lunedì 5 dicembre 2005

Il Garante sul Consenso informato .......

Comunicato del Garante sul Consenso informato a seguito del "caso Telepass"

-Trattamento dei dati personali - Da rifare i modelli per la prestazione del consenso alla trattazione dei dati personali telepass

Viola il principio di finalita'; disposto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali la scelta operata dalla Societa'; autostrade di raccogliere il consenso per finalita'; di marketing all'atto della registrazione al servizio Telepass: l'autorizzazione del sottoscrittore all'invio di materiale pubblicitario sia da parte della stessa societa'; che di terzi, inserita all'interno delle condizioni generali del contratto, confligge infatti con il principio secondo cui i clienti devono poter essere messi nella possibilita'; di esprimere consapevolmente le proprie scelte e poter autorizzare ogni singolo uso dei loro dati. Sulla base di tali motivazioni il Garante della privacy ha prescritto alla Societa'; autostrade l'adozione di misure per conformarsi alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali, fra cui la predisposizione di una nuova modulistica per la raccolta del consenso dell'utente.
(Comunicato stampa Garante per la protezione dei dati personali 01/12/2005)
(Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 03/11/2005)

martedì 22 novembre 2005

Normativa regionale e libere professioni la Consulta si pronuncia

-Professioni - Illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50 (Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali), in riferimento agli articoli 33 e 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione, la Corte Costituzionale si è pronunciata dichiarando l'illegittimità costituzionale degli articoli citati, nonché delle restanti disposizioni della medesima legge.
(Corte Costituzionale Sentenza 03/11/2005, n. 405)

giovedì 17 novembre 2005

Posta elettronica certificata

Posta elettronica certificata - Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 02/11/2005, G.U. 15/11/2005, n. 266
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata.

lunedì 14 novembre 2005

responsabilità disciplinare del magistrato

Le sezioni unite si pronunciano in tema di responsabilità del Magistrato in relazione al ritardo nel deposito delle sentenze, confermando la decisione del CSM e rigettando il ricorso del magistrato.

convegno Privacy

Centro Studi di Informatica Giuridica
organizza il seminario

I crimini informatici e l’acquisizione digitale della prova nel processo penale aspetti investigativi e strategie di difesa
Roma venerdì 2 dicembre 2005
Ripetta - Sala Bernini -Via di Ripetta, 231 Roma.
il programma è nel link

giovedì 10 novembre 2005

Ricevo dall'avv. Giancarlo Russo Frattasi e pubblico volentieri

Riandando col pensiero al Congresso Nazionale Forense di Palermo (ottobre 2003) mi è tornato in mente il dialogo tra il celebre maggiordomo Jeeves ed il giovane aristocratico che si giovava delle sue geniali prestazioni lavorative. A questi, che si era fatto confezionare un vestito secondo i dettami dell?ultima moda, Jeeves aveva fatto capire, in maniera discreta ma ferma, la propria totale disapprovazione; e quando il giovane, piccato, gli aveva replicato che molti suoi amici gli avevano chiesto l?indirizzo del suo sarto, il maggiordomo aveva risposto: ?certo per evitarlo, signore?.
Ebbene, lo svolgimento del Congresso di Palermo merita di essere costatemente richiamato alla memoria, ma appunto al solo scopo di evitare di farne un altro simile; perché l?unico suo aspetto positivo, a modesto giudizio di chi scrive, è costituito dalla ospitalità, come sempre calda ed affettuosa, dei colleghi siciliani ai quali va rinnovato il più sincero ringraziamento. Quanto al resto, sarebbe bello tacerne, se non se ne imponesse invece l?analisi al fine sopra precisato.
Diciamolo chiaramente: così com?è oggi il Congresso non serve a niente, o meglio serve a chi voglia gestire la rappresentanza dell?Avvocatura secondo il proprio assoluto arbitrio (magari illuminato, magari brillantemente manageriale), ma senza l?intralcio ed il fastidio procurato da un dibattito, un contributo dialettico, una deliberazione assembleare appena diversa da una proclamazione di princìpi tanto generici da poter essere condivisi da tutti.
Perché il Congresso serva soltanto a rinsaldare il potere di chi già ce l?ha, il metodo è collaudato:
1)-si dà al Congresso una titolazione generica ed amplissima, tipo ?brevi cenni sull?universo?, tale da poter comprendere e giustificare relazioni ed interventi sui temi più disparati;
2)-si programmano le sessioni di lavoro, distribuendole nell?ambito dei tre giorni di (teorica) durata del Congresso, di modo che a ciascuna sessione tocchi discutere contemporaneamente, nello spazio di una mattinata o di un pomeriggio, tre o quattro argomenti, ciascuno dei quali richiederebbe ?per essere adeguatamente approfondito- almeno una settimana di intenso lavoro;
3)-si fa in modo che su ciascun argomento parlino i relatori (i quali normalmente non possono che richiamare e ribadire il contenuto delle rispettive relazioni, già stampate e distribuite), così utilizzando il 90% del tempo disponibile;
4)-si invitano molti uomini politici, esponenti del Governo o del Parlamento, che illustrino l?attività già compiuta e quella che intendono compiere sui temi della giustizia; e li si fa parlare tutti, senza interruzioni o limitazioni di tempo, che sarebbero scortesi nei confronti di ospiti di riguardo;
5)-si fa in modo che, contemporaneamente allo svolgimento degli interventi, la maggior parte dei delegati sia fuori aula perché impegnata dal contemporaneo svolgimento delle riunioni indette dalle rispettive associazioni di riferimento (ANF, Camere Civili, Aiga, ecc.), dalle delegazioni di appartenenza (circondariale e poi distrettuale), ed infine dalla votazione dei componenti OUA;
6)-al termine degli interventi, si evita ogni discussione (e tanto più ogni votazione) sulle mozioni presentate dai vari congressisti; e si compila un unico documento finale che riassuma, in termini quanto più possibile anodini, le conclusioni delle relazioni, con qualche piccola integrazione tratta dalle mozioni di cui sopra, quando non sia possibile eliminarle tutte inserendole nel limbo delle ?raccomandazioni? (sorta di triangolo delle Bermude in cui esse spariscono per sempre);
7)-si sottopone alla assemblea finale tale prolisso e generico documento (in gergo chiamato ?polpettone?) allo scadere dell?ultimo quarto d?ora del Congresso, evitando in particolare che si debba votare su documenti di contenuto alternativo, il che imporrebbe una scelta, e quindi una riflessione (fomentatrice di ulteriori interventi e dichiarazioni di voto) incompatibile con le esigenze della imminente partenza;
8)-ci si assicura che, al momento della votazione, l?assemblea sia sufficientemente esasperata, e desideri solo andarsi a fare una doccia e vestirsi per la cena di gala; si dà quindi spazio, per gli ultimi interventi, a colleghi affettuosamente noti come ?pazzi? (e che tali non sono affatto) in quanto affezionati maniacalmente a proprie teorie notoriamente superate dalla realtà storica e già ripetutamente bocciate in varie precedenti occasioni;
9)-si chiede quindi ai delegati se desiderano che si legga il documento prima di votarlo; si ottiene il previsto boato di ?nooo?; si assiste sorridendo all?uscita in massa dei delegati che agitano a mani alzate il foglietto verde in segno di voto favorevole;
10)-si fa dirigere il tutto da Maurizio De Tilla, invitandolo a sdrammatizzare l?atmosfera attraverso frequenti battute in napoletano, intervallate da comunicazioni relative a brillanti e benefiche iniziative assunte dalla Cassa di Previdenza, e da domande dirette a sollecitare l?attenzione critica degli ascoltatori (tipo: ?volete burro o cannoni??).
A questo punto il Congresso è brillantemente riuscito, secondo il punto di vista degli Organizzatori, del tutto irrilevante essendo la sensazione ?diametralmente opposta- di chi si aspettava magari che dai lavori emergesse una qualsiasi linea condivisa di politica giudiziaria, o almeno di politica forense. Quest?ultima continuerà ad essere gestita ?in maniera magari illuminata, ma certamente impropria- dagli organi istituzionali dell?avvocatura (Consigli degli Ordini e CNF, e perfino dalla Cassa Previdenza), spesso in disaccordo con le Associazioni di categoria (a loro volta configgenti l?una con l?altra), e comunque sempre scontando la mancanza di legittimazione e di autorevolezza che sole potrebbero derivare dal mandato di una assise generale della professione.
Terminata la parte facile (la critica), andrebbe affrontata la parte difficile: cioè la proposta. Scartate quelle di tipo radicale, ma irrealizzabili, come ?mangiare da piccoli gli aspiranti avvocati? (solo i comunisti vi sarebbero riusciti, ma si tratta di diceria storicamente non dimostrata), il discorso torna necessariamente al rapporto tra il Congresso Forense e l?OUA.
Nella visione utopistica di quei pochi disgraziati che hanno speso anni della loro vita per creare l?OUA, il Congresso Forense avrebbe dovuto costituire il coronamento del lavoro biennale svolto dal medesimo Organismo Unitario, oltre che la sede deputata al rinnovamento dei suoi componenti per il successivo biennio. In altre parole, il Congresso avrebbe dovuto consentire la verifica e la approvazione (o la eventuale sconfessione) della attività dell?OUA; ed al tempo stesso risolvere, attraverso la votazione, i nodi decisionali emersi attraverso la attività di studio e di approfondimento effettuata dall?Organismo Rappresentativo, sulla scorta delle proposte espresse dalle varie Associazioni o dai singoli Avvocati.
In altre parole, l?OUA avrebbe dovuto essere il crogiuolo dal quale, approfondite e discusse le varie proposte di politica forense, dovessero poi emergere le tesi da sottoporre al Congresso; e quest?ultimo avrebbe dovuto costituire la sede destinata alle scelte finali tra le varie possibili alternative, e quindi alla emersione di una linea politica condivisa dalla intera Avvocatura.
Ciò avrebbe evidentemente richiesto che il Congresso fosse organizzato dall?OUA, quanto meno limitatamente alle tesi da sottoporre a votazione; cosa verificatasi solo nei primi anni, e poi resa impossibile dalla contraria volontà degli Ordini, dalla cui ?generosità? dipende l?esistenza stessa dell?OUA, in mancanza di una norma che imponga loro di finanziare regolarmente l?Organismo Unitario.
In conclusione: oggi il Congresso non serve all?OUA, l?OUA non serve al Congresso, ed entrambi non servono all?Avvocatura, o quanto meno servono infinitamente meno di quanto avrebbero potuto, e dovuto, nelle intenzioni dei padri fondatori (uso iniziali minuscole, per modestia, in quanto mi ritengo uno di essi).
Una sola proposta mi sembra di poter rivolgere agli organizzatori: se il Congresso Nazionale Forense deve rimanere come è, ampliamone almeno la parte ludico-turistica: quella non delude mai.
Amaramente vostro
Giancarlo Russo Frattasi

