lunedì 5 dicembre 2005
Il Garante sul Consenso informato .......
-Trattamento dei dati personali - Da rifare i modelli per la prestazione del consenso alla trattazione dei dati personali telepass
(Comunicato stampa Garante per la protezione dei dati personali 01/12/2005)
(Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 03/11/2005)
martedì 22 novembre 2005
Normativa regionale e libere professioni la Consulta si pronuncia
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50 (Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali), in riferimento agli articoli 33 e 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione, la Corte Costituzionale si è pronunciata dichiarando l'illegittimità costituzionale degli articoli citati, nonché delle restanti disposizioni della medesima legge.
(Corte Costituzionale Sentenza 03/11/2005, n. 405)
giovedì 17 novembre 2005
Posta elettronica certificata
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata.
lunedì 14 novembre 2005
responsabilità disciplinare del magistrato
convegno Privacy
organizza il seminario
I crimini informatici e l’acquisizione digitale della prova nel processo penale aspetti investigativi e strategie di difesa
Roma venerdì 2 dicembre 2005
Ripetta - Sala Bernini -Via di Ripetta, 231 Roma.
il programma è nel link
giovedì 10 novembre 2005
Ricevo dall'avv. Giancarlo Russo Frattasi e pubblico volentieri
Congresso OUA mozione del delegato avv. Giuseppe Chiaia Noya
le principali difficoltà operative dell’OUA rinvengono, soprattutto, dalla mancanza di rappresentatività assoluta dovuta alla mancata adesione di alcune associazioni, tra cui l’Unione delle Camere Penali e l’AIGA.
Appare, quindi, indispensabile ricondurre all’unità le varie associazioni forensi che si occupano di politica giudiziaria.
A tal fine, poiché è impensabile, salvo che non intervenga una legge idonea, obbligare tutte le associazioni di categoria a confluire nell’OUA ed a rispettarne le decisioni, l’unico rimedio potrebbe essere quello di offrire a tutte le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale (come indicate nella mozione 2) una quota di delegati al Congresso e di rappresentanti in Assemblea (in proporzione al numero degli iscritti) ed eventualmente una delega per i singoli settori (ad esempio il penale alle Camere Penali) in cambio dell’adesione all’OUA e dell’obbligo di ottemperanza ed accettazione dei deliberati.
In tal senso, andrebbero modificati gli artt. 3 e 7 dello statuto, nonché 1 e 3 della mozione 1 e la mozione 2, come segue:
Art. 3
Il Congresso è costituito:
dai Presidenti dei Consigli dell’Ordine;
dai delegati eletti da ciascun Ordine, in misura di un delegato per ogni duecento iscritti all’albo od elenco annesso, o frazione superiore a cento;
dai delegati eletti su base nazionale da ciascuna associazione forense maggiormente rappresentativa sul piano nazionale aderente all’OUA, in misura di un delegato per ogni duecento iscritti all’associazione, o frazione superiore a cento.
Art. 7
L’assemblea dell’Organismo unitario è composta da:
due rappresentanti per ciascun Distretto giudiziario sino a 3.000 (tremila) iscritti agli albi ed elenchi annessi degli Ordini aventi sede nel distretto nonché iscritti alla cassa di previdenza e da un ulteriore rappresentante per ogni successivi 3.000 (tremila) iscritti o frazione superiore a 1.500 (millecinquecento);
due rappresentanti eletti su base nazionale da ciascuna associazione forense maggiormente rappresentativa sul piano nazionale aderente all’OUA per ogni 3.000 (tremila) iscritti all’associazione e da un ulteriore rappresentante per ogni successivi 3.000 (tremila) iscritti o frazione superiore a 1.500 (millecinquecento).
Art. 10 bis (a cui andrà data una nuova numerazione)
Sono riconosciute, allo stato e con riserva di ulteriori deliberazioni congressuali, modificative o aggiuntive, come associazioni forensi maggiormente rappresentative sul piano nazionale aderenti all’OUA, le seguenti:
……..
Tali associazioni, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aderire all’OUA e si impegnano a rispettare le deliberazioni del Congresso Nazionale Forense e dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, nonché dei loro Organi.
Il delegato
Giuseppe Chiaia Noya
mercoledì 9 novembre 2005
ritardo nel rilascio di immobile locato
La fattispecie è singolare. Il proprietario di uno stabile con più unità abitative lo concede in locazione al Comune il quale stipula dei contratti di comodato gratuito ed a durata illimitata con diverse famiglie di sfollati senzatetto. Anni dopo, il proprietario, alla scadenza del contratto di locazione e conseguente estinzione dei contratti di comodato in quanto contratti derivati dal rapporto locatizio, ottiene convalida di sfratto di tali appartamenti e agisce giudizialmente nei confronti del Comune per il mancato rilascio degli immobili e per i danni da tardiva restituzione dei beni locati. L'Ente attivatosi all'inizio con delle infruttuose diffide affinché i senzatetto lasciassero gli appartamenti, a seguito di una erronea sentenza del giudice di merito, ritiene di avere adempiuto completamente ai propri obblighi e di non essere più tenuto ad alcunché nei confronti del proprietario. Al contrario, la Cassazione, contraddicendo il giudice di merito, riconosce in capo al Comune una responsabilità per ritardata riconsegna del bene escludendo, al contempo, che il proprietario fosse giuridicamente obbligato ad agire esecutivamente e direttamente nei confronti dei comodatari.
martedì 1 novembre 2005
note iscrizione a ruolo con codice a barre
Attualmente l'unico programma approvato dal Ministero è quello disponibile sul sito web al link quì sopra.
E' molto più veloce l'iscrizione con il modello stampato in modalità codice a Barre ed è efficace anche per le iscrizioni presso la Corte di Appello.
Si rammenta che è utile stampare i due moduli, quello in chiaro e quello con i codici, onde poter verificare otticamente eventuali errori.
domenica 16 ottobre 2005
risultati elezione delegati Congresso OUA
lunedì 10 ottobre 2005
L’AVVOCATO E LA GIURISDIZIONE di Silvano Salani, vice Presidente ANF
Tanto per l’apparente ovvia considerazione che la partecipazione dell’Avvocatura al processo costituisca il carattere che la contraddistingue rispetto a tutte le altre professioni.
