mercoledì 19 gennaio 2005

Diritto dell'Internet ipsoa vol.1 anno 1

Il diritto dell'Internet nuova rivista dell'IPSOA a cura di Giuseppe Cassano, il primo numero ? disponibile gratis on line al link qui' sopra in formato pdf.
Splendidi articoli in gran parte nostrani, Angelo Giuseppe Orofino tra gli altri.....

martedì 18 gennaio 2005

Il risarcimento derivante dalla capital.trimestrale

Il risarcimento derivante dalla capitalizzazione trimestrale di interessi anatocistici
Lo studio Tidona affronta con un esauriente articolo il problema degli interessi bancari illegittimi

Furti di carte di credito?

CATANIA - Sarebbero riusciti a clonare i codici di carte di credito compiendo transazioni su Internet del valore di alcuni milioni di euro, truffando banche e societa' finanziarie. E' l' accusa contestata a sette persone che sono destinatarie di un ordine di custodia cautelare emesso dal Gip di Catania, Antonino Fallone, su richiesta del procuratore aggiunto Vincenzo Serpotta. Il reato ipotizzato nei loro confronti e' associazione per delinquere e truffa. La polizia postale di Catania, che ha svolto le indagini, ha gia' arrestato cinque persone. Due sono attualmente irreperibili. Nell' inchiesta sono indagate altre 40 persone, alcune delle quali a Roma e a Ancona. Secondo l' accusa, gli indagati, attraverso due hacker, erano riusciti a ottenere i codici di carte di credito, che avrebbero poi utilizzato per fare acquisti su Internet. Ma le operazioni preferite erano le transazioni finanziarie, che sono state 'pagate' dalle societa' emittenti le carte di credito. La polizia postale di Catania e' riuscita a seguire le tracce lasciate su Internet e a risalire agli organizzatori della truffa. Per un anno e mezzo avrebbero truffato circa 600 mila euro a societa' di intermediazione finanziaria, tra cui Deutche Bankamericard, generando attraverso appositi software codici di carte di credito, che venivano usati per pagare bollette telefoniche o della luce o per acquistare merce, o anche biglietti aerei su siti di e-commerce tra cui quello delle Poste Italiane, 187.it, o quello del Ministero delle finanze. La polizia postale di Catania ha arrestato in totale 6 persone. La sesta e' stata arrestata nelle ultime ore ad Ancona. E' riuscito a sfuggire all'arresto un giovane hacker, ricercato anche dall'Interpol. Gli arrestati sono: Fabio Berti di 30 anni, Emilio Gangemi, anch'egli di 30 entrambi arrestati in flagranza di reato, Giuseppe Catania di 30 anni, Michele Virgata di 40, arrestato in provincia di Ancona, Giovanni Parisi di 30, arrestato in provincia di Ancona e Vincenzo Filippo Todaro di 50 anni, di Catania. L'operazione, denominata Carta sicura e' stata illustrata stamane dal procuratore aggiunto Vincenzo Serpotta e dal sostituto procuratore Romina Cantone. L'indagine, durata un anno e mezzo ha interessato 260 transazioni fatte attraverso computer di Internet Point, nei quali i membri dell'organizzazione presentavano documenti falsi, da computer pubblici come quelli degli aeroporti. I membri dell'organizzazione, avrebbero inoltre permesso a chi doveva pagare le bollette una rateizzazione del pagamento che pero' veniva dalla banda effettuato subito fornendo i codici di carte di credito generati dal software, che sarebbe stato inoltre modificato per meglio aderire alle esigenze dell'organizzazione. L'inchiesta e' partita dopo che ignari possessori di carte di credito hanno disconosciuto i pagamenti fatti on line e dopo che le societa' di intermediazione finanziaria, che si costituiranno parte civile in un eventuale processo, hanno presentato denuncia.

domenica 16 gennaio 2005

realta' forense on line

E cosi' e' successo: all'intervista ha fatto seguito la circolare. Già al Convegno Nazionale di Polizia Locale di Riccione l'Ing. Mazziotta - dirigente del Ministero - aveva lanciato l'allarme.

ATTENZIONE: nessuno dei dispositivi attualmente utilizzati per rilevare la velocita' senza la presenza degli operatori di polizia stradale e' regolare! La precisazione prendeva spunto dal decreto legge 27 giugno 2003 n.151 (convertito con legge 1 agosto 2003 n.114), laddove si precisava che"nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
La disposizione fa riferimento alla possibilita' di utilizzare - nei posti previsti da decreto prefettizio - dispositivi per rilevare le infrazioni alle norme di cui all'articolo 142 e 148 senza contestazione e senza obbligodi presenza degli accertatori sul posto. A dire il vero pero' la stessa normativa prevede che "Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285." E qui sta l'arcano. L'omologazione! Trattandosi di una disposizione di legge entrata in vigore nell'agosto 2003, tutte le omologazioni precedentemente rilasciate non possono essere considerate valide per le "postazioni fisse". In pratica occorre una nuova omologazione. Perche' se e' vero che quelle attrezzature per il controllo della velocita' sono omologate e probabilmente affidabili, quando furono omologate, le prove fatte tenevano conto della presenza del verbalizzante sul posto, con compiti di annotare eventuali errori evidenti della macchina. Quindi non vi e' il divieto di utilizzare queste apparecchiature dentro i cosidetti gabbiotti, ma se la strumentazione non e' stata omologata di nuovo e per tale specifico uso, nel gabbiotto deve starci anche l'agente, cosa praticamente impossibile. L'intervista rilasciata dall'Ing. Mazziotta, pur pubblicata su quotidiano giuridico finanziario, non ha avuto l'effetto dirompente temuto. Ora pero'arriva la circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti dove, in risposta ad uno specifico quesito formulato dalla Polizia Municipale di Treviso, si precisa, questa volta su carta, che "gli attuali dispositivi di controllo della velocita' non possono essere adoperati in assenza dell'operatore di polizia. Sono attualmente al vaglio di questo ufficio richieste di omologazione di dispositivi che prevedono tale funzione, il cui iter comunque NON e' ancora stato ultimato Che dire.... prepariamoci ai ricorsi ed alle conseguenti variazioni di bilancio. (tratto da www.sulpm.net)

giovedì 13 gennaio 2005

Il processo telematico Partirà o no?

Da più parti mi si chiede se e quando il processo telematico partirà o no!!

Io, come ad alcuni noto, sono parte della commissione informatica della sede pilota Bari, e dovrei pertanto essere un entusiasta, gridare a gran voce SI, la panacea dei processi è pronta, finalmente il futuro è già quì e a noi basta poco per toccarlo con mano!!!

Purtroppo la realtà è diversa do come potrebbe sembrare:

1) Nella vita, mi ha insegnato mio padre, TUTTO COSTA, ogni evento ha un prezzo. I professori di economia insegnano che il prezzo giusto viene fuori da una equazione matematica, il famoso delta. Quando la soddisfazione che si ottiene dall'acquisto, equivale al dolore causato dal costo sopportato, si ottiene il prezzo giusto. Questo è il motivo per cui ogni giorno riesco a fare l'avvocato; il dolore degli adempimenti, la privacy, il divieto di fumare etc, viene ampiamente compensato dal reddito annuale, e ciò mi consente di andare avanti......

2) Il processo telematico ha una serie di costi apparenti e una serie di costi nascosti. I costi apparenti sono quelli legati alla evoluzione tecnologica cui siamo abituati, forse il minore è l'acquisto del certificato di firma digitale. Quelli nascosti sono quelli che gli sperimentatori sostengono quotidianamente, le ore passate a discutere in gruppi di collaborazione i più piccoli dettagli, quelli che sfuggono alla comprensione quotidiana, il non riuscire a farsi comprendere circa l'utilità della adozione di standard comuni e durevoli, il non ricevere adeguato supporto dai centri tecnici, preoccupati più di conservare il segreto industriale che di promuovere la diffusione della legalità; Il dover rivoluzionare la organizzazione del proprio studio, adeguare i PROPRI STANDARD a quelli stabiliti da chi, probabilmente, aveva la mente più libera da preconcetti, (un ruolo di udienze più leggero, o uno studio con meno anni di attività);

3) oppure il dover spiegare ad un avvocato anziano, ormai pensionato, che in cancellerià non potrà più chieder notizie con i nomi delle parti, ma solo con i numeri di ruolo;

e tutto questo, senza aver accorciato di un solo giorno la durata del processo, perchè questa mattina, in occasione di una mia disperata richiesta ad un giudice, al fine di ottenere rapidamente una sentenza, ho avuto un ennesimo rinvio "per la precisazione delle conclusioni"; solo grazie alla comprensione del magistrato il rinvio era "solo di tre mesi". All'esterno dell'aula, il cliente, che aspetta la decisione dal 1986, e dubbioso rispetto ai racconti delle avventure giudiziarie è sempre presente a tutte le udienze, mi ha chiesto (come ha già fatto da oltre dieci anni) "ma perchè non si decide oggi"?

Poi, nei corridoi ho trovato una delle controparti, (quella che più di tutte ha causato il ritardo) che mi ha detto di voler proporre alla prossima udienza nuove eccezioni.

Ma io mi chiedo: all'inaugurazione dell'anno giudiziario il Presidente della Corte di appello CHIEDERA' UN AUMENTO DELL'ORGANICO PARI al DOPPIO DEL personale esistente? Perchè se i cancellieri, i Giudici, i collaboratori e gli usceri non raddoppiano, l'UNICO STRUMENTO PER FERMARE LA VIOLENZA E LA INGIUSTIZIA DILAGANTE è il raddoppio delle ore di lavoro di tutto il personale dipendente di TUTTO IL COMPARTO GIUSTIZIA (come è successo per l'avvio del Processo telematico, a spese degli avvocati) e allora non servirà a nulla lo sciopero indetto dall'OUA, nè il processo telematico.

Per questo dico: il processo telematico, che parta o no, non cambierà il nostro modo di lavorare, perchè il Cliente dell'avvocato, quello che consente a mio figlio di mangiare e di vestirsi avrà la forza di aspettare il miracolo?

Buon anno giudiziario a tutti

mercoledì 12 gennaio 2005

L'informazione corre sul filo

Ecco che la tecnologia a volte aiuta...
La Questura di Bari nel rispetto della normativa sulla privacy emette ogni quindici giorni un bollettino liberamente consultabile via internet nel quale sono indicati gli estremi della avvenuta regolarizzazione del permesso di soggiorno.
Basta andare sul sito e cliccare sulla icona pdf dotandosi del permesso di soggiorno da rinnovare.
Nonostante ciò le code sono ancora enormi.
avv. Giuseppe Santo Barile

martedì 11 gennaio 2005

off line news reader

http://realtaforense.blogspot.com/atom.xml
il link evidenziato quì sopra inserito nel programmino che potete scaricare cliccando sul titolo vi consentirà la lettura delle news direttamente dal vostro desktop.

lunedì 10 gennaio 2005

C'è una logica in tutto questo? di Patrizio Galeotti

Voglio portare a vostra conoscenza alcune riflessioni scritte da un giurista che non vuole apparire e quindi faccio mie. Riguardano i problemi della riforma penale che si sta delineando all'orizzonte.
avv. Patrizio Galeotti


ESEMPIO n. 1: furto con strappo placche antitaccheggio di una mutanda e suo occultamento in borsa schermata ( 624-625 n. 2 ) , ovvero furto con scasso di auto parcheggiata per strada, 624-625 nn. 2 e 7 cp, da parte di chi nei 5 anni precedenti è stato già condannato due volte per furto d'auto o di motorino o ricettazione degli stessi, o per altro furto in negozio ( caso notoriamente raro): essendovi per il nuovo 4° comma dell'art. 69 cp"divieto di prevalenza" ( questo l'italiese usato) tra recidiva reiterata ed attenuanti, il Giudice Buonista, anche "dimenticandosi" il 133 cp ed i precedenti giudiziari ed applicando il minimo, dovrà irrogare con generiche equivalenti minimo sei mesi di reclusione oltre alla multa, con aumento per la recidiva ex nuovo 4° comma del 99 cp che potrà essere "di due terzi" .

ESEMPIO n. 2 :

rapina consumata di cento euro da parte di soggetto armato di coltellino e con casco a travisarlo, in danno della cassiera del supermercato ( 628 1° e 3° comma n. 1 c.p. ). L'imputato ha condanne per due furti negli ultimi cinque anni ( altro caso notoriamente rarissimo ).

Trattandosi di recidivo reiterato specifico infraquinquennale scatta il "divieto di prevalenza" sulle aggravanti delle circostanze generiche ed ex 62 n. 4 cp concesse dal Giudice ( nuovo 69 4° comma cp ). Con tali attenuanti equivalenti il minimo della pena applicabile (dal solito Giudice dimentico del 133 cp e dei precedenti penali che dovrebbero fargli irrogare di più ) sarà quindi di tre anni di reclusione. Essendo il reato ex art. 628 1°-3° comma n. 1 uno di quelli di cui all'art. 407 comma 2 lettera a) cpp, l'aumento per la recidiva di due terzi -- v. nuovo 99 4° comma cp -- "è obbligatorio " ( nuovo 99 u.c. c.p. ): pena minima cinque anni.

ESEMPIO n. 3 :

spaccio di una dose -- una -- di eroina da parte del tossicodipendente che spaccia per potersi drogare , già condannato due volte per fatto analogo nell'ultimo quinquennio ( caso talmente raro da non aversene memoria nelle nostre periferie).
Ritenuto il 5° comma dell'art. 73 T.U. stupefacenti, pena minima applicabile dal solito Giudice Buonista che dimentica il 133 cp ed i precedenti penali dell'imputato: oltre la multa , un anno, ridotta , con altra botta di indulgenzialismo, a otto mesi per le generiche. Trattandosi di recidivo specifico infraquinquennale, l'aumento per la recidiva , se applicato, dovrà essere di due terzi.

ESEMPIO n. 4 :

Per il nuovo 81 4° comma c.p., "se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono stati commessi "da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 quarto comma c.p. " ( sempre loro: i recidivi reiterati , si badi bene anche semplici, quelli cioè non specifici o reiterati o infraquinquennali , che commettono un terzo reato continuato dopo due commessi dieci anni prima), "l'aumento della quantità della pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave".
Addio aumenti di quindici giorni od un mesetto del nostro Giudice Buonista.
Il rapinatore dell'esempio n. 2 vedrà crescere i suoi 5 anni di un altro terzo , se avrà lesionato la commessa, o resistito a pubblico ufficiale. Senza che il giudice possa valutare che un terzo è troppo per un graffio. Si può obiettare che astrattamente è norma uguale per tutti i recidivi reiterati .
Chiedo ai tecnici colleghi, su mille certificati penali, quanti recidivi reiterati per corruzione o bancarotta fraudolenta si rinvengono, e quanti per furto, rapina, spaccio? A quali gruppi sociali appartengono nel nostro Belpaese i recidivi reiterati anche non specifici o reiterati o infraquinquennali?
A chi si applicherà questo diritto penale per TIPO D'AUTORE

Nuovo art. 99 cp.

