giovedì 29 settembre 2005

Giustizia

GIUSTIZIA: APPROVATI QUATTRO DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA Il Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2005 ha approvato in via preliminare quattro schemi di decreti legislativi per l'attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n.150 del 2005 riguardante la riforma dell'ordinamento giudiziario. I provvedimenti riguardano l'istituzione della Scuola superiore della magistratura; l'organico della Corte di Cassazione; il Consiglio direttivo della Cassazione e i consigli giudiziari; gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti. Queste, in sintesi, le principali novità introdotte dai quattro decreti. La Scuola sarà costituita come struttura didattica stabile, dotata di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale, e sarà preposta, tra l'altro, alla organizzazione ed alla gestione del tirocinio degli uditori giudiziari ed all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati. Saranno destinati all'esercizio delle funzioni di legittimità solo quei magistrati ai quali il Consiglio superiore abbia conferito tali specifiche funzioni, eliminando, dunque, la possibilità che esse siano attribuite a magistrati di merito con provvedimenti dei Capi della procura generale e della Corte di Cassazione. Istituito il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, quale organo corrispondente ai Consigli giudiziari presso le Corti di appello. Gli incarichi direttivigiudicanti e requirenti di legittimità possono essere conferiti esclusivamente a magistrati che, al momento della pubblicazione della vacanza del posto messo a concorso, assicurano una permanenza in servizio di almeno due anni rispetto alla data di ordinario collocamento a riposo. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado possono essere conferiti esclusivamente a magistrati che, al momento della pubblicazione della vacanza del posto messo a concorso, assicurano una permanenza in servizio di almeno quattro anni rispetto alla data di ordinario collocamento a riposo.

GIUDICE DI PACE DI BARI

COMUNICAZIONI DALL'UFFICIO DEL G. di P.
Si comunica, al fine di una puntuale divulgazione, che presso la stanza n.8 di questo Ufficio è stato installato un Personal Computer predisposto per le ricerche veloci relative allo stato dei seguenti procedimenti:
  • Iscrizione al Ruolo Generale;
  • Iscrizione ed emissione Decreti Ingiuntivi;
  • Pubblicazione sentenze.

Gli avvocati potranno quindi accedervi personalmente, fermo restando comunque il cartaceo contenente i dati.

Il Dirigente (Dott. Gaetano Marabello)

venerdì 23 settembre 2005

Codice della Strada modifiche e punti.....

Decurtazione dei punti dalla patente nei casi di conducente non identificato: in G.U. le modifiche al codice della strada
E' approdato in G.U. il decreto legge sulla patente a punti che innova il testo del Codice della strada allineandosi alla sentenza (n. 27/2005) con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità della decurtazione dei punti dalla patente nei casi in cui non sia stato indicato il conducente dell’auto autore della violazione.Il provvedimento prevede l'applicazione della sola sanzione pecuniaria rideterminata misura di 250 euro e fino ad un massimo di 1.000 euro nei confronti del proprietario del veicolo, ovvero di altro obbligato in solido, che abbia contravvenuto all'obbligo di fornire all’organo di polizia i dati personali e della patente del conducente autore della violazione. Sarà inoltre possibile, su istanza dell’interessato, la riattribuzione del punteggio decurtato dalla patente di guida in tutti i casi in cui vi sia stata la contestazione di un’infrazione senza essere identificati alla guida dell'auto, e non solo qualora si sia proposto il ricorso; fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia anche i provvedimenti adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione in oggetto. Le procedure per la riattribuzione del punteggio saranno definite con decreto ministeriale.

Legge Pinto

Anche l'eccessiva durata delle indagini preliminari può dare luogo risarcimento
La nozione di causa o di processo considerata dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i cui principi hanno trovato attuazione nella legge sulla ragionevole durata dei processi (L. n. 89/2001) si identifica con qualsiasi procedimento si svolga dinanzi agli organi pubblici di giustizia per l'affermazione di una posizione giuridica di diritto o soggezione facente capo a chi il processo promuova o subisca, essendovi ricompreso anche quello relativo alla fase delle indagini preliminari, che precedono il vero e proprio esercizio dell'azione penale, il cui irragionevole protrarsi assume rilievo ai fini dell'equa riparazione.