Congresso OUA mozione del delegato avv. Giuseppe Chiaia Noya

Premesso che:
le principali difficoltà operative dell’OUA rinvengono, soprattutto, dalla mancanza di rappresentatività assoluta dovuta alla mancata adesione di alcune associazioni, tra cui l’Unione delle Camere Penali e l’AIGA.
Appare, quindi, indispensabile ricondurre all’unità le varie associazioni forensi che si occupano di politica giudiziaria.
A tal fine, poiché è impensabile, salvo che non intervenga una legge idonea, obbligare tutte le associazioni di categoria a confluire nell’OUA ed a rispettarne le decisioni, l’unico rimedio potrebbe essere quello di offrire a tutte le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale (come indicate nella mozione 2) una quota di delegati al Congresso e di rappresentanti in Assemblea (in proporzione al numero degli iscritti) ed eventualmente una delega per i singoli settori (ad esempio il penale alle Camere Penali) in cambio dell’adesione all’OUA e dell’obbligo di ottemperanza ed accettazione dei deliberati.
In tal senso, andrebbero modificati gli artt. 3 e 7 dello statuto, nonché 1 e 3 della mozione 1 e la mozione 2, come segue:
Art. 3
Il Congresso è costituito:
dai Presidenti dei Consigli dell’Ordine;
dai delegati eletti da ciascun Ordine, in misura di un delegato per ogni duecento iscritti all’albo od elenco annesso, o frazione superiore a cento;
dai delegati eletti su base nazionale da ciascuna associazione forense maggiormente rappresentativa sul piano nazionale aderente all’OUA, in misura di un delegato per ogni duecento iscritti all’associazione, o frazione superiore a cento.
Art. 7
L’assemblea dell’Organismo unitario è composta da:
due rappresentanti per ciascun Distretto giudiziario sino a 3.000 (tremila) iscritti agli albi ed elenchi annessi degli Ordini aventi sede nel distretto nonché iscritti alla cassa di previdenza e da un ulteriore rappresentante per ogni successivi 3.000 (tremila) iscritti o frazione superiore a 1.500 (millecinquecento);
due rappresentanti eletti su base nazionale da ciascuna associazione forense maggiormente rappresentativa sul piano nazionale aderente all’OUA per ogni 3.000 (tremila) iscritti all’associazione e da un ulteriore rappresentante per ogni successivi 3.000 (tremila) iscritti o frazione superiore a 1.500 (millecinquecento).
Art. 10 bis (a cui andrà data una nuova numerazione)
Sono riconosciute, allo stato e con riserva di ulteriori deliberazioni congressuali, modificative o aggiuntive, come associazioni forensi maggiormente rappresentative sul piano nazionale aderenti all’OUA, le seguenti:
……..
Tali associazioni, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aderire all’OUA e si impegnano a rispettare le deliberazioni del Congresso Nazionale Forense e dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, nonché dei loro Organi.

Il delegato
Giuseppe Chiaia Noya

mercoledì 9 novembre 2005

ritardo nel rilascio di immobile locato

La sentenza n. 19139/05, qui consultabile, sancisce il principio secondo cui il locatore ha la facoltà ma non l'obbligo di porre in esecuzione anche contro il terzo occupante il titolo esecutivo ottenuto contro il conduttore, in quanto l'ordinaria diligenza richiestagli dall'art. 1227, 2 comma c.c. per evitare un suo concorso nella produzione del danno, non implica l'obbligo di compiere attività gravose o rischiose come la proposizione di un'azione di cognizione o esecutiva per ottenere il rilascio della cosa locata.
La fattispecie è singolare. Il proprietario di uno stabile con più unità abitative lo concede in locazione al Comune il quale stipula dei contratti di comodato gratuito ed a durata illimitata con diverse famiglie di sfollati senzatetto. Anni dopo, il proprietario, alla scadenza del contratto di locazione e conseguente estinzione dei contratti di comodato in quanto contratti derivati dal rapporto locatizio, ottiene convalida di sfratto di tali appartamenti e agisce giudizialmente nei confronti del Comune per il mancato rilascio degli immobili e per i danni da tardiva restituzione dei beni locati. L'Ente attivatosi all'inizio con delle infruttuose diffide affinché i senzatetto lasciassero gli appartamenti, a seguito di una erronea sentenza del giudice di merito, ritiene di avere adempiuto completamente ai propri obblighi e di non essere più tenuto ad alcunché nei confronti del proprietario. Al contrario, la Cassazione, contraddicendo il giudice di merito, riconosce in capo al Comune una responsabilità per ritardata riconsegna del bene escludendo, al contempo, che il proprietario fosse giuridicamente obbligato ad agire esecutivamente e direttamente nei confronti dei comodatari.

martedì 1 novembre 2005

note iscrizione a ruolo con codice a barre

SI ricorda che da poco tempo in Cancelleria del Tribunale di Bari è possibile iscrivere le cause a ruolo anche con modelli automatizzati.
Attualmente l'unico programma approvato dal Ministero è quello disponibile sul sito web al link quì sopra.
E' molto più veloce l'iscrizione con il modello stampato in modalità codice a Barre ed è efficace anche per le iscrizioni presso la Corte di Appello.
Si rammenta che è utile stampare i due moduli, quello in chiaro e quello con i codici, onde poter verificare otticamente eventuali errori.

domenica 16 ottobre 2005

risultati elezione delegati Congresso OUA

Pubblichiamo l'elenco dei delegati al Congresso OUA che si terrà in prima sessione a Milano dal 10 al 13 novembre 2005.

lunedì 10 ottobre 2005

L’AVVOCATO E LA GIURISDIZIONE di Silvano Salani, vice Presidente ANF

L’Associazionismo Forense ha sempre dato molto attenzione ai riflessi che la “GIURISDIZIONE”, nella sua concreta attuazione per la tutela dei diritti del cittadino, ha per l’Avvocato, il professionista cui è costituzionalmente demandata questa tutela.
Tanto per l’apparente ovvia considerazione che la partecipazione dell’Avvocatura al processo costituisca il carattere che la contraddistingue rispetto a tutte le altre professioni.
Le rivendicazioni dell’Avvocatura si sono, quindi, in prevalenza incentrate sul ruolo che l’Avvocato deve svolgere nel processo.
Questi è indubbiamente un compartecipe del processo, ma dato il ruolo soverchiante della Magistratura, non è certamente un comprimario, tanto meno un esclusivista, date le competenze che in determinati processi (ad es. tributario e disciplinare) l’ordinamento riserva ad altri soggetti. .... (continua on line)

583 cpp telefax e impugnazione

PROCESSO PENALE - Tassatività delle forme di presentazione e spedizione dell'impugnazione Ai sensi dell'art. 583 c.p.p. la spedizione dell'atto di impugnazione può avvenire solo con telegramma o con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice, essendo per ciò esclusa la trasmissione a mezzo telefax non idonea a garantire l'autenticità e la soggettiva provenienza dell'atto. (Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 19/08/2005, n. 31302)

CORSO IN DIRITTO FALLIMENTARE

Sabato 8 ottobre 2005 ore 9,30 avrà inizio il nuovo corso in Diritto Fallimentare organizzato dal Centro Studi di Diritto Fallimentare di Bari, con la collaborazione del Sindacato Avvocati di Bari.
La quota di iscrizione è di € 290,00, per gli iscritti al Sindacato è prevista una riduzione di € 50,00.