Quali reati avranno commesso, a quali gruppi sociali apparterranno i recidivi semplici per i quali l'aumento per la recidiva sale da un sesto ad un terzo, quelli specifici o infraquinquennali ai quali l'aumento per la recidiva potrà essere applicato non più "fino ad un terzo" ma "fino alla metà", quelli specifici-infraquinquennali per i quali l'aumento non sarà più "fino alla metà" ma , secco, senza discrezionalità, "della metà", e così via aggravando ?
Si tratterà di truffatori ai danni dell'Unione Europea, di falsificatori di bilanci, di mafiosi e camorristi ?
Nasce la nuova attenuante comune -- nuovo 62 n. 7 c.p. -- dell'essere l'imputato "persona che, al momento della commissione del fatto abbia compiuto settanta anni di età e che, al momento della sentenza, non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 99 del c.p. ".
Lasciamo stare le insinuazioni dei soliti-maligni-che- vogliono-buttarla-in-politica circa le ragioni che hanno presieduto alla introduzione di tale inedita simpatica attenuante.
Non chiediamoci neanche quale possa essere la logica , e l'interesse della collettività , nel regalare uno sconto di pena agli over settanta -- soggetti spesso più arzilli di certi ventenni nel rimorchiare in palestra ed uccidere magari l'amante per gelosia -- , per il solo fatto di essere tali, e quale possa essere la logica di far dipendere l'attenuante oltre che dall'età, dal fatto -- dipendente da una serie infinita di fattori tutti estrinseci al reato ed al reo , tutti "casuali" -- che l'imputato, al momento della sentenza , "non si trovi" nelle condizioni di recidivo anche semplice ( magari perchè un PM in altro processo si è dimenticato di contestare la recidiva , o perchè i reati che avrebbero reso recidivo il soggetto si sono estinti per via dei nuovi termini di prescrizione ).
Chiediamoici invece ancora: essendosi pensato agli over settanta e non ad es. agli under venticinque, quali categorie di imputati, quali rei di quali delitti di quali gruppi sociali usciranno avvantaggiati da tale creativa soluzione ?
E si potrà ancora dire, in sentenza, che si valuta in bonam partem la giovane età del reo, quando vi è un dato positivo che valorizza invece l'aver commesso il reato da persona anziana, carica di esperienza ? E' più facile che a settant'anni "si trovi" non recidivo l'ex tossicodipendente che ha strappato l'esistenza lavorando e rubacchiando o l'usuraio e grande evasore fiscale che è sempre riuscito ad evitare ogni condanna?
C'è una logica in questo ?
Risposta: c'è.
Forti coi deboli. Sempre. Non per singoli casi. In generale. Aumentare l'applicazione diseguale del diritto penale, e non diminuirla. Questo sì che è un legiferare chiaro.
C'è poi la riforma della prescrizione.

Ma questo è un altro discorso: li la legge diventa debole con i forti.

giovedì 6 gennaio 2005

falso in bilancio

realta' forense on line
Diritto penale societario
La Corte costituzionale respinge le questioni di illegittimità del "falso in bilancio" di Fausto Giunta
(da ipsoa)
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11 comma 1 lett. a n. 1 della legge delega per la riforma del diritto societario, approvata nel 2001, e dell’art. 2621 commi 3 e 4 c.c., come sostituito dall’art. 1 d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 («Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366»). Per la Consulta, inoltre, sono altresì manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 c.c., come sostituiti dall’art. 1 d.lgs. n. 61 del 2002, e dell’art. 1 d.lgs. n. 61 del 2002 e dell’art. 11 l. n. 366 del 2001.

lunedì 3 gennaio 2005

NUOVO dal 2004

Realta' Forense
Da oggi su Realtà forense potete scaricare la Bibliografia di Economia e Diritto offerta da Ius impresa, ndate tutti in massa è fantastico!!!!!!
In più con il nuovo sistema di pubblicazione potete essere avvisati senza dover aprire le pagine web, con il sitema "push" per informazioni domandare all'Avv. Giuseppe Santo Barile inviando una mail a sindacatoavvocati@libero.it
A tutti BUON ANNO!!!!!