lunedì 19 settembre 2005

Fermo amministrativo:Consiglio di Stato dichiara incompetente

Spetta al giudice ordinario la cognizione sulle controversie relative al fermo amministrativo Ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al fermo amministrativo dei beni mobili iscritti in pubblici registri, che in quanto strumento diretto alla conservazione del bene per la soddisfazione del credito tributario, esula dai provvedimenti amministrativi potenzialmente lesivi di interessi legittimi del titolare dei beni che ne è assoggettato. (Consiglio di Stato Sentenza, Sez. V, 13/09/2005, n. 4689)

venerdì 16 settembre 2005

PROCESSO CIVILE:Effetti della violazione del principio di immodificabilità  del giudice della decisione

La violazione del principio di immutabilità del giudice nella fase della decisione della causa è causa di nullità , assoluta ed insanabile, della sentenza emanata, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. e rilevabile in ogni stato e grado del processo, ma fino al formarsi del giudicato. Conseguentemente il giudice dell'impugnazione che rilevi detta nullità , è tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, senza rimetterla al giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 cod. proc. civ., in particolare non essendo il vizio in questione assimilabile al difetto assoluto di sottoscrizione della sentenza, contemplato dall'art. 161, secondo comma, del codice di rito, che detta rimessione impone.

giovedì 15 settembre 2005

Chiarimenti sulla miniriforma del Codice della Strada

Il Ministero dell'Interno ha diramato una circolare esplicativa delle ultime novità intervenute sul codice della strada, finalizzata al rilascio di una serie di direttive operative funzionali all'uniformazione dello svolgimento delle fasi procedurali per l'accertamento degli illeciti rilevati dagli organi di polizia.
(Circolare Ministero interno 07/09/2005, n. 300/A/1/44285

RIFORMA DELLA BANCA D'ITALIA

E' stato presentato l'8 settembre scorso al Senato l'emendamento al disegno di legge sul risparmio approvato dal Governo nella riunione del 2 settembre 2005. L'emendamento introduce una serie di regole innovative al fine di aggiornare il modo di operare della Banca d'Italia. I principi della riforma sono cinque: indipendenza, proprietà, collegialità, trasparenza e mandato a termine del Governatore. Il testo dell'emendamento governativo � composto da un articolo di 10 commi.
Queste le principali novit�. La durata del mandato del Governatore � di 7 anni, senza possibilit� di rinnovo. Per i provvedimenti aventi rilevanza esterna e per quelli adottati su sua delega il Governatore acquisisce in ogni caso il parere preventivo del direttorio, cio� dell'organismo composto dai vertici della Banca d'Italia. La Banca d'Italia � istituto di diritto pubblico. La maggioranza delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia � detenuta dallo Stato; la restante parte delle quote pu� essere detenuta esclusivamente da altri Enti pubblici. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono sempre motivati.

martedì 13 settembre 2005

SETTIMANA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO

La Settimana europea 2005, che avrà luogo in tutti i paesi europei dal 24 al 28 Ottobre 2005, è una campagna d'informazione intesa a fare dell'Europa un posto dove sia possibile lavorare in modo sano e sicuro mediante la promozione di attività che riducano i rischi associati al rumore sul luogo di lavoro. E' rivolta a quanti operano all'interno di organizzazioni, società e imprese di qualsiasi dimensione e di qualsiasi settore. È coordinata dall'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, con sede a Bilbao, e si svolgerà nei 25 Stati Membri dell'UE e dell'EFTA e oltre.Le iniziative per le Settimana Europea possono essere pianificate entro il mese di ottobre 2005. Nell'ambito della Settimana, l'Agenzia svolge anche un programma di premiazione delle buone pratiche che offre un riconoscimento alle società ed organizzazioni che hanno contribuito in modo notevole e innovativo alla riduzione dei rischi associati al rumore sul luogo di lavoro. La premiazione avrà luogo nel mese di marzo 2006 a Bilbao (Spagna), in occasione della cerimonia di chiusura della Settimana europea di quest'anno.

domenica 11 settembre 2005

contributo unificato - chiarimenti in materia di sfratto

 
 Il Dirigente amministrativo, dott. Cristoforo Abbatista,  così precisa:  ......con nota (allegata) n.1/7176/U/44 prot. datata 25.6.2005, il Ministero della GIustizia - Direzione Generale della GIustizia civile -, all'esito delle argomentazioni ivi rappresentate, ha ritenuto di comunicare il principio dell'assoggettabilità al pagamento del solo contributo unificato indicato nell'art. 13, comma 3, (ridotto alla metà) del D.P.R. n.115/2002, sia con riferimento alle ipotesi dei procedimenti di sfratto, in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase dicognizione ordinaria, che in ordine alla ipotesi in cui il locatore intimi al conduttore lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti.