PC ALLE FAMIGLIE: INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI UN COMPUTER
Il progetto "Pc alle famiglie" prevede l'erogazione di un
contributo di 200 euro sull'acquisto di un pc ai contribuenti
che, residenti in Italia, abbiano un reddito complessivo,
relativo all'anno 2002, non superiore a 15.000 euro. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo
del progetto oltre 22 milioni di contribuenti potranno
usufruire dell'agevolazione prevista dal progetto presso
uno qualsiasi dei rivenditori che aderiscono all'iniziativa.
Il contributo verrà corrisposto all'atto dell'acquisto di un
PC purché comprendente almeno l'unità centrale e il disco
rigido interno, il sistema operativo adatto ad ospitare
software applicativi di produttività o gestionali e la
predisposizione per l'accesso ad internet.
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pc_famiglie/index.html
venerdì 26 novembre 2004
RInvii di ufficio
Alla pagina www.realtaforense.it/rinvii troverete i rinvii di ufficio del Tribunale di Bari
Pensionati Attivatevi!!!
In collaborazione con la sig.ra Nencha pubblichiamo volentieri la domanda di ricalcolo
Spett.le
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE
Via E. Q. Visconti 8
00193 ROMA
DOMANDA DI RICALCOLO
Il sottoscritto
Nato il a
Residente in
Titolare di pensione di vecchiaia
(de cuius Avv.
CHIEDE
Che la pensione di godimento venga ricalcolata e riconosciuta secondo quanto stabilito dalla sentenza della Cass. SS.UU. Civ. n.7281/2004, e pertanto
CHIEDE
· La rideterminazione della pensione sin dal primo anno successivo alla sua erogazione, secondo i dati ISTAT di ciascun anno;
· Il pagamento delle differenze tra pensione rideterminata e quella percepita fino ad oggi;
· Il pagamento degli interessi dalla maturazione di ogni singola differenza fino al soddisfo.
Le somme così determinate potranno essere corrisposte come già avviene per la pensione.
La presente vale anche ai fini della interruzione della prescrizione.
Distinti saluti
Data
AVV:
___________________________________________________________________________________-____
Spett.le
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE
Via E. Q. Visconti 8
00193 ROMA
DOMANDA DI RICALCOLO
Il sottoscritto
Nato il a
Residente in
Titolare di pensione di vecchiaia
(de cuius Avv.
CHIEDE
Che la pensione di godimento venga ricalcolata e riconosciuta secondo quanto stabilito dalla sentenza della Cass. SS.UU. Civ. n.7281/2004, e pertanto
CHIEDE
· La rideterminazione della pensione sin dal primo anno successivo alla sua erogazione, secondo i dati ISTAT di ciascun anno;
· Il pagamento delle differenze tra pensione rideterminata e quella percepita fino ad oggi;
· Il pagamento degli interessi dalla maturazione di ogni singola differenza fino al soddisfo.
Le somme così determinate potranno essere corrisposte come già avviene per la pensione.
La presente vale anche ai fini della interruzione della prescrizione.
Distinti saluti
Data
AVV:
___________________________________________________________________________________-____
Contributo Unificato
sul sito del Ministero delle finanze la circolare 70/e in formato PDF chiarisce quali sono i presupposti per l'esenzione
Il SINDACATO AVVOCATI DI BARI
ANNUNCIA
LA RIAPERTURA DELLA INFERMERIA NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA E L’AVVIO DEL SERVIZIO “118� OPERANTE 24 ORE SU 24.
RINGRAZIA
tutti i colleghi e gli operatori di Giustizia che hanno aderito e supportato l’iniziativa “RIAPRIAMO L’INFERMERIA�; il Presidente della Corte di Appello di Bari ed i suoi infaticabili collaboratori per la disponibilità dimostrata sul campo;0l’Ordine degli avvocati di Bari che ha affiancato la nostra associazione nella realizzazione dell’iniziativa;il Consigliere Regionale Avv. Ventricelli e gli Organi Istituzionali tutti per la sensibilità politica dimostrata.
LA RIAPERTURA DELLA INFERMERIA NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA E L’AVVIO DEL SERVIZIO “118� OPERANTE 24 ORE SU 24.
RINGRAZIA
tutti i colleghi e gli operatori di Giustizia che hanno aderito e supportato l’iniziativa “RIAPRIAMO L’INFERMERIA�; il Presidente della Corte di Appello di Bari ed i suoi infaticabili collaboratori per la disponibilità dimostrata sul campo;0l’Ordine degli avvocati di Bari che ha affiancato la nostra associazione nella realizzazione dell’iniziativa;il Consigliere Regionale Avv. Ventricelli e gli Organi Istituzionali tutti per la sensibilità politica dimostrata.