Le rivendicazioni dell’Avvocatura si sono, quindi, in prevalenza incentrate sul ruolo che l’Avvocato deve svolgere nel processo.
Questi è indubbiamente un compartecipe del processo, ma dato il ruolo soverchiante della Magistratura, non è certamente un comprimario, tanto meno un esclusivista, date le competenze che in determinati processi (ad es. tributario e disciplinare) l’ordinamento riserva ad altri soggetti. .... (continua on line)
583 cpp telefax e impugnazione
CORSO IN DIRITTO FALLIMENTARE
mercoledì 5 ottobre 2005
ALBI PROFESSIONALI competenza statale
giovedì 29 settembre 2005
Giustizia
GIUDICE DI PACE DI BARI
- Iscrizione al Ruolo Generale;
- Iscrizione ed emissione Decreti Ingiuntivi;
- Pubblicazione sentenze.
Gli avvocati potranno quindi accedervi personalmente, fermo restando comunque il cartaceo contenente i dati.
Il Dirigente (Dott. Gaetano Marabello)
venerdì 23 settembre 2005
Codice della Strada modifiche e punti.....
E' approdato in G.U. il decreto legge sulla patente a punti che innova il testo del Codice della strada allineandosi alla sentenza (n. 27/2005) con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità della decurtazione dei punti dalla patente nei casi in cui non sia stato indicato il conducente dell’auto autore della violazione.Il provvedimento prevede l'applicazione della sola sanzione pecuniaria rideterminata misura di 250 euro e fino ad un massimo di 1.000 euro nei confronti del proprietario del veicolo, ovvero di altro obbligato in solido, che abbia contravvenuto all'obbligo di fornire all’organo di polizia i dati personali e della patente del conducente autore della violazione. Sarà inoltre possibile, su istanza dell’interessato, la riattribuzione del punteggio decurtato dalla patente di guida in tutti i casi in cui vi sia stata la contestazione di un’infrazione senza essere identificati alla guida dell'auto, e non solo qualora si sia proposto il ricorso; fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia anche i provvedimenti adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione in oggetto. Le procedure per la riattribuzione del punteggio saranno definite con decreto ministeriale.
Legge Pinto
La nozione di causa o di processo considerata dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i cui principi hanno trovato attuazione nella legge sulla ragionevole durata dei processi (L. n. 89/2001) si identifica con qualsiasi procedimento si svolga dinanzi agli organi pubblici di giustizia per l'affermazione di una posizione giuridica di diritto o soggezione facente capo a chi il processo promuova o subisca, essendovi ricompreso anche quello relativo alla fase delle indagini preliminari, che precedono il vero e proprio esercizio dell'azione penale, il cui irragionevole protrarsi assume rilievo ai fini dell'equa riparazione.
lunedì 19 settembre 2005
Fermo amministrativo:Consiglio di Stato dichiara incompetente
venerdì 16 settembre 2005
PROCESSO CIVILE:Effetti della violazione del principio di immodificabilità del giudice della decisione
giovedì 15 settembre 2005
Chiarimenti sulla miniriforma del Codice della Strada
(Circolare Ministero interno 07/09/2005, n. 300/A/1/44285
RIFORMA DELLA BANCA D'ITALIA
Queste le principali novit�. La durata del mandato del Governatore � di 7 anni, senza possibilit� di rinnovo. Per i provvedimenti aventi rilevanza esterna e per quelli adottati su sua delega il Governatore acquisisce in ogni caso il parere preventivo del direttorio, cio� dell'organismo composto dai vertici della Banca d'Italia. La Banca d'Italia � istituto di diritto pubblico. La maggioranza delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia � detenuta dallo Stato; la restante parte delle quote pu� essere detenuta esclusivamente da altri Enti pubblici. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono sempre motivati.
martedì 13 settembre 2005
SETTIMANA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO
domenica 11 settembre 2005
contributo unificato - chiarimenti in materia di sfratto
lunedì 29 agosto 2005
IL consiglio Nazionale Forense ha convocato
Milano, 10-13 novembre 2005
Roma, 8-11 giugno 2006
Amministrare la Giustizia: gli avvocati per governare il cambiamento
href="http://www.oua.it/congressi/28%20congresso%20naz%20forense/LOCANDINA_DEF290705.jpg">
Avv. Giuseppe Santo Barile
CNF ANF Sindacato Avvocati Bari
venerdì 29 luglio 2005
Ici e immobili non produttivi di reddito
Opera ex nunc e non retroattivamente il provvedimento di variazione catastale conseguente alla non imponibilita'; ai fini ICI di un immobile divenuto improduttivo di reddito. (Cassazione civile Sentenza, Sez. V, 20/06/2005, n. 13230)
martedì 26 luglio 2005
Promulgato il codice del Consumo
Il Codice del Consumo, approvato dal Governo nella riunione del 22 luglio 2005, riunisce in un unico testo le disposizioni di 21 provvedimenti sintetizzando in 146 articoli il contenuto di 558 norme. Nell'ambito dell'armonizzazione con le direttive comunitarie in materia, il Codice ha provveduto, alla luce dell'esperienza nell'applicazione dei testi già in vigore (giurisprudenza, dottrina), a rivedere taluni aspetti problematici, apportando i necessari miglioramenti. Il Codice è orientato a favorire l'informazione del consumatore, a tutelarlo nella fase di raccolta delle informazioni, ad assicurare la correttezza dei processi negoziali e delle forme contrattuali da cui discendono le decisioni di acquisto. Vengono definiti inoltre in modo chiaro i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, promuovendone la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva. Si migliora, altresì, la concorrenza, la trasparenza e l'informazione nel mercato, favorendo la qualità dei prodotti e dei servizi, nonché la crescita della fiducia dei cittadini e degli operatori economici. I settori disciplinati dal Codice sono molteplici: etichettatura, sicurezza generale dei prodotti, pubblicità ingannevole e clausole abusive; vendite a domicilio, vendite a distanza, contratti turistici e multiproprietà, le garanzie dei beni di consumo e le azioni inibitorie.