mercoledì 5 ottobre 2005

ALBI PROFESSIONALI competenza statale

PROFESSIONI - Invalicabile la riserva statale nell'istituzione degli albi professionali Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, secondo e terzo comma e 3 della legge della regione Abruzzo n. 17/2003 nella parte in cui fissano i requisiti per l'iscrizione nel registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, istituito ai sensi dell'art. 1 e dispongono che l'attività di amministratore di condominio, nella regione, sia preclusa a chi non sia iscritto nel registro stesso. Esula, infatti, dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di professioni l'istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale. (Corte Costituzionale Sentenza 30/09/2005, n. 355)

giovedì 29 settembre 2005

Giustizia

GIUSTIZIA: APPROVATI QUATTRO DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA Il Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2005 ha approvato in via preliminare quattro schemi di decreti legislativi per l'attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n.150 del 2005 riguardante la riforma dell'ordinamento giudiziario. I provvedimenti riguardano l'istituzione della Scuola superiore della magistratura; l'organico della Corte di Cassazione; il Consiglio direttivo della Cassazione e i consigli giudiziari; gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti. Queste, in sintesi, le principali novità introdotte dai quattro decreti. La Scuola sarà costituita come struttura didattica stabile, dotata di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale, e sarà preposta, tra l'altro, alla organizzazione ed alla gestione del tirocinio degli uditori giudiziari ed all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati. Saranno destinati all'esercizio delle funzioni di legittimità solo quei magistrati ai quali il Consiglio superiore abbia conferito tali specifiche funzioni, eliminando, dunque, la possibilità che esse siano attribuite a magistrati di merito con provvedimenti dei Capi della procura generale e della Corte di Cassazione. Istituito il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, quale organo corrispondente ai Consigli giudiziari presso le Corti di appello. Gli incarichi direttivigiudicanti e requirenti di legittimità possono essere conferiti esclusivamente a magistrati che, al momento della pubblicazione della vacanza del posto messo a concorso, assicurano una permanenza in servizio di almeno due anni rispetto alla data di ordinario collocamento a riposo. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado possono essere conferiti esclusivamente a magistrati che, al momento della pubblicazione della vacanza del posto messo a concorso, assicurano una permanenza in servizio di almeno quattro anni rispetto alla data di ordinario collocamento a riposo.

GIUDICE DI PACE DI BARI

COMUNICAZIONI DALL'UFFICIO DEL G. di P.
Si comunica, al fine di una puntuale divulgazione, che presso la stanza n.8 di questo Ufficio è stato installato un Personal Computer predisposto per le ricerche veloci relative allo stato dei seguenti procedimenti:
  • Iscrizione al Ruolo Generale;
  • Iscrizione ed emissione Decreti Ingiuntivi;
  • Pubblicazione sentenze.

Gli avvocati potranno quindi accedervi personalmente, fermo restando comunque il cartaceo contenente i dati.

Il Dirigente (Dott. Gaetano Marabello)

venerdì 23 settembre 2005

Codice della Strada modifiche e punti.....

Decurtazione dei punti dalla patente nei casi di conducente non identificato: in G.U. le modifiche al codice della strada
E' approdato in G.U. il decreto legge sulla patente a punti che innova il testo del Codice della strada allineandosi alla sentenza (n. 27/2005) con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità della decurtazione dei punti dalla patente nei casi in cui non sia stato indicato il conducente dell’auto autore della violazione.Il provvedimento prevede l'applicazione della sola sanzione pecuniaria rideterminata misura di 250 euro e fino ad un massimo di 1.000 euro nei confronti del proprietario del veicolo, ovvero di altro obbligato in solido, che abbia contravvenuto all'obbligo di fornire all’organo di polizia i dati personali e della patente del conducente autore della violazione. Sarà inoltre possibile, su istanza dell’interessato, la riattribuzione del punteggio decurtato dalla patente di guida in tutti i casi in cui vi sia stata la contestazione di un’infrazione senza essere identificati alla guida dell'auto, e non solo qualora si sia proposto il ricorso; fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia anche i provvedimenti adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione in oggetto. Le procedure per la riattribuzione del punteggio saranno definite con decreto ministeriale.

Legge Pinto

Anche l'eccessiva durata delle indagini preliminari può dare luogo risarcimento
La nozione di causa o di processo considerata dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i cui principi hanno trovato attuazione nella legge sulla ragionevole durata dei processi (L. n. 89/2001) si identifica con qualsiasi procedimento si svolga dinanzi agli organi pubblici di giustizia per l'affermazione di una posizione giuridica di diritto o soggezione facente capo a chi il processo promuova o subisca, essendovi ricompreso anche quello relativo alla fase delle indagini preliminari, che precedono il vero e proprio esercizio dell'azione penale, il cui irragionevole protrarsi assume rilievo ai fini dell'equa riparazione.

lunedì 19 settembre 2005

Fermo amministrativo:Consiglio di Stato dichiara incompetente

Spetta al giudice ordinario la cognizione sulle controversie relative al fermo amministrativo Ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al fermo amministrativo dei beni mobili iscritti in pubblici registri, che in quanto strumento diretto alla conservazione del bene per la soddisfazione del credito tributario, esula dai provvedimenti amministrativi potenzialmente lesivi di interessi legittimi del titolare dei beni che ne è assoggettato. (Consiglio di Stato Sentenza, Sez. V, 13/09/2005, n. 4689)

venerdì 16 settembre 2005

PROCESSO CIVILE:Effetti della violazione del principio di immodificabilità  del giudice della decisione

La violazione del principio di immutabilità del giudice nella fase della decisione della causa è causa di nullità , assoluta ed insanabile, della sentenza emanata, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. e rilevabile in ogni stato e grado del processo, ma fino al formarsi del giudicato. Conseguentemente il giudice dell'impugnazione che rilevi detta nullità , è tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, senza rimetterla al giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 cod. proc. civ., in particolare non essendo il vizio in questione assimilabile al difetto assoluto di sottoscrizione della sentenza, contemplato dall'art. 161, secondo comma, del codice di rito, che detta rimessione impone.

giovedì 15 settembre 2005

Chiarimenti sulla miniriforma del Codice della Strada

Il Ministero dell'Interno ha diramato una circolare esplicativa delle ultime novità intervenute sul codice della strada, finalizzata al rilascio di una serie di direttive operative funzionali all'uniformazione dello svolgimento delle fasi procedurali per l'accertamento degli illeciti rilevati dagli organi di polizia.
(Circolare Ministero interno 07/09/2005, n. 300/A/1/44285

RIFORMA DELLA BANCA D'ITALIA

E' stato presentato l'8 settembre scorso al Senato l'emendamento al disegno di legge sul risparmio approvato dal Governo nella riunione del 2 settembre 2005. L'emendamento introduce una serie di regole innovative al fine di aggiornare il modo di operare della Banca d'Italia. I principi della riforma sono cinque: indipendenza, proprietà, collegialità, trasparenza e mandato a termine del Governatore. Il testo dell'emendamento governativo � composto da un articolo di 10 commi.
Queste le principali novit�. La durata del mandato del Governatore � di 7 anni, senza possibilit� di rinnovo. Per i provvedimenti aventi rilevanza esterna e per quelli adottati su sua delega il Governatore acquisisce in ogni caso il parere preventivo del direttorio, cio� dell'organismo composto dai vertici della Banca d'Italia. La Banca d'Italia � istituto di diritto pubblico. La maggioranza delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia � detenuta dallo Stato; la restante parte delle quote pu� essere detenuta esclusivamente da altri Enti pubblici. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono sempre motivati.

martedì 13 settembre 2005

SETTIMANA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO

La Settimana europea 2005, che avrà luogo in tutti i paesi europei dal 24 al 28 Ottobre 2005, è una campagna d'informazione intesa a fare dell'Europa un posto dove sia possibile lavorare in modo sano e sicuro mediante la promozione di attività che riducano i rischi associati al rumore sul luogo di lavoro. E' rivolta a quanti operano all'interno di organizzazioni, società e imprese di qualsiasi dimensione e di qualsiasi settore. È coordinata dall'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, con sede a Bilbao, e si svolgerà nei 25 Stati Membri dell'UE e dell'EFTA e oltre.Le iniziative per le Settimana Europea possono essere pianificate entro il mese di ottobre 2005. Nell'ambito della Settimana, l'Agenzia svolge anche un programma di premiazione delle buone pratiche che offre un riconoscimento alle società ed organizzazioni che hanno contribuito in modo notevole e innovativo alla riduzione dei rischi associati al rumore sul luogo di lavoro. La premiazione avrà luogo nel mese di marzo 2006 a Bilbao (Spagna), in occasione della cerimonia di chiusura della Settimana europea di quest'anno.

domenica 11 settembre 2005

contributo unificato - chiarimenti in materia di sfratto

 
 Il Dirigente amministrativo, dott. Cristoforo Abbatista,  così precisa:  ......con nota (allegata) n.1/7176/U/44 prot. datata 25.6.2005, il Ministero della GIustizia - Direzione Generale della GIustizia civile -, all'esito delle argomentazioni ivi rappresentate, ha ritenuto di comunicare il principio dell'assoggettabilità al pagamento del solo contributo unificato indicato nell'art. 13, comma 3, (ridotto alla metà) del D.P.R. n.115/2002, sia con riferimento alle ipotesi dei procedimenti di sfratto, in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase dicognizione ordinaria, che in ordine alla ipotesi in cui il locatore intimi al conduttore lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti.
 