Ai legali rimborsi automatici,
La Cassazione fa un passo indietro sul forfait delle spese generali
L'avvocato ha diritto alla liquidazione del rimborso forfettario del 10% dei diritti e degli onorari anche se non ne ha fatto richiesta. Nel calcolo delle spese processuali il giudice deve, quindi, liquidare anche l'importo previsto dall'articolo 15 della tariffa professionale. La norma apporta, infatti, una deroga all'articolo 1 della tariffa - secondo cui al legale è dovuto il «rimborso delle spese giustificate» - aggiungendo a queste l'importo delle spese generali di cui si prevede il rimborso senza richiedere per esse alcuna giustificazione o dimostrazione di reale sussistenza. Sono questi i principi seguiti dalla terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 11654/2002 che, privilegiando un orientamento nettamente minoritario nella giurisprudenza di legittimità , finisce per facilitare la posizione dell'avvocato della parte vittoriosa. Fino a oggi, infatti, la Suprema corte aveva seguito l'indirizzo secondo cui il rimborso forfettario non poteva essere liquidato d'ufficio dal magistrato senza la domanda del legale. La Suprema corte ha tuttavia deciso di invertire la rotta e, per fare questo, ha chiarito la natura e il fondamento del regolamento delle spese di lite. Secondo i giudici di legittimità la condanna alle spese è consequenziale e accessoria alla definizione del giudizio e può essere emessa, a carico del soccombente, anche in mancanza di una richiesta della parte vittoriosa, a meno che non risulti un'esplicita volontà di rinuncia. La prova di ciò risiede nel fatto che la mancata statuizione integra il vizio di «mancata pronuncia», anche se il difensore ha omesso di presentare la nota spese. Il giudice, poi, nel liquidare le spese è tenuto a
L'avvocato ha diritto alla liquidazione del rimborso forfettario del 10% dei diritti e degli onorari anche se non ne ha fatto richiesta. Nel calcolo delle spese processuali il giudice deve, quindi, liquidare anche l'importo previsto dall'articolo 15 della tariffa professionale. La norma apporta, infatti, una deroga all'articolo 1 della tariffa - secondo cui al legale è dovuto il «rimborso delle spese giustificate» - aggiungendo a queste l'importo delle spese generali di cui si prevede il rimborso senza richiedere per esse alcuna giustificazione o dimostrazione di reale sussistenza. Sono questi i principi seguiti dalla terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 11654/2002 che, privilegiando un orientamento nettamente minoritario nella giurisprudenza di legittimità , finisce per facilitare la posizione dell'avvocato della parte vittoriosa. Fino a oggi, infatti, la Suprema corte aveva seguito l'indirizzo secondo cui il rimborso forfettario non poteva essere liquidato d'ufficio dal magistrato senza la domanda del legale. La Suprema corte ha tuttavia deciso di invertire la rotta e, per fare questo, ha chiarito la natura e il fondamento del regolamento delle spese di lite. Secondo i giudici di legittimità la condanna alle spese è consequenziale e accessoria alla definizione del giudizio e può essere emessa, a carico del soccombente, anche in mancanza di una richiesta della parte vittoriosa, a meno che non risulti un'esplicita volontà di rinuncia. La prova di ciò risiede nel fatto che la mancata statuizione integra il vizio di «mancata pronuncia», anche se il difensore ha omesso di presentare la nota spese. Il giudice, poi, nel liquidare le spese è tenuto a
Codice dell'Amministrazione digitale
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione dell'11 novembre 2004, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo recante il Codice dell'amministrazione digitale. Il provvedimento accorpa e riordina tutta la normativa in materia di attività digitale delle Pubbliche amministrazioni affrontando, per la prima volta in modo organico e completo, il tema dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle Pubbliche amministrazioni, nonché la disciplina dei principi giuridici fondamentali relativi al documento informatico ed alla firma digitale. Con il Codice, le banche dati e le anagrafi elettroniche delle Pubbliche amministrazioni saranno obbligate a 'dialogare' per accelerare le procedure e garantire legalità e trasparenza. I documenti informatici avranno pieno valore probatorio. Documenti, libri, repertori, scritture anche contabili potranno essere conservati su supporti informatici, eliminando così una enorme quantità di carta e ottenendo rilevanti risparmi. Il 'Codice dell’amministrazione digitale', che dovrebbe essere operativo nei primi mesi del 2005, chiarisce tra l’altro le regole che disciplinano l’uso delle Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione-ICT anche tra i privati.
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/codice_amministrazione_digitale/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/codice_amministrazione_digitale/index.html
Buona sera ieri sono state pubblicate le norme tecniche
Ieri sono state publicate le nuove regole tecniche per il processo telematico
da domani sapremo cosa chi o come potràlavorare
Ciao
Distinti saluti
Avv.Giuseppe Santo Barile
email donpeppo@yahoo.com
Nuovo Yahoo! Messenger E' molto più divertente: Audibles, Avatar, Webcam, Giochi, Rubrica… Scaricalo ora!
benvenuti nel nuovo Blog di Realtà forense on line
Buongiorno!!!
Oggi è il 26 novembre 2004
e coincia la nuova era di Realtà forense on line
quì il Blog
funzionerà da oggi
OKKIO
Oggi è il 26 novembre 2004
e coincia la nuova era di Realtà forense on line
quì il Blog
funzionerà da oggi
OKKIO
Iscriviti a:
Post (Atom)