Libertà o sicurezza?
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 22 luglio scorso, ha approvato un pacchetto di misure per il contrasto del terrorismo internazionale e della criminalità. Le norme predisposte sono state adottate nella forma del decreto legge. E' previsto, innanzi tutto, un potenziamento degli strumenti di indagine e di controllo per quanto riguarda l'accertamento dell'identità e l'uso di documenti falsi. Si prevede, in questo contesto, il rilascio del permesso di soggiorno per gli stranieri che collaborano con la giustizia, ma anche una procedura più agile e mirata per le espulsioni di coloro che sono sospettati di agevolare cellule terroristiche. Un altro gruppo di norme è rivolto alla salvaguardia, per un periodo determinato, dei dati essenziali relativi al tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche ai fini della prevenzione del terrorismo. Sono stati infine ampliati i servizi di vigilanza esperibili con guardie giurate (porti, stazioni ferroviarie e metro, mezzi di trasporto pubblici). Altra vera novità del provvedimento è costituita dall'introduzione di nuove fattispecie delittuose che incriminano non solo le attività di addestramento per l'acquisizione delle c.d. "tecniche del terrore", ma anche quelle di arruolamento di persone da avviare alla perpetrazione di azioni terroristiche.
lunedì 18 luglio 2005
Privacy gli avvocati sono già in regola!!!
La maggior parte fa l'avvocato, buona parte proviene dalla Margherita. C'è, però, anche chi milita nelle fila di Forza Italia.
Hanno sottoscritto una proposta di legge, prossima a essere esaminata dalla commissione Giustizia della Camera, che brilla per sintesi e chiarezza. L'articolo unico chiede, senza fare troppi giri di parole, che il Codice della privacy non si applichi agli avvocati iscritti all'Albo. Tutto qui.
E non perché — come si legge nella relazione introduttiva alla Pdl — la riservatezza dei dati non sia importante. Anzi, « la normativa in linea generale appare confacente ad affrontare i problema nella sua complessità » , ma per i professionisti della legge è ridondante. Perché gli avvocati, « per tradizione storica e per cultura di categoria, hanno sempre fatto del dovere di riservatezza un pilastro della propria attività come tale codificato anche in varie disposizioni del codice deontologico » .
D'altra parte, la normativa sulla privacy — il Dlgs 196 del 2003, entrato in vigore il primo gennaio dello scorso anno — prevede per gli avvocati « obblighi solo formali che non sarebbero mai in grado — si legge ancora nella relazione — di supplire a una eventuale mancanza di correttezza sostanziale » . Dunque, una disposizione « inutile » . Senza contare che metterla in pratica «comporterebbe per gli studi professionali costi considerevoli che inevitabilmente si ripercuoterebbero sulla clientela » .
Non è il primo tentativo che gli avvocati percorrono per sottrarsi agli obblighi del Codice sulla privacy. A metà dello scorso anno venne presentato un emendamento a un disegno di legge. L'obiettivo era il medesimo, ma non fu centrato. Allora a spingere perché i legali fossero esonerati dal Codice della riservatezza era l'Oua ( l'Organismo unitario dell'avvocatura).
Il Garante, da parte sua, ha più volte precisato gli obblighi per gli avvocati. A metà giugno del 2004 ha inviato al Consiglio nazionale forense un parere per spiegare la portata di alcune disposizioni del Codice. Prima ancora, l'allora presidente dell'Authority, Stefano Rodotà, disse che per gli studi legali non esisteva alcun allarme privacy. Evidentemente, i deputati avvocati non gli hanno creduto.
Modificato il Patrocinio dei non abbienti
Cartelle esattoriali
mercoledì 13 luglio 2005
Saldi - Truffa iniziativa dell'Autorità per la concorrenza ed il mercato
martedì 12 luglio 2005
Impresa sociale al via subito
Entra in vigore il prossimo 19 luglio la legge 13 giugno 2005, n. 118 "Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale".
Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2005, delega il Governo ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per disciplinare ed integrare le norme relative alle "imprese sociali". Secondo la norma, per "imprese sociali" si intendono le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Questi gli obiettivi della riforma. Definire il carattere sociale dell'impresa. Prevedere omogenee disposizioni in ordine all'assetto dell'impresa stessa. Attivare, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca per la verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali.
Definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i principi di trasparenza e tutela delle minoranze.
venerdì 8 luglio 2005
Energia dal vento 2
Vendola non vuole l'energia dagli spifferi
Infatti, si legge, "la fonte eolica di produzione di energia è una fonte non programmabile, in quanto correlata ad eventi atmosferici non prevedibili, se non su base statistica, e pertanto non in grado di costituire una fonte di sostituzione quanto una fonte integrativa. Gli impatti degli impianti eolici - spiega la relazione che accompagna lo schema di provvedimento - sono da ricondurre non solo agli aspetti paesaggistici, ma anche, se non addirittura soprattutto, a quelli connessi al consumo di territorio per la realizzazione delle infrastrutture di supporto connesse sia alla realizzazione, sia alla gestione degli impianti stessi
In pratica il governo regionale preferisce bruciare il carbone........
martedì 5 luglio 2005
Previdenza integrativa al via le riforme
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, nella riunione del 1° luglio 2005, uno schema di decreto legislativo che riordina la disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio.
Il provvedimento contiene disposizioni tese ad incrementare l'entità di flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, a garantire l'omogeneità del sistema di vigilanza sul settore, a ridefinirne la disciplina fiscale, a monitorare la gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti. Oltre ai vantaggi fiscali determinati dalla possibilità di avere un anticipo sui rendimenti del Trattamento di fine rapporto (Tfr) per spese sanitarie e prima casa (70%), il decreto legislativo introduce la possibilità di un 30% di anticipo per altre necessità. Ci saranno tempi più brevi per poter chiedere l'anticipo della liquidazione. In pratica, non si dovrà più aspettare gli 8 anni per poter chiedere un anticipo per sostenere spese sanitarie.
venerdì 1 luglio 2005
La firma digitale su smart card forse scelta miope
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Nell'agosto 2004 alcuni ricercatori annunciarono la scoperta di alcune preoccupanti vulnerabilità nell'algoritmo di Hash MD5. MD5 è sicuramente l'algoritmo crittografico di Hash più in uso. Dato un documento od una qualsiasi stringa di bit, un algoritmo crittografico di Hash produce una impronta di lunghezza fissa che lo individua praticamente in maniera unica.
L'impronta di un documento prodotta da un algoritmo crittografico di Hash viene usata principalmente per identificare il documento stesso e verificare che il documento non sia stato modificato. Gli algoritmi crittografici di Hash e le impronte da loro generate sono elementi fondamentali della maggioranza dei protocolli crittografici attuali, dalle firme digitali alle VPN cifrate. In particolare, i certificati digitali, le CA, PKI ed i protocolli per le firme digitali basano molte delle loro caratteristiche sulle proprietà degli algoritmi crittografici di Hash, ed in particolare quasi tutti adottano MD5.
Purtroppo le vulnerabilità di MD5 scoperte lo scorso agosto si sono rivelate anche più severe di quanto si potesse immaginare inizialmente.
E' ora possibile, anche se non è ancora facile, costruire due documenti simili ma dal significato del tutto diverso, che hanno la stessa impronta MD5. Ad esempio sul sito http://www.cits.rub.de/MD5Collisions/ due ricercatori tedeschi mostrano due documenti in formato Postscript diversi nei contenuti ma con la stessa impronta MD5. E' facile e consigliato a tutti, scaricare i due documenti di una sola pagina e verificare di persona che hanno la stessa impronta MD5, ma che invece l'algoritmo crittografico di Hash SHA1 genera per loro impronte diverse.
Si possono facilmente immaginare le possibili conseguenze di una firma digitale che utilizzi MD5 su di un contratto elettronico.
Cosa fare ora? Ovviamente cercare di evitare di usare MD5. Di solito i certificati digitali durano un anno, e le CA dovrebbero emettere i nuovi certificati digitali utilizzando un altro algoritmo di Hash. Anche chi utilizza la firma digitale dovrebbe fare lo stesso, ovvero non usare più MD5, il che potrebbe non essere così facile se le firme sono fatte in smart-card o simili. Inoltre tutti i documenti elettronici già firmati e per i quali era stato usato MD5 come algoritmo di Hash, dovrebbero essere firmati digitalmente di nuovo con un diverso algoritmo di Hash.
Quale algoritmo di Hash usare oggi? Il sostituto naturale di MD5 è SHA1, purtroppo anche SHA1 ha delle vulnerabilità simili a quelle di MD5, anche se per il momento meno gravi. Passare oggi a SHA1 potrebbe voler dire ritrovarsi tra un anno nell'identica situazione di oggi ma per SHA1. Le alternative sono gli algoritmi SHA256, SHA512 e Whirpool che purtroppo sono molto recenti, poco studiati e poco diffusi. Quindi la strada che i più stanno adottando è quella di passare subito a SHA1 già prevedendo di doverlo sostituire a breve.
(Autore: Andrea Pasquinucci, CTS CLUSIT)
prospetto udienze (finalmente)
scheda informativa: ex art. 179 ter disp.att. c.p.c.
martedì 28 giugno 2005
Previdenza forense neccessita la continuita'?
PROFESSIONE
La Corte interviene a sezioni unite risolvendo il contrasto esistente ed affermando che la Cassa forense non può negare la pensione di vecchiaia all’avvocato, affermando la mancanza del requisito della continuità nell’esercizio della professione, per il periodo anteriore a cinque anni dalla presentazione della domanda, se non ha a suo tempo proceduto alla revisione degli iscritti
lunedì 13 giugno 2005
Processo telematico
In ogni caso per il momento lo metto a disposizione cliccando sul link quì sopra.
Ove il programma (che non sembra riporti alcun limite alla distribuzione) non debba essere distribuito, chiunque ne abbia interesse può far cessare la pubblicazione semplicemente mandando una mail o telefonandomi in studio.
Tutelati gli acquirenti dai costruttori......
DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210.
giovedì 9 giugno 2005
Goa finalmente riconosciuto il diritto alla indennità intera
realta' forense on line
Il Governo, nella riunione del 20 maggio scorso, ha deciso
l'assegnazione di un contributo per i nuclei familiari
sottoposti a sfratto che abbiano a carico
ultrasessantacinquenni o portatori di disabilità grave, che
non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad
accedere alla locazione di una nuova casa. I beneficiari del
contributo dovranno sottoscrivere, entro il 30 settembre 2005,
un nuovo contratto di locazione regolarmente registrato
oppure eleggere il proprio domicilio, per almeno diciotto mesi,
presso terzi. Il contributo messo a disposizione per ciascun
nucleo familiare sfrattato ammonta a circa 10 mila euro per chi
trova un altro alloggio e 5 mila euro per chi viene ospitato
presso terzi. Le misure d'emergenza riguardano le famiglie
delle città di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari,
Trieste e zone limitrofe.
lunedì 16 maggio 2005
Competitività IIa Per favore inviatelo al Presidente della Repubblica....
Appello al Presidente della Repubblica
Il 12 maggio il Parlamento ha definitivamente convertito il decreto legge 14.03.2005 n. 35, relativo al “Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”.
Si trattava di un provvedimento – c.d. “decreto sulla “competitività” – nel quale, in assenza del requisito della “straordinaria necessità ed urgenza” di cui all’art. 77 Cost., erano state inserite disomogenee disposizioni in materia fallimentare (modifica del regime della revocatoria e del concordato preventivo) e processuale civile (in materia di comunicazioni e notificazioni) finalizzate a “rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale” del Paese.......
(continua nel link sopra
Privacy e aziende
Dovra' pagare oltre 6mila euro alla Regione Siciliana il sig. A.C - dipendente dell'Agenzia delle Entrate - che, lasciando il proprio computer incustodito e con la sua password inserita, aveva di fatto permesso che fosse effettuato da terzi un indebito sgravio di imposta in favore di una azienda.
Lo ha stabilito la Corte dei Conti, con la sentenza n.390/2005 ( Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana).
Indagini dell'Agenzia delle Entrate avevano rilevato che lo sgravio in questione era stato effettuato in assenza dei presupposti richiesti, utilizzando il terminale protetto dalla "password" personale del sig. A.C.
Quest'ultimo, pur negando di essere stato l'autore dello sgravio, aveva, tuttavia, ammesso la propria responsabilita', per avere lasciato il terminale attivo, consentendo l'illecita effettuazione dello sgravio.
La Corte dei Conti ha ritenuto che il danno erariale di 6.408,06 euro e' riferibile al comportamento "gravemente colposo" del sig. A.C. "dalla cui postazione informatica, lasciata incustodita ed attiva (con la "password" personale assegnata al dipendente inserita), e' stato operato illecitamente, [.], l'indebito sgravio di imposta in favore di un contribuente."
Al dipendente e' stato contestato il fatto di non aver seguito le procedure aziendali di sicurezza.
La negligenza di A.C. e' consistita "nella violazione delle disposizioni di servizio impartite dalla Direzione Centrale Audit e Sicurezza dell'Agenzia delle Entrate agli operatori incaricati del trattamento di dati sensibili mediante procedura informatica, [.], che impongono lo spegnimento del personal computer al termine della giornata di lavoro, eseguendo l'apposita procedura di spegnimento e, nell'ipotesi di momentaneo allontanamento, l'attivazione della funzione di blocco della postazione oppure, ove non sia possibile il blocco, lo spegnimento dell'apparecchiatura."
mercoledì 11 maggio 2005
Competitività?
L'Aula del Senato, nella seduta del 4 maggio scorso, ha approvato il disegno di legge n. 3344 "Conversione in legge del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale". Queste alcune delle novità. Rafforzati gli sgravi Irap per i nuovi assunti nel Mezzogiorno; riformato il sistema degli incentivi alle imprese; previsto un bonus fiscale per le concentrazioni di piccole e medie aziende che abbiano esercitato attività omogenee nell'anno precedente; concessa la possibilità di cedere un quinto del reddito per ottenere prestiti anche a pensionati e lavoratori con contratti a termine e parasubordinati; istituito il principio del silenzio assenso per gli atti amministrativi relativi alle dichiarazioni d'inizio attività, autorizzazioni, licenze, permessi e nulla osta; richiesta solo la registrazione al Pra per il passaggio di proprietà di auto e motoveicoli. Il provvedimento è passato ora alla Camera dei Deputati, che deve approvarlo entro il 15 maggio, data di scadenza del decreto.
sabato 7 maggio 2005
ATTENZIONE
lunedì 2 maggio 2005
Rapporto Calipari
mercoledì 27 aprile 2005
Ausiliari del traffico
Gli ausiliari del traffico possono legittimamente accertare soltanto le violazioni relative alla sosta dei veicoli nelle aree oggetto di parcheggio a pagamento ed in quelle limitrofe necessarie alla manovra, mentre non possono accertare la sussistenza di tutte le altre ipotesi di sosta o fermata vietata (come, nel caso di specie, la sosta di un motorino sul marciapiede).
Cass. 7336 del 7 aprile 2005
martedì 19 aprile 2005
realta' forense on line
Il Cardinale Ratzingher è stato eletto Papa
Ci congratuliamo con i Cardinali per la pronta scelta nella consuetudine.
Buon Lavoro Santo Padre
sabato 16 aprile 2005
Conferenza nazionale di Napoli
Grandi adesioni, gli Ordini aderiscono in pieno a questo Oua, non si vede l'Aiga.
Le numerose commissioni contemporanee rendono la vita facile ai "turisti Forensi" i quali facilmente posson dire "ero nell'altra sala..." La composizione dei documenti finali precederà le votazioni di domani....
giovedì 31 marzo 2005
realta' forense on line
Stiamo parlando del più grande ed aggiornato archivio Bibliografico del Diritto e dell'Economia ideato, curato e gestito a spese del dott. Giorgio Mantovano un Mecenate della cultura che dedica tempo, denaro ed idee per un sogno di cultura condivisa. Cliccando sulle voci che scorrono avrete i riferimenti bibliografici delle più importanti opere nelle materie oggetto di studio.
Rapidamente sulla vostra scrivania e GRATIS.......
Un grazie sentito al dott. Mantovano
martedì 22 marzo 2005
Si sta avvicinando la bella stagione....
AUGURI A TUTTI
martedì 15 marzo 2005
Attività Sindacali
lunedì 14 marzo 2005
legislazione sul condominio speranza sindacale....
domenica 13 marzo 2005
nessuna guerra ma l'emergenza c'e'
lunedì 7 marzo 2005
DECRETO LEGISLATIVO: Codice dell'amministrazione digitale
il Consiglio dei Ministri si ? riunito oggi, alle ore 9,40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, Silvio Berlusconi
Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti
su proposta del Ministro dell?innovazione e delle tecnologie, Stanca:
- un decreto legislativo che accorpa e riordina in un Codice la normativa in materia di attivit? digitale delle pubbliche amministrazioni affrontando per la prima volta in modo organico e completo il tema dell?utilizzo delle tecnologie dell?informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, nonché la disciplina dei principi giuridici fondamentali relativi al documento informatico ed alla firma digitale. Sullo schema di Codice sono stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e del Garante per la protezione dei dati personali;
giovedì 3 marzo 2005
TUTELA VITTIME DI FALLIMENTI IMMOBILIARI
decreto legislativo per tutelare i diritti patrimoniali degli acquirenti di
immobili per i quali sia stato chiesto il permesso di costruire (e che
siano ancora da edificare) o la cui costruzione non sia ancora ultimata
ovvero siano in attesa del rilascio del certificato di agibilit?. Si tratta di
una disciplina di tutela per chi abbia acquistato un immobile ancora da
costruire, per chi abbia stipulato un contratto (compreso quello di
leasing) che consenta il trasferimento della propriet? o della titolarit? di
un diritto reale di godimento su un immobile da costruire. La tutela
riguarda anche chi, sebbene non socio, abbia assunto obbligazioni con
una cooperativa edilizia per ottenere l'assegnazione in propriet? di un
immobile da costruire.
mercoledì 2 marzo 2005
E-GOVERNMENT E SICUREZZA: L?ESPERIENZA DELLA GIUSTIZIA
lunedì 28 febbraio 2005
Patente a Punti
2-00674, del sen. Fabris (Pop.-Udeur), sulla decurtazione dei punti dalla patente di guida. La scheda ? raggiungibile dall'URL in alto
Riforma ordinamento giudiziario
La Commissione Giustizia ha esaurito l'esame e la votazione degli articoli del ddl n. 1296-b-bis ("Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" - riforma dell'ordinamento giudiziario), e ha dato inizio alle dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge. La conclusione dell'esame ? stato rinviato a martedi della prossima settimana
giovedì 24 febbraio 2005
Patrocinio dei non abbienti
La legge ? per? disponibile sul sito del Parlamento sin dal 15 febbraio 2005 data della sua approvazione definitiva.
martedì 22 febbraio 2005
Proceso telematico ? anche questo
Velocizzare le procedure di notifica degli atti giudiziari. A questo mira la Convenzione stipulata dal Ministero della Giustizia con Poste italiane S.p.a. Con la circolare indirizzata alle Corti di Appello si d? il via al nuovo servizio di gestione integrata degli esiti di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari in materia civile e penale. Gli uffici Nep avranno tempo fino all'1 marzo 2005 per coordinarsi con le sedi periferiche delle Poste, le quali forniranno anche gli strumenti necessari per l'erogazione del servizio. Per ora la nuova procedura trova applicazione relativamente agli atti penali a richiesta dell'autorit? giudiziaria e ai biglietti di cancelleria. Con l'acquisizione degli atti in una base informatica e l'accesso ad un sito web, il nuovo sistema permette il completo monitoraggio degli stessi atti dei quali viene richiesta la notifica.
Il testo della convenzione http://www.giustizia.it/newsonline/specialepag128.htm
la circolare del Ministero
http://www.giustizia.it/newsonline/specialepag129.htm
realta' forense on line
Il provvedimento introduce un meccanismo per garantire il diritto delle persone condannate in contumacia ad ottenere un nuovo processo, limitatamente ai casi nei quali l'imputato non sia stato effettivamente informato del procedimento a suo carico.
Vengono anche modificati gli artt. 157 e 161 del codice di procedura penale per rendere pi? celeri e sicure le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia un difensore di fiducia. In questi casi le notificazioni sono eseguite presso i difensori.
mercoledì 19 gennaio 2005
Diritto dell'Internet ipsoa vol.1 anno 1
Splendidi articoli in gran parte nostrani, Angelo Giuseppe Orofino tra gli altri.....
martedì 18 gennaio 2005
Il risarcimento derivante dalla capital.trimestrale
Lo studio Tidona affronta con un esauriente articolo il problema degli interessi bancari illegittimi
Furti di carte di credito?
domenica 16 gennaio 2005
realta' forense on line
ATTENZIONE: nessuno dei dispositivi attualmente utilizzati per rilevare la velocita' senza la presenza degli operatori di polizia stradale e' regolare! La precisazione prendeva spunto dal decreto legge 27 giugno 2003 n.151 (convertito con legge 1 agosto 2003 n.114), laddove si precisava che"nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
La disposizione fa riferimento alla possibilita' di utilizzare - nei posti previsti da decreto prefettizio - dispositivi per rilevare le infrazioni alle norme di cui all'articolo 142 e 148 senza contestazione e senza obbligodi presenza degli accertatori sul posto. A dire il vero pero' la stessa normativa prevede che "Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285." E qui sta l'arcano. L'omologazione! Trattandosi di una disposizione di legge entrata in vigore nell'agosto 2003, tutte le omologazioni precedentemente rilasciate non possono essere considerate valide per le "postazioni fisse". In pratica occorre una nuova omologazione. Perche' se e' vero che quelle attrezzature per il controllo della velocita' sono omologate e probabilmente affidabili, quando furono omologate, le prove fatte tenevano conto della presenza del verbalizzante sul posto, con compiti di annotare eventuali errori evidenti della macchina. Quindi non vi e' il divieto di utilizzare queste apparecchiature dentro i cosidetti gabbiotti, ma se la strumentazione non e' stata omologata di nuovo e per tale specifico uso, nel gabbiotto deve starci anche l'agente, cosa praticamente impossibile. L'intervista rilasciata dall'Ing. Mazziotta, pur pubblicata su quotidiano giuridico finanziario, non ha avuto l'effetto dirompente temuto. Ora pero'arriva la circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti dove, in risposta ad uno specifico quesito formulato dalla Polizia Municipale di Treviso, si precisa, questa volta su carta, che "gli attuali dispositivi di controllo della velocita' non possono essere adoperati in assenza dell'operatore di polizia. Sono attualmente al vaglio di questo ufficio richieste di omologazione di dispositivi che prevedono tale funzione, il cui iter comunque NON e' ancora stato ultimato Che dire.... prepariamoci ai ricorsi ed alle conseguenti variazioni di bilancio. (tratto da www.sulpm.net)
giovedì 13 gennaio 2005
Il processo telematico Partirà o no?
Da più parti mi si chiede se e quando il processo telematico partirà o no!!
Io, come ad alcuni noto, sono parte della commissione informatica della sede pilota Bari, e dovrei pertanto essere un entusiasta, gridare a gran voce SI, la panacea dei processi è pronta, finalmente il futuro è già quì e a noi basta poco per toccarlo con mano!!!
Purtroppo la realtà è diversa do come potrebbe sembrare:
1) Nella vita, mi ha insegnato mio padre, TUTTO COSTA, ogni evento ha un prezzo. I professori di economia insegnano che il prezzo giusto viene fuori da una equazione matematica, il famoso delta. Quando la soddisfazione che si ottiene dall'acquisto, equivale al dolore causato dal costo sopportato, si ottiene il prezzo giusto. Questo è il motivo per cui ogni giorno riesco a fare l'avvocato; il dolore degli adempimenti, la privacy, il divieto di fumare etc, viene ampiamente compensato dal reddito annuale, e ciò mi consente di andare avanti......
2) Il processo telematico ha una serie di costi apparenti e una serie di costi nascosti. I costi apparenti sono quelli legati alla evoluzione tecnologica cui siamo abituati, forse il minore è l'acquisto del certificato di firma digitale. Quelli nascosti sono quelli che gli sperimentatori sostengono quotidianamente, le ore passate a discutere in gruppi di collaborazione i più piccoli dettagli, quelli che sfuggono alla comprensione quotidiana, il non riuscire a farsi comprendere circa l'utilità della adozione di standard comuni e durevoli, il non ricevere adeguato supporto dai centri tecnici, preoccupati più di conservare il segreto industriale che di promuovere la diffusione della legalità ; Il dover rivoluzionare la organizzazione del proprio studio, adeguare i PROPRI STANDARD a quelli stabiliti da chi, probabilmente, aveva la mente più libera da preconcetti, (un ruolo di udienze più leggero, o uno studio con meno anni di attività );
3) oppure il dover spiegare ad un avvocato anziano, ormai pensionato, che in cancellerià non potrà più chieder notizie con i nomi delle parti, ma solo con i numeri di ruolo;
e tutto questo, senza aver accorciato di un solo giorno la durata del processo, perchè questa mattina, in occasione di una mia disperata richiesta ad un giudice, al fine di ottenere rapidamente una sentenza, ho avuto un ennesimo rinvio "per la precisazione delle conclusioni"; solo grazie alla comprensione del magistrato il rinvio era "solo di tre mesi". All'esterno dell'aula, il cliente, che aspetta la decisione dal 1986, e dubbioso rispetto ai racconti delle avventure giudiziarie è sempre presente a tutte le udienze, mi ha chiesto (come ha già fatto da oltre dieci anni) "ma perchè non si decide oggi"?
Poi, nei corridoi ho trovato una delle controparti, (quella che più di tutte ha causato il ritardo) che mi ha detto di voler proporre alla prossima udienza nuove eccezioni.
Ma io mi chiedo: all'inaugurazione dell'anno giudiziario il Presidente della Corte di appello CHIEDERA' UN AUMENTO DELL'ORGANICO PARI al DOPPIO DEL personale esistente? Perchè se i cancellieri, i Giudici, i collaboratori e gli usceri non raddoppiano, l'UNICO STRUMENTO PER FERMARE LA VIOLENZA E LA INGIUSTIZIA DILAGANTE è il raddoppio delle ore di lavoro di tutto il personale dipendente di TUTTO IL COMPARTO GIUSTIZIA (come è successo per l'avvio del Processo telematico, a spese degli avvocati) e allora non servirà a nulla lo sciopero indetto dall'OUA, nè il processo telematico.
Per questo dico: il processo telematico, che parta o no, non cambierà il nostro modo di lavorare, perchè il Cliente dell'avvocato, quello che consente a mio figlio di mangiare e di vestirsi avrà la forza di aspettare il miracolo?
Buon anno giudiziario a tutti
mercoledì 12 gennaio 2005
L'informazione corre sul filo
La Questura di Bari nel rispetto della normativa sulla privacy emette ogni quindici giorni un bollettino liberamente consultabile via internet nel quale sono indicati gli estremi della avvenuta regolarizzazione del permesso di soggiorno.
Basta andare sul sito e cliccare sulla icona pdf dotandosi del permesso di soggiorno da rinnovare.
Nonostante ciò le code sono ancora enormi.
avv. Giuseppe Santo Barile
martedì 11 gennaio 2005
off line news reader
il link evidenziato quì sopra inserito nel programmino che potete scaricare cliccando sul titolo vi consentirà la lettura delle news direttamente dal vostro desktop.
lunedì 10 gennaio 2005
C'è una logica in tutto questo? di Patrizio Galeotti
avv. Patrizio Galeotti
ESEMPIO n. 1: furto con strappo placche antitaccheggio di una mutanda e suo occultamento in borsa schermata ( 624-625 n. 2 ) , ovvero furto con scasso di auto parcheggiata per strada, 624-625 nn. 2 e 7 cp, da parte di chi nei 5 anni precedenti è stato già condannato due volte per furto d'auto o di motorino o ricettazione degli stessi, o per altro furto in negozio ( caso notoriamente raro): essendovi per il nuovo 4° comma dell'art. 69 cp"divieto di prevalenza" ( questo l'italiese usato) tra recidiva reiterata ed attenuanti, il Giudice Buonista, anche "dimenticandosi" il 133 cp ed i precedenti giudiziari ed applicando il minimo, dovrà irrogare con generiche equivalenti minimo sei mesi di reclusione oltre alla multa, con aumento per la recidiva ex nuovo 4° comma del 99 cp che potrà essere "di due terzi" .
ESEMPIO n. 2 :
rapina consumata di cento euro da parte di soggetto armato di coltellino e con casco a travisarlo, in danno della cassiera del supermercato ( 628 1° e 3° comma n. 1 c.p. ). L'imputato ha condanne per due furti negli ultimi cinque anni ( altro caso notoriamente rarissimo ).
Trattandosi di recidivo reiterato specifico infraquinquennale scatta il "divieto di prevalenza" sulle aggravanti delle circostanze generiche ed ex 62 n. 4 cp concesse dal Giudice ( nuovo 69 4° comma cp ). Con tali attenuanti equivalenti il minimo della pena applicabile (dal solito Giudice dimentico del 133 cp e dei precedenti penali che dovrebbero fargli irrogare di più ) sarà quindi di tre anni di reclusione. Essendo il reato ex art. 628 1°-3° comma n. 1 uno di quelli di cui all'art. 407 comma 2 lettera a) cpp, l'aumento per la recidiva di due terzi -- v. nuovo 99 4° comma cp -- "è obbligatorio " ( nuovo 99 u.c. c.p. ): pena minima cinque anni.
ESEMPIO n. 3 :
spaccio di una dose -- una -- di eroina da parte del tossicodipendente che spaccia per potersi drogare , già condannato due volte per fatto analogo nell'ultimo quinquennio ( caso talmente raro da non aversene memoria nelle nostre periferie).
Ritenuto il 5° comma dell'art. 73 T.U. stupefacenti, pena minima applicabile dal solito Giudice Buonista che dimentica il 133 cp ed i precedenti penali dell'imputato: oltre la multa , un anno, ridotta , con altra botta di indulgenzialismo, a otto mesi per le generiche. Trattandosi di recidivo specifico infraquinquennale, l'aumento per la recidiva , se applicato, dovrà essere di due terzi.
ESEMPIO n. 4 :
Per il nuovo 81 4° comma c.p., "se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono stati commessi "da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 quarto comma c.p. " ( sempre loro: i recidivi reiterati , si badi bene anche semplici, quelli cioè non specifici o reiterati o infraquinquennali , che commettono un terzo reato continuato dopo due commessi dieci anni prima), "l'aumento della quantità della pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave".
Addio aumenti di quindici giorni od un mesetto del nostro Giudice Buonista.
Il rapinatore dell'esempio n. 2 vedrà crescere i suoi 5 anni di un altro terzo , se avrà lesionato la commessa, o resistito a pubblico ufficiale. Senza che il giudice possa valutare che un terzo è troppo per un graffio. Si può obiettare che astrattamente è norma uguale per tutti i recidivi reiterati .
Chiedo ai tecnici colleghi, su mille certificati penali, quanti recidivi reiterati per corruzione o bancarotta fraudolenta si rinvengono, e quanti per furto, rapina, spaccio? A quali gruppi sociali appartengono nel nostro Belpaese i recidivi reiterati anche non specifici o reiterati o infraquinquennali?
A chi si applicherà questo diritto penale per TIPO D'AUTORE
Nuovo art. 99 cp.
Quali reati avranno commesso, a quali gruppi sociali apparterranno i recidivi semplici per i quali l'aumento per la recidiva sale da un sesto ad un terzo, quelli specifici o infraquinquennali ai quali l'aumento per la recidiva potrà essere applicato non più "fino ad un terzo" ma "fino alla metà ", quelli specifici-infraquinquennali per i quali l'aumento non sarà più "fino alla metà " ma , secco, senza discrezionalità , "della metà ", e così via aggravando ?
Si tratterà di truffatori ai danni dell'Unione Europea, di falsificatori di bilanci, di mafiosi e camorristi ?
Nasce la nuova attenuante comune -- nuovo 62 n. 7 c.p. -- dell'essere l'imputato "persona che, al momento della commissione del fatto abbia compiuto settanta anni di età e che, al momento della sentenza, non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 99 del c.p. ".
Lasciamo stare le insinuazioni dei soliti-maligni-che- vogliono-buttarla-in-politica circa le ragioni che hanno presieduto alla introduzione di tale inedita simpatica attenuante.
Non chiediamoci neanche quale possa essere la logica , e l'interesse della collettività , nel regalare uno sconto di pena agli over settanta -- soggetti spesso più arzilli di certi ventenni nel rimorchiare in palestra ed uccidere magari l'amante per gelosia -- , per il solo fatto di essere tali, e quale possa essere la logica di far dipendere l'attenuante oltre che dall'età , dal fatto -- dipendente da una serie infinita di fattori tutti estrinseci al reato ed al reo , tutti "casuali" -- che l'imputato, al momento della sentenza , "non si trovi" nelle condizioni di recidivo anche semplice ( magari perchè un PM in altro processo si è dimenticato di contestare la recidiva , o perchè i reati che avrebbero reso recidivo il soggetto si sono estinti per via dei nuovi termini di prescrizione ).
Chiediamoici invece ancora: essendosi pensato agli over settanta e non ad es. agli under venticinque, quali categorie di imputati, quali rei di quali delitti di quali gruppi sociali usciranno avvantaggiati da tale creativa soluzione ?
E si potrà ancora dire, in sentenza, che si valuta in bonam partem la giovane età del reo, quando vi è un dato positivo che valorizza invece l'aver commesso il reato da persona anziana, carica di esperienza ? E' più facile che a settant'anni "si trovi" non recidivo l'ex tossicodipendente che ha strappato l'esistenza lavorando e rubacchiando o l'usuraio e grande evasore fiscale che è sempre riuscito ad evitare ogni condanna?
C'è una logica in questo ?
Risposta: c'è.
Forti coi deboli. Sempre. Non per singoli casi. In generale. Aumentare l'applicazione diseguale del diritto penale, e non diminuirla. Questo sì che è un legiferare chiaro.
C'è poi la riforma della prescrizione.
Ma questo è un altro discorso: li la legge diventa debole con i forti.
giovedì 6 gennaio 2005
falso in bilancio
Diritto penale societario
La Corte costituzionale respinge le questioni di illegittimità del "falso in bilancio" di Fausto Giunta
(da ipsoa)
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11 comma 1 lett. a n. 1 della legge delega per la riforma del diritto societario, approvata nel 2001, e dell’art. 2621 commi 3 e 4 c.c., come sostituito dall’art. 1 d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 («Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366»). Per la Consulta, inoltre, sono altresì manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 c.c., come sostituiti dall’art. 1 d.lgs. n. 61 del 2002, e dell’art. 1 d.lgs. n. 61 del 2002 e dell’art. 11 l. n. 366 del 2001.
lunedì 3 gennaio 2005
NUOVO dal 2004
Da oggi su Realtà forense potete scaricare la Bibliografia di Economia e Diritto offerta da Ius impresa, ndate tutti in massa è fantastico!!!!!!
In più con il nuovo sistema di pubblicazione potete essere avvisati senza dover aprire le pagine web, con il sitema "push" per informazioni domandare all'Avv. Giuseppe Santo Barile inviando una mail a sindacatoavvocati@libero.it
A tutti BUON ANNO!!!!!