lunedì 29 agosto 2005

IL consiglio Nazionale Forense ha convocato

XXVIII° Congresso Nazionale Forense
Milano, 10-13 novembre 2005
Roma, 8-11 giugno 2006
Amministrare la Giustizia: gli avvocati per governare il cambiamento
href="http://www.oua.it/congressi/28%20congresso%20naz%20forense/LOCANDINA_DEF290705.jpg">
Avv. Giuseppe Santo Barile
CNF ANF Sindacato Avvocati Bari

venerdì 29 luglio 2005

Ici e immobili non produttivi di reddito

Decorrenza degli effetti della variazione catastale ai fini ICI
Opera ex nunc e non retroattivamente il provvedimento di variazione catastale conseguente alla non imponibilita'; ai fini ICI di un immobile divenuto improduttivo di reddito. (Cassazione civile Sentenza, Sez. V, 20/06/2005, n. 13230)

martedì 26 luglio 2005

Promulgato il codice del Consumo

IL CODICE DEL CONSUMO
Il Codice del Consumo, approvato dal Governo nella riunione del 22 luglio 2005, riunisce in un unico testo le disposizioni di 21 provvedimenti sintetizzando in 146 articoli il contenuto di 558 norme. Nell'ambito dell'armonizzazione con le direttive comunitarie in materia, il Codice ha provveduto, alla luce dell'esperienza nell'applicazione dei testi già in vigore (giurisprudenza, dottrina), a rivedere taluni aspetti problematici, apportando i necessari miglioramenti. Il Codice è orientato a favorire l'informazione del consumatore, a tutelarlo nella fase di raccolta delle informazioni, ad assicurare la correttezza dei processi negoziali e delle forme contrattuali da cui discendono le decisioni di acquisto. Vengono definiti inoltre in modo chiaro i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, promuovendone la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva. Si migliora, altresì, la concorrenza, la trasparenza e l'informazione nel mercato, favorendo la qualità dei prodotti e dei servizi, nonché la crescita della fiducia dei cittadini e degli operatori economici. I settori disciplinati dal Codice sono molteplici: etichettatura, sicurezza generale dei prodotti, pubblicità ingannevole e clausole abusive; vendite a domicilio, vendite a distanza, contratti turistici e multiproprietà, le garanzie dei beni di consumo e le azioni inibitorie.

Libertà o sicurezza?

MISURE PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 22 luglio scorso, ha approvato un pacchetto di misure per il contrasto del terrorismo internazionale e della criminalità. Le norme predisposte sono state adottate nella forma del decreto legge. E' previsto, innanzi tutto, un potenziamento degli strumenti di indagine e di controllo per quanto riguarda l'accertamento dell'identità e l'uso di documenti falsi. Si prevede, in questo contesto, il rilascio del permesso di soggiorno per gli stranieri che collaborano con la giustizia, ma anche una procedura più agile e mirata per le espulsioni di coloro che sono sospettati di agevolare cellule terroristiche. Un altro gruppo di norme è rivolto alla salvaguardia, per un periodo determinato, dei dati essenziali relativi al tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche ai fini della prevenzione del terrorismo. Sono stati infine ampliati i servizi di vigilanza esperibili con guardie giurate (porti, stazioni ferroviarie e metro, mezzi di trasporto pubblici). Altra vera novità del provvedimento è costituita dall'introduzione di nuove fattispecie delittuose che incriminano non solo le attività di addestramento per l'acquisizione delle c.d. "tecniche del terrore", ma anche quelle di arruolamento di persone da avviare alla perpetrazione di azioni terroristiche.

lunedì 18 luglio 2005

Privacy gli avvocati sono già in regola!!!

L'avvocato è già « garante » di privacy
La maggior parte fa l'avvocato, buona parte proviene dalla Margherita. C'è, però, anche chi milita nelle fila di Forza Italia.
Hanno sottoscritto una proposta di legge, prossima a essere esaminata dalla commissione Giustizia della Camera, che brilla per sintesi e chiarezza. L'articolo unico chiede, senza fare troppi giri di parole, che il Codice della privacy non si applichi agli avvocati iscritti all'Albo. Tutto qui.
E non perché — come si legge nella relazione introduttiva alla Pdl — la riservatezza dei dati non sia importante. Anzi, « la normativa in linea generale appare confacente ad affrontare i problema nella sua complessità » , ma per i professionisti della legge è ridondante. Perché gli avvocati, « per tradizione storica e per cultura di categoria, hanno sempre fatto del dovere di riservatezza un pilastro della propria attività come tale codificato anche in varie disposizioni del codice deontologico » .
D'altra parte, la normativa sulla privacy — il Dlgs 196 del 2003, entrato in vigore il primo gennaio dello scorso anno — prevede per gli avvocati « obblighi solo formali che non sarebbero mai in grado — si legge ancora nella relazione — di supplire a una eventuale mancanza di correttezza sostanziale » . Dunque, una disposizione « inutile » . Senza contare che metterla in pratica «comporterebbe per gli studi professionali costi considerevoli che inevitabilmente si ripercuoterebbero sulla clientela » .
Non è il primo tentativo che gli avvocati percorrono per sottrarsi agli obblighi del Codice sulla privacy. A metà dello scorso anno venne presentato un emendamento a un disegno di legge. L'obiettivo era il medesimo, ma non fu centrato. Allora a spingere perché i legali fossero esonerati dal Codice della riservatezza era l'Oua ( l'Organismo unitario dell'avvocatura).
Il Garante, da parte sua, ha più volte precisato gli obblighi per gli avvocati. A metà giugno del 2004 ha inviato al Consiglio nazionale forense un parere per spiegare la portata di alcune disposizioni del Codice. Prima ancora, l'allora presidente dell'Authority, Stefano Rodotà, disse che per gli studi legali non esisteva alcun allarme privacy. Evidentemente, i deputati avvocati non gli hanno creduto.

Modificato il Patrocinio dei non abbienti

Pubblicato il DL "gratuito patrocinio per controversie tranfrontaliere"

Cartelle esattoriali

Finalmente la Consulta dichiara incostituzionale la mancata previsione del termine di decadenza per l'invio delle Cartelle esattoriali quì sopra la sentenza per esteso in formato pdf

mercoledì 13 luglio 2005

Saldi - Truffa iniziativa dell'Autorità per la concorrenza ed il mercato

Sono iniziati i saldi estivi e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) offre ai consumatori uno strumento in più contro eventuali abusi e scorrettezze. Si tratta di una casella di posta elettronica, dpic@agcm.it, attivata dall'Antitrust, nell'ambito della sua competenza sulla pubblicità ingannevole, per segnalare i casi di presunta ingannevolezza. Sulla base delle segnalazioni pervenute, la direzione dell'Autorità Antitrust per la pubblicità ingannevole, avvierà, qualora ne sussistano i presupposti giuridici, le verifiche e, nel caso, l'avvio di istruttorie tese a verificare la veridicità del messaggio pubblicitario segnalato dai consumatori. La casella di posta elettronica resterà attiva anche in seguito, nell'ambito del processo di rafforzamento dell'azione contro la pubblicità ingannevole per la quale l'Autorità ha da poco istituito una direzione specifica. Fondamentale resta comunque il ruolo del consumatore: solo sulla scia di una denuncia l'Autorità può attivare i suoi strumenti. Proprio per venire incontro alle esigenze del consumatore, è stato inoltre predisposto un 'decalogo' di consigli utili, da tenere sempre presente per evitare spiacevoli sorprese che potrebbe rivelarsi utile anche in questi giorni a chi va in cerca dei grandi affari.


martedì 12 luglio 2005

Impresa sociale al via subito

DISCIPLINA DELL'IMPRESA SOCIALE
Entra in vigore il prossimo 19 luglio la legge 13 giugno 2005, n. 118 "Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale".
Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2005, delega il Governo ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per disciplinare ed integrare le norme relative alle "imprese sociali". Secondo la norma, per "imprese sociali" si intendono le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Questi gli obiettivi della riforma. Definire il carattere sociale dell'impresa. Prevedere omogenee disposizioni in ordine all'assetto dell'impresa stessa. Attivare, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca per la verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali.
Definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i principi di trasparenza e tutela delle minoranze.

venerdì 8 luglio 2005

Energia dal vento 2

l'ENEA, forse meno preparata del nostro Presidente regionale, la pensa in maniera leggermente diversa, quì sopra l'opuscolo pubblicato dall'ENEA sulle utilità, rischi e costi degli impianti eolici......

Vendola non vuole l'energia dagli spifferi

Ieri la giunta regionale pugliese ha approvato lo schema di disegno di legge che sancisce la moratoria per le procedure di valutazione di impatto ambientale e per le procedure di autorizzazione di impianti di energia eolica.
Infatti, si legge, "la fonte eolica di produzione di energia è una fonte non programmabile, in quanto correlata ad eventi atmosferici non prevedibili, se non su base statistica, e pertanto non in grado di costituire una fonte di sostituzione quanto una fonte integrativa. Gli impatti degli impianti eolici - spiega la relazione che accompagna lo schema di provvedimento - sono da ricondurre non solo agli aspetti paesaggistici, ma anche, se non addirittura soprattutto, a quelli connessi al consumo di territorio per la realizzazione delle infrastrutture di supporto connesse sia alla realizzazione, sia alla gestione degli impianti stessi
In pratica il governo regionale preferisce bruciare il carbone........

martedì 5 luglio 2005

Previdenza integrativa al via le riforme

TESTO UNICO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, nella riunione del 1° luglio 2005, uno schema di decreto legislativo che riordina la disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio.
Il provvedimento contiene disposizioni tese ad incrementare l'entità di flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, a garantire l'omogeneità del sistema di vigilanza sul settore, a ridefinirne la disciplina fiscale, a monitorare la gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti. Oltre ai vantaggi fiscali determinati dalla possibilità di avere un anticipo sui rendimenti del Trattamento di fine rapporto (Tfr) per spese sanitarie e prima casa (70%), il decreto legislativo introduce la possibilità di un 30% di anticipo per altre necessità. Ci saranno tempi più brevi per poter chiedere l'anticipo della liquidazione. In pratica, non si dovrà più aspettare gli 8 anni per poter chiedere un anticipo per sostenere spese sanitarie.

venerdì 1 luglio 2005

La firma digitale su smart card forse scelta miope

6. LA FINE DI MD 5
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Nell'agosto 2004 alcuni ricercatori annunciarono la scoperta di alcune preoccupanti vulnerabilità nell'algoritmo di Hash MD5. MD5 è sicuramente l'algoritmo crittografico di Hash più in uso. Dato un documento od una qualsiasi stringa di bit, un algoritmo crittografico di Hash produce una impronta di lunghezza fissa che lo individua praticamente in maniera unica.
L'impronta di un documento prodotta da un algoritmo crittografico di Hash viene usata principalmente per identificare il documento stesso e verificare che il documento non sia stato modificato. Gli algoritmi crittografici di Hash e le impronte da loro generate sono elementi fondamentali della maggioranza dei protocolli crittografici attuali, dalle firme digitali alle VPN cifrate. In particolare, i certificati digitali, le CA, PKI ed i protocolli per le firme digitali basano molte delle loro caratteristiche sulle proprietà degli algoritmi crittografici di Hash, ed in particolare quasi tutti adottano MD5.
Purtroppo le vulnerabilità di MD5 scoperte lo scorso agosto si sono rivelate anche più severe di quanto si potesse immaginare inizialmente.
E' ora possibile, anche se non è ancora facile, costruire due documenti simili ma dal significato del tutto diverso, che hanno la stessa impronta MD5. Ad esempio sul sito http://www.cits.rub.de/MD5Collisions/ due ricercatori tedeschi mostrano due documenti in formato Postscript diversi nei contenuti ma con la stessa impronta MD5. E' facile e consigliato a tutti, scaricare i due documenti di una sola pagina e verificare di persona che hanno la stessa impronta MD5, ma che invece l'algoritmo crittografico di Hash SHA1 genera per loro impronte diverse.
Si possono facilmente immaginare le possibili conseguenze di una firma digitale che utilizzi MD5 su di un contratto elettronico.
Cosa fare ora? Ovviamente cercare di evitare di usare MD5. Di solito i certificati digitali durano un anno, e le CA dovrebbero emettere i nuovi certificati digitali utilizzando un altro algoritmo di Hash. Anche chi utilizza la firma digitale dovrebbe fare lo stesso, ovvero non usare più MD5, il che potrebbe non essere così facile se le firme sono fatte in smart-card o simili. Inoltre tutti i documenti elettronici già firmati e per i quali era stato usato MD5 come algoritmo di Hash, dovrebbero essere firmati digitalmente di nuovo con un diverso algoritmo di Hash.
Quale algoritmo di Hash usare oggi? Il sostituto naturale di MD5 è SHA1, purtroppo anche SHA1 ha delle vulnerabilità simili a quelle di MD5, anche se per il momento meno gravi. Passare oggi a SHA1 potrebbe voler dire ritrovarsi tra un anno nell'identica situazione di oggi ma per SHA1. Le alternative sono gli algoritmi SHA256, SHA512 e Whirpool che purtroppo sono molto recenti, poco studiati e poco diffusi. Quindi la strada che i più stanno adottando è quella di passare subito a SHA1 già prevedendo di doverlo sostituire a breve.
(Autore: Andrea Pasquinucci, CTS CLUSIT)

prospetto udienze (finalmente)

DOve, come e quando, ovvero il prospetto delle udienze e aule nel Palazzo di Giustizia di Bari

scheda informativa: ex art. 179 ter disp.att. c.p.c.

Disponibile la scheda informativa per comunicare la propria disponibilità alle operazioni di vendita di cui agli artt. .591 bis, 591 ter e 170 ter disp.att.c.p.c

martedì 28 giugno 2005

Previdenza forense neccessita la continuita'?

PREVIDENZA FORENSE – REQUISITO DELLA CONTINUITA' NELL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE
La Corte interviene a sezioni unite risolvendo il contrasto esistente ed affermando che la Cassa forense non può negare la pensione di vecchiaia all’avvocato, affermando la mancanza del requisito della continuità nell’esercizio della professione, per il periodo anteriore a cinque anni dalla presentazione della domanda, se non ha a suo tempo proceduto alla revisione degli iscritti

lunedì 13 giugno 2005

Processo telematico

Da qualche tempo il programma per la redazione degli atti non è più disponibile sul sito istituzionale, forse perchè non conforme alle specifiche dello stesso ministero. Molti avvocati mi hanno chiesto di poterlo provare. Io non posso sperimentarlo poichè sui miei computer non è mai stato installato OFFICE di Microsoft (e sono ancora vivo), e sembra che il programma funzioni solo unitamente all'ultima versione del programma. In ogni caso ritengo assurdo che agli avvocati non sia consentito sperimentare un programma che fra pochi mesi saranno OBBLIGATI ad usare, senza che nulla venga detto in proposito.
In ogni caso per il momento lo metto a disposizione cliccando sul link quì sopra.
Ove il programma (che non sembra riporti alcun limite alla distribuzione) non debba essere distribuito, chiunque ne abbia interesse può far cessare la pubblicazione semplicemente mandando una mail o telefonandomi in studio.

Tutelati gli acquirenti dai costruttori......

Il consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005 ha approvato il
DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210.

giovedì 9 giugno 2005

Goa finalmente riconosciuto il diritto alla indennità intera

Finalmente con sentenza 220 del 6 giugno 2005 depositata l'8 giugno 2005 è stata abrogata per incostituzionalità la norma che penalizzava i "GOA RICCHI" perchè con reddito da lavoro lordo superiore a 5 milioni al mese "nella parte in cui dispone che l'indennità fissa è ridotta del 50%" clicca sul link che segue per un modello di domanda da presentare al Tribunale nel quale si svolge la attività

realta' forense on line

MISURE URGENTI PER GLI SFRATTI
Il Governo, nella riunione del 20 maggio scorso, ha deciso
l'assegnazione di un contributo per i nuclei familiari
sottoposti a sfratto che abbiano a carico
ultrasessantacinquenni o portatori di disabilità grave, che
non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad
accedere alla locazione di una nuova casa. I beneficiari del
contributo dovranno sottoscrivere, entro il 30 settembre 2005,
un nuovo contratto di locazione regolarmente registrato
oppure eleggere il proprio domicilio, per almeno diciotto mesi,
presso terzi. Il contributo messo a disposizione per ciascun
nucleo familiare sfrattato ammonta a circa 10 mila euro per chi
trova un altro alloggio e 5 mila euro per chi viene ospitato
presso terzi. Le misure d'emergenza riguardano le famiglie
delle città di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari,
Trieste e zone limitrofe.

lunedì 16 maggio 2005

competitivita'

Qui sopra il link al testo in vigore con a fronte le modifiche di conversione

Competitività IIa Per favore inviatelo al Presidente della Repubblica....

Decreto legge sulla competitività
Appello al Presidente della Repubblica

Il 12 maggio il Parlamento ha definitivamente convertito il decreto legge 14.03.2005 n. 35, relativo al “Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”.
Si trattava di un provvedimento – c.d. “decreto sulla “competitività” – nel quale, in assenza del requisito della “straordinaria necessità ed urgenza” di cui all’art. 77 Cost., erano state inserite disomogenee disposizioni in materia fallimentare (modifica del regime della revocatoria e del concordato preventivo) e processuale civile (in materia di comunicazioni e notificazioni) finalizzate a “rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale” del Paese.......
(continua nel link sopra

Privacy e aziende

Dipendente pubblico condannato a risarcire oltre 6mila euro. Si era allontanato dalla postazione di lavoro con il computer acceso e la sua password era stata utilizzata indebitamente.
Dovra' pagare oltre 6mila euro alla Regione Siciliana il sig. A.C - dipendente dell'Agenzia delle Entrate - che, lasciando il proprio computer incustodito e con la sua password inserita, aveva di fatto permesso che fosse effettuato da terzi un indebito sgravio di imposta in favore di una azienda.
Lo ha stabilito la Corte dei Conti, con la sentenza n.390/2005 ( Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana).
Indagini dell'Agenzia delle Entrate avevano rilevato che lo sgravio in questione era stato effettuato in assenza dei presupposti richiesti, utilizzando il terminale protetto dalla "password" personale del sig. A.C.
Quest'ultimo, pur negando di essere stato l'autore dello sgravio, aveva, tuttavia, ammesso la propria responsabilita', per avere lasciato il terminale attivo, consentendo l'illecita effettuazione dello sgravio.
La Corte dei Conti ha ritenuto che il danno erariale di 6.408,06 euro e' riferibile al comportamento "gravemente colposo" del sig. A.C. "dalla cui postazione informatica, lasciata incustodita ed attiva (con la "password" personale assegnata al dipendente inserita), e' stato operato illecitamente, [.], l'indebito sgravio di imposta in favore di un contribuente."
Al dipendente e' stato contestato il fatto di non aver seguito le procedure aziendali di sicurezza.
La negligenza di A.C. e' consistita "nella violazione delle disposizioni di servizio impartite dalla Direzione Centrale Audit e Sicurezza dell'Agenzia delle Entrate agli operatori incaricati del trattamento di dati sensibili mediante procedura informatica, [.], che impongono lo spegnimento del personal computer al termine della giornata di lavoro, eseguendo l'apposita procedura di spegnimento e, nell'ipotesi di momentaneo allontanamento, l'attivazione della funzione di blocco della postazione oppure, ove non sia possibile il blocco, lo spegnimento dell'apparecchiatura."

mercoledì 11 maggio 2005

Competitività?

