sabato 30 dicembre 2006
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2006
martedì 19 dicembre 2006
Tutti gli avvocati di bari compatti
mercoledì 22 novembre 2006
venerdì 29 settembre 2006
:Sciopero:(???) diamo contenuto alla protesta