IL SENATO APPROVA DL PER LA COMPETITIVITA'
L'Aula del Senato, nella seduta del 4 maggio scorso, ha approvato il disegno di legge n. 3344 "Conversione in legge del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale". Queste alcune delle novità. Rafforzati gli sgravi Irap per i nuovi assunti nel Mezzogiorno; riformato il sistema degli incentivi alle imprese; previsto un bonus fiscale per le concentrazioni di piccole e medie aziende che abbiano esercitato attività omogenee nell'anno precedente; concessa la possibilità di cedere un quinto del reddito per ottenere prestiti anche a pensionati e lavoratori con contratti a termine e parasubordinati; istituito il principio del silenzio assenso per gli atti amministrativi relativi alle dichiarazioni d'inizio attività, autorizzazioni, licenze, permessi e nulla osta; richiesta solo la registrazione al Pra per il passaggio di proprietà di auto e motoveicoli. Il provvedimento è passato ora alla Camera dei Deputati, che deve approvarlo entro il 15 maggio, data di scadenza del decreto.

sabato 7 maggio 2005

ATTENZIONE

Pubblicato sulla gazzetta ufficiale n103 del 5 maggio 2005 il comunicato relativo alla approvazione delle varianti al piano regolatore generale del Comune di Modugno!!!!!!

lunedì 2 maggio 2005

Rapporto Calipari

Macchianera svela l'intero pdf del rapporto Calipari.... andatelo a leggere è molto interessante... (pdf in inglese)

mercoledì 27 aprile 2005

Ausiliari del traffico

SANZIONI AMMINISTRATIVE - CIRCOLAZIONE STRADALE - AUSILIARI DEL TRAFFICO
Gli ausiliari del traffico possono legittimamente accertare soltanto le violazioni relative alla sosta dei veicoli nelle aree oggetto di parcheggio a pagamento ed in quelle limitrofe necessarie alla manovra, mentre non possono accertare la sussistenza di tutte le altre ipotesi di sosta o fermata vietata (come, nel caso di specie, la sosta di un motorino sul marciapiede).
Cass. 7336 del 7 aprile 2005

martedì 19 aprile 2005

realta' forense on line

Papa Benedetto 16 (o 17?)
Il Cardinale Ratzingher è stato eletto Papa
Ci congratuliamo con i Cardinali per la pronta scelta nella consuetudine.
Buon Lavoro Santo Padre

sabato 16 aprile 2005

Conferenza nazionale di Napoli

Tutti a Napoli per la Conferenza Nazionale!!!
Grandi adesioni, gli Ordini aderiscono in pieno a questo Oua, non si vede l'Aiga.
Le numerose commissioni contemporanee rendono la vita facile ai "turisti Forensi" i quali facilmente posson dire "ero nell'altra sala..." La composizione dei documenti finali precederà le votazioni di domani....

giovedì 31 marzo 2005

realta' forense on line

da qualche tempo avrete notato in testa alla finestrella un nuovo servizio che Realtà Forense on line mette a disposizione dei visitatori grazie alla collaborazioe e disponibilità di Jus Impresa.
Stiamo parlando del più grande ed aggiornato archivio Bibliografico del Diritto e dell'Economia ideato, curato e gestito a spese del dott. Giorgio Mantovano un Mecenate della cultura che dedica tempo, denaro ed idee per un sogno di cultura condivisa. Cliccando sulle voci che scorrono avrete i riferimenti bibliografici delle più importanti opere nelle materie oggetto di studio.
Rapidamente sulla vostra scrivania e GRATIS.......
Un grazie sentito al dott. Mantovano

martedì 15 marzo 2005

Attività Sindacali

situazione aggravata a seguito della riduzione dell'orario di apertura delle cancelleria e udienza settimanali ridotte a due per la sezione lavoro!

lunedì 14 marzo 2005

legislazione sul condominio speranza sindacale....

ricevo e volentieri pubblico alcuni scritti inviati dall'avv. Dario Ambrosio sulla nuova legislazione in materia di condominio attualmente in discussione in parlamento

domenica 13 marzo 2005

nessuna guerra ma l'emergenza c'e'

IL Ministro della Giustizia Roberto Castelli risponde al Sindaco di Napoli Rosa Russo Jervolino in relazione alle dichiarazioni rese nella trasmissione "ballaro' "

lunedì 7 marzo 2005

DECRETO LEGISLATIVO: Codice dell'amministrazione digitale

Consiglio dei Ministri n.197 del 4 marzo 2005
il Consiglio dei Ministri si ? riunito oggi, alle ore 9,40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, Silvio Berlusconi
Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti
su proposta del Ministro dell?innovazione e delle tecnologie, Stanca:
- un decreto legislativo che accorpa e riordina in un Codice la normativa in materia di attivit? digitale delle pubbliche amministrazioni affrontando per la prima volta in modo organico e completo il tema dell?utilizzo delle tecnologie dell?informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, nonché la disciplina dei principi giuridici fondamentali relativi al documento informatico ed alla firma digitale. Sullo schema di Codice sono stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e del Garante per la protezione dei dati personali;

giovedì 3 marzo 2005

TUTELA VITTIME DI FALLIMENTI IMMOBILIARI

Il 18 febbraio 2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di
decreto legislativo per tutelare i diritti patrimoniali degli acquirenti di
immobili per i quali sia stato chiesto il permesso di costruire (e che
siano ancora da edificare) o la cui costruzione non sia ancora ultimata
ovvero siano in attesa del rilascio del certificato di agibilit?. Si tratta di
una disciplina di tutela per chi abbia acquistato un immobile ancora da
costruire, per chi abbia stipulato un contratto (compreso quello di
leasing) che consenta il trasferimento della propriet? o della titolarit? di
un diritto reale di godimento su un immobile da costruire. La tutela
riguarda anche chi, sebbene non socio, abbia assunto obbligazioni con
una cooperativa edilizia per ottenere l'assegnazione in propriet? di un
immobile da costruire.

mercoledì 2 marzo 2005

E-GOVERNMENT E SICUREZZA: L?ESPERIENZA DELLA GIUSTIZIA

Le tecnologie informatiche al servizio degli enti pubblici in una politica generale di eGovernment, grazie ai sistemi flessibili offerti dalle grandi societ?. Questi i temi principali del convegno eGovernment e sicurezza per la difesa e per la P.A., che si svolge questa mattina a Roma. Per il ministero della Giustizia, interviene il direttore generale SIA, Floretta Rolleri.

lunedì 28 febbraio 2005

Patente a Punti

Il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mammola ha risposto all'interpellanza
2-00674, del sen. Fabris (Pop.-Udeur), sulla decurtazione dei punti dalla patente di guida. La scheda ? raggiungibile dall'URL in alto

Riforma ordinamento giudiziario

Voto in 2a Commissione la prossima settimana
La Commissione Giustizia ha esaurito l'esame e la votazione degli articoli del ddl n. 1296-b-bis ("Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" - riforma dell'ordinamento giudiziario), e ha dato inizio alle dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge. La conclusione dell'esame ? stato rinviato a martedi della prossima settimana

giovedì 24 febbraio 2005

Patrocinio dei non abbienti

NOn ancora pubblicate sulla gazzetta Ufficiale le modifiche alla normativa sul Patrocinio a Spese dello stato
La legge ? per? disponibile sul sito del Parlamento sin dal 15 febbraio 2005 data della sua approvazione definitiva.

martedì 22 febbraio 2005

Proceso telematico ? anche questo


Velocizzare le procedure di notifica degli atti giudiziari. A questo mira la Convenzione stipulata dal Ministero della Giustizia con Poste italiane S.p.a. Con la circolare indirizzata alle Corti di Appello si d? il via al nuovo servizio di gestione integrata degli esiti di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari in materia civile e penale. Gli uffici Nep avranno tempo fino all'1 marzo 2005 per coordinarsi con le sedi periferiche delle Poste, le quali forniranno anche gli strumenti necessari per l'erogazione del servizio. Per ora la nuova procedura trova applicazione relativamente agli atti penali a richiesta dell'autorit? giudiziaria e ai biglietti di cancelleria. Con l'acquisizione degli atti in una base informatica e l'accesso ad un sito web, il nuovo sistema permette il completo monitoraggio degli stessi atti dei quali viene richiesta la notifica.
Il testo della convenzione http://www.giustizia.it/newsonline/specialepag128.htm
la circolare del Ministero
http://www.giustizia.it/newsonline/specialepag129.htm

realta' forense on line

Il Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 ha approvato il decreto legge recante misure urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali (cio? emesse in assenza dell'imputato) e dei decreti di condanna per adeguarle alla convenzione europea sui diritti dell'uomo.

Il provvedimento introduce un meccanismo per garantire il diritto delle persone condannate in contumacia ad ottenere un nuovo processo, limitatamente ai casi nei quali l'imputato non sia stato effettivamente informato del procedimento a suo carico.

Vengono anche modificati gli artt. 157 e 161 del codice di procedura penale per rendere pi? celeri e sicure le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia un difensore di fiducia. In questi casi le notificazioni sono eseguite presso i difensori.

mercoledì 19 gennaio 2005

Diritto dell'Internet ipsoa vol.1 anno 1

Il diritto dell'Internet nuova rivista dell'IPSOA a cura di Giuseppe Cassano, il primo numero ? disponibile gratis on line al link qui' sopra in formato pdf.
Splendidi articoli in gran parte nostrani, Angelo Giuseppe Orofino tra gli altri.....

martedì 18 gennaio 2005

Il risarcimento derivante dalla capital.trimestrale

Il risarcimento derivante dalla capitalizzazione trimestrale di interessi anatocistici
Lo studio Tidona affronta con un esauriente articolo il problema degli interessi bancari illegittimi

Furti di carte di credito?

CATANIA - Sarebbero riusciti a clonare i codici di carte di credito compiendo transazioni su Internet del valore di alcuni milioni di euro, truffando banche e societa' finanziarie. E' l' accusa contestata a sette persone che sono destinatarie di un ordine di custodia cautelare emesso dal Gip di Catania, Antonino Fallone, su richiesta del procuratore aggiunto Vincenzo Serpotta. Il reato ipotizzato nei loro confronti e' associazione per delinquere e truffa. La polizia postale di Catania, che ha svolto le indagini, ha gia' arrestato cinque persone. Due sono attualmente irreperibili. Nell' inchiesta sono indagate altre 40 persone, alcune delle quali a Roma e a Ancona. Secondo l' accusa, gli indagati, attraverso due hacker, erano riusciti a ottenere i codici di carte di credito, che avrebbero poi utilizzato per fare acquisti su Internet. Ma le operazioni preferite erano le transazioni finanziarie, che sono state 'pagate' dalle societa' emittenti le carte di credito. La polizia postale di Catania e' riuscita a seguire le tracce lasciate su Internet e a risalire agli organizzatori della truffa. Per un anno e mezzo avrebbero truffato circa 600 mila euro a societa' di intermediazione finanziaria, tra cui Deutche Bankamericard, generando attraverso appositi software codici di carte di credito, che venivano usati per pagare bollette telefoniche o della luce o per acquistare merce, o anche biglietti aerei su siti di e-commerce tra cui quello delle Poste Italiane, 187.it, o quello del Ministero delle finanze. La polizia postale di Catania ha arrestato in totale 6 persone. La sesta e' stata arrestata nelle ultime ore ad Ancona. E' riuscito a sfuggire all'arresto un giovane hacker, ricercato anche dall'Interpol. Gli arrestati sono: Fabio Berti di 30 anni, Emilio Gangemi, anch'egli di 30 entrambi arrestati in flagranza di reato, Giuseppe Catania di 30 anni, Michele Virgata di 40, arrestato in provincia di Ancona, Giovanni Parisi di 30, arrestato in provincia di Ancona e Vincenzo Filippo Todaro di 50 anni, di Catania. L'operazione, denominata Carta sicura e' stata illustrata stamane dal procuratore aggiunto Vincenzo Serpotta e dal sostituto procuratore Romina Cantone. L'indagine, durata un anno e mezzo ha interessato 260 transazioni fatte attraverso computer di Internet Point, nei quali i membri dell'organizzazione presentavano documenti falsi, da computer pubblici come quelli degli aeroporti. I membri dell'organizzazione, avrebbero inoltre permesso a chi doveva pagare le bollette una rateizzazione del pagamento che pero' veniva dalla banda effettuato subito fornendo i codici di carte di credito generati dal software, che sarebbe stato inoltre modificato per meglio aderire alle esigenze dell'organizzazione. L'inchiesta e' partita dopo che ignari possessori di carte di credito hanno disconosciuto i pagamenti fatti on line e dopo che le societa' di intermediazione finanziaria, che si costituiranno parte civile in un eventuale processo, hanno presentato denuncia.

domenica 16 gennaio 2005

realta' forense on line

E cosi' e' successo: all'intervista ha fatto seguito la circolare. Già al Convegno Nazionale di Polizia Locale di Riccione l'Ing. Mazziotta - dirigente del Ministero - aveva lanciato l'allarme.

ATTENZIONE: nessuno dei dispositivi attualmente utilizzati per rilevare la velocita' senza la presenza degli operatori di polizia stradale e' regolare! La precisazione prendeva spunto dal decreto legge 27 giugno 2003 n.151 (convertito con legge 1 agosto 2003 n.114), laddove si precisava che"nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
La disposizione fa riferimento alla possibilita' di utilizzare - nei posti previsti da decreto prefettizio - dispositivi per rilevare le infrazioni alle norme di cui all'articolo 142 e 148 senza contestazione e senza obbligodi presenza degli accertatori sul posto. A dire il vero pero' la stessa normativa prevede che "Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285." E qui sta l'arcano. L'omologazione! Trattandosi di una disposizione di legge entrata in vigore nell'agosto 2003, tutte le omologazioni precedentemente rilasciate non possono essere considerate valide per le "postazioni fisse". In pratica occorre una nuova omologazione. Perche' se e' vero che quelle attrezzature per il controllo della velocita' sono omologate e probabilmente affidabili, quando furono omologate, le prove fatte tenevano conto della presenza del verbalizzante sul posto, con compiti di annotare eventuali errori evidenti della macchina. Quindi non vi e' il divieto di utilizzare queste apparecchiature dentro i cosidetti gabbiotti, ma se la strumentazione non e' stata omologata di nuovo e per tale specifico uso, nel gabbiotto deve starci anche l'agente, cosa praticamente impossibile. L'intervista rilasciata dall'Ing. Mazziotta, pur pubblicata su quotidiano giuridico finanziario, non ha avuto l'effetto dirompente temuto. Ora pero'arriva la circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti dove, in risposta ad uno specifico quesito formulato dalla Polizia Municipale di Treviso, si precisa, questa volta su carta, che "gli attuali dispositivi di controllo della velocita' non possono essere adoperati in assenza dell'operatore di polizia. Sono attualmente al vaglio di questo ufficio richieste di omologazione di dispositivi che prevedono tale funzione, il cui iter comunque NON e' ancora stato ultimato Che dire.... prepariamoci ai ricorsi ed alle conseguenti variazioni di bilancio. (tratto da www.sulpm.net)

giovedì 13 gennaio 2005

Il processo telematico Partirà o no?

Da più parti mi si chiede se e quando il processo telematico partirà o no!!

Io, come ad alcuni noto, sono parte della commissione informatica della sede pilota Bari, e dovrei pertanto essere un entusiasta, gridare a gran voce SI, la panacea dei processi è pronta, finalmente il futuro è già quì e a noi basta poco per toccarlo con mano!!!

Purtroppo la realtà è diversa do come potrebbe sembrare:

1) Nella vita, mi ha insegnato mio padre, TUTTO COSTA, ogni evento ha un prezzo. I professori di economia insegnano che il prezzo giusto viene fuori da una equazione matematica, il famoso delta. Quando la soddisfazione che si ottiene dall'acquisto, equivale al dolore causato dal costo sopportato, si ottiene il prezzo giusto. Questo è il motivo per cui ogni giorno riesco a fare l'avvocato; il dolore degli adempimenti, la privacy, il divieto di fumare etc, viene ampiamente compensato dal reddito annuale, e ciò mi consente di andare avanti......

2) Il processo telematico ha una serie di costi apparenti e una serie di costi nascosti. I costi apparenti sono quelli legati alla evoluzione tecnologica cui siamo abituati, forse il minore è l'acquisto del certificato di firma digitale. Quelli nascosti sono quelli che gli sperimentatori sostengono quotidianamente, le ore passate a discutere in gruppi di collaborazione i più piccoli dettagli, quelli che sfuggono alla comprensione quotidiana, il non riuscire a farsi comprendere circa l'utilità della adozione di standard comuni e durevoli, il non ricevere adeguato supporto dai centri tecnici, preoccupati più di conservare il segreto industriale che di promuovere la diffusione della legalità; Il dover rivoluzionare la organizzazione del proprio studio, adeguare i PROPRI STANDARD a quelli stabiliti da chi, probabilmente, aveva la mente più libera da preconcetti, (un ruolo di udienze più leggero, o uno studio con meno anni di attività);

3) oppure il dover spiegare ad un avvocato anziano, ormai pensionato, che in cancellerià non potrà più chieder notizie con i nomi delle parti, ma solo con i numeri di ruolo;

e tutto questo, senza aver accorciato di un solo giorno la durata del processo, perchè questa mattina, in occasione di una mia disperata richiesta ad un giudice, al fine di ottenere rapidamente una sentenza, ho avuto un ennesimo rinvio "per la precisazione delle conclusioni"; solo grazie alla comprensione del magistrato il rinvio era "solo di tre mesi". All'esterno dell'aula, il cliente, che aspetta la decisione dal 1986, e dubbioso rispetto ai racconti delle avventure giudiziarie è sempre presente a tutte le udienze, mi ha chiesto (come ha già fatto da oltre dieci anni) "ma perchè non si decide oggi"?

Poi, nei corridoi ho trovato una delle controparti, (quella che più di tutte ha causato il ritardo) che mi ha detto di voler proporre alla prossima udienza nuove eccezioni.

Ma io mi chiedo: all'inaugurazione dell'anno giudiziario il Presidente della Corte di appello CHIEDERA' UN AUMENTO DELL'ORGANICO PARI al DOPPIO DEL personale esistente? Perchè se i cancellieri, i Giudici, i collaboratori e gli usceri non raddoppiano, l'UNICO STRUMENTO PER FERMARE LA VIOLENZA E LA INGIUSTIZIA DILAGANTE è il raddoppio delle ore di lavoro di tutto il personale dipendente di TUTTO IL COMPARTO GIUSTIZIA (come è successo per l'avvio del Processo telematico, a spese degli avvocati) e allora non servirà a nulla lo sciopero indetto dall'OUA, nè il processo telematico.

Per questo dico: il processo telematico, che parta o no, non cambierà il nostro modo di lavorare, perchè il Cliente dell'avvocato, quello che consente a mio figlio di mangiare e di vestirsi avrà la forza di aspettare il miracolo?

Buon anno giudiziario a tutti

mercoledì 12 gennaio 2005

L'informazione corre sul filo

Ecco che la tecnologia a volte aiuta...
La Questura di Bari nel rispetto della normativa sulla privacy emette ogni quindici giorni un bollettino liberamente consultabile via internet nel quale sono indicati gli estremi della avvenuta regolarizzazione del permesso di soggiorno.
Basta andare sul sito e cliccare sulla icona pdf dotandosi del permesso di soggiorno da rinnovare.
Nonostante ciò le code sono ancora enormi.
avv. Giuseppe Santo Barile

martedì 11 gennaio 2005

off line news reader

http://realtaforense.blogspot.com/atom.xml
il link evidenziato quì sopra inserito nel programmino che potete scaricare cliccando sul titolo vi consentirà la lettura delle news direttamente dal vostro desktop.

lunedì 10 gennaio 2005

C'è una logica in tutto questo? di Patrizio Galeotti

Voglio portare a vostra conoscenza alcune riflessioni scritte da un giurista che non vuole apparire e quindi faccio mie. Riguardano i problemi della riforma penale che si sta delineando all'orizzonte.
avv. Patrizio Galeotti


ESEMPIO n. 1: furto con strappo placche antitaccheggio di una mutanda e suo occultamento in borsa schermata ( 624-625 n. 2 ) , ovvero furto con scasso di auto parcheggiata per strada, 624-625 nn. 2 e 7 cp, da parte di chi nei 5 anni precedenti è stato già condannato due volte per furto d'auto o di motorino o ricettazione degli stessi, o per altro furto in negozio ( caso notoriamente raro): essendovi per il nuovo 4° comma dell'art. 69 cp"divieto di prevalenza" ( questo l'italiese usato) tra recidiva reiterata ed attenuanti, il Giudice Buonista, anche "dimenticandosi" il 133 cp ed i precedenti giudiziari ed applicando il minimo, dovrà irrogare con generiche equivalenti minimo sei mesi di reclusione oltre alla multa, con aumento per la recidiva ex nuovo 4° comma del 99 cp che potrà essere "di due terzi" .

ESEMPIO n. 2 :

rapina consumata di cento euro da parte di soggetto armato di coltellino e con casco a travisarlo, in danno della cassiera del supermercato ( 628 1° e 3° comma n. 1 c.p. ). L'imputato ha condanne per due furti negli ultimi cinque anni ( altro caso notoriamente rarissimo ).

Trattandosi di recidivo reiterato specifico infraquinquennale scatta il "divieto di prevalenza" sulle aggravanti delle circostanze generiche ed ex 62 n. 4 cp concesse dal Giudice ( nuovo 69 4° comma cp ). Con tali attenuanti equivalenti il minimo della pena applicabile (dal solito Giudice dimentico del 133 cp e dei precedenti penali che dovrebbero fargli irrogare di più ) sarà quindi di tre anni di reclusione. Essendo il reato ex art. 628 1°-3° comma n. 1 uno di quelli di cui all'art. 407 comma 2 lettera a) cpp, l'aumento per la recidiva di due terzi -- v. nuovo 99 4° comma cp -- "è obbligatorio " ( nuovo 99 u.c. c.p. ): pena minima cinque anni.

ESEMPIO n. 3 :

spaccio di una dose -- una -- di eroina da parte del tossicodipendente che spaccia per potersi drogare , già condannato due volte per fatto analogo nell'ultimo quinquennio ( caso talmente raro da non aversene memoria nelle nostre periferie).
Ritenuto il 5° comma dell'art. 73 T.U. stupefacenti, pena minima applicabile dal solito Giudice Buonista che dimentica il 133 cp ed i precedenti penali dell'imputato: oltre la multa , un anno, ridotta , con altra botta di indulgenzialismo, a otto mesi per le generiche. Trattandosi di recidivo specifico infraquinquennale, l'aumento per la recidiva , se applicato, dovrà essere di due terzi.

ESEMPIO n. 4 :

Per il nuovo 81 4° comma c.p., "se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono stati commessi "da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 quarto comma c.p. " ( sempre loro: i recidivi reiterati , si badi bene anche semplici, quelli cioè non specifici o reiterati o infraquinquennali , che commettono un terzo reato continuato dopo due commessi dieci anni prima), "l'aumento della quantità della pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave".
Addio aumenti di quindici giorni od un mesetto del nostro Giudice Buonista.
Il rapinatore dell'esempio n. 2 vedrà crescere i suoi 5 anni di un altro terzo , se avrà lesionato la commessa, o resistito a pubblico ufficiale. Senza che il giudice possa valutare che un terzo è troppo per un graffio. Si può obiettare che astrattamente è norma uguale per tutti i recidivi reiterati .
Chiedo ai tecnici colleghi, su mille certificati penali, quanti recidivi reiterati per corruzione o bancarotta fraudolenta si rinvengono, e quanti per furto, rapina, spaccio? A quali gruppi sociali appartengono nel nostro Belpaese i recidivi reiterati anche non specifici o reiterati o infraquinquennali?
A chi si applicherà questo diritto penale per TIPO D'AUTORE

Nuovo art. 99 cp.

Quali reati avranno commesso, a quali gruppi sociali apparterranno i recidivi semplici per i quali l'aumento per la recidiva sale da un sesto ad un terzo, quelli specifici o infraquinquennali ai quali l'aumento per la recidiva potrà essere applicato non più "fino ad un terzo" ma "fino alla metà", quelli specifici-infraquinquennali per i quali l'aumento non sarà più "fino alla metà" ma , secco, senza discrezionalità, "della metà", e così via aggravando ?
Si tratterà di truffatori ai danni dell'Unione Europea, di falsificatori di bilanci, di mafiosi e camorristi ?
Nasce la nuova attenuante comune -- nuovo 62 n. 7 c.p. -- dell'essere l'imputato "persona che, al momento della commissione del fatto abbia compiuto settanta anni di età e che, al momento della sentenza, non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 99 del c.p. ".
Lasciamo stare le insinuazioni dei soliti-maligni-che- vogliono-buttarla-in-politica circa le ragioni che hanno presieduto alla introduzione di tale inedita simpatica attenuante.
Non chiediamoci neanche quale possa essere la logica , e l'interesse della collettività , nel regalare uno sconto di pena agli over settanta -- soggetti spesso più arzilli di certi ventenni nel rimorchiare in palestra ed uccidere magari l'amante per gelosia -- , per il solo fatto di essere tali, e quale possa essere la logica di far dipendere l'attenuante oltre che dall'età, dal fatto -- dipendente da una serie infinita di fattori tutti estrinseci al reato ed al reo , tutti "casuali" -- che l'imputato, al momento della sentenza , "non si trovi" nelle condizioni di recidivo anche semplice ( magari perchè un PM in altro processo si è dimenticato di contestare la recidiva , o perchè i reati che avrebbero reso recidivo il soggetto si sono estinti per via dei nuovi termini di prescrizione ).
Chiediamoici invece ancora: essendosi pensato agli over settanta e non ad es. agli under venticinque, quali categorie di imputati, quali rei di quali delitti di quali gruppi sociali usciranno avvantaggiati da tale creativa soluzione ?
E si potrà ancora dire, in sentenza, che si valuta in bonam partem la giovane età del reo, quando vi è un dato positivo che valorizza invece l'aver commesso il reato da persona anziana, carica di esperienza ? E' più facile che a settant'anni "si trovi" non recidivo l'ex tossicodipendente che ha strappato l'esistenza lavorando e rubacchiando o l'usuraio e grande evasore fiscale che è sempre riuscito ad evitare ogni condanna?
C'è una logica in questo ?
Risposta: c'è.
Forti coi deboli. Sempre. Non per singoli casi. In generale. Aumentare l'applicazione diseguale del diritto penale, e non diminuirla. Questo sì che è un legiferare chiaro.
C'è poi la riforma della prescrizione.

Ma questo è un altro discorso: li la legge diventa debole con i forti.

giovedì 6 gennaio 2005

falso in bilancio

realta' forense on line
Diritto penale societario
La Corte costituzionale respinge le questioni di illegittimità del "falso in bilancio" di Fausto Giunta
(da ipsoa)
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11 comma 1 lett. a n. 1 della legge delega per la riforma del diritto societario, approvata nel 2001, e dell’art. 2621 commi 3 e 4 c.c., come sostituito dall’art. 1 d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 («Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366»). Per la Consulta, inoltre, sono altresì manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 c.c., come sostituiti dall’art. 1 d.lgs. n. 61 del 2002, e dell’art. 1 d.lgs. n. 61 del 2002 e dell’art. 11 l. n. 366 del 2001.

lunedì 3 gennaio 2005

NUOVO dal 2004

Realta' Forense
Da oggi su Realtà forense potete scaricare la Bibliografia di Economia e Diritto offerta da Ius impresa, ndate tutti in massa è fantastico!!!!!!
In più con il nuovo sistema di pubblicazione potete essere avvisati senza dover aprire le pagine web, con il sitema "push" per informazioni domandare all'Avv. Giuseppe Santo Barile inviando una mail a sindacatoavvocati@libero.it
A tutti BUON ANNO!!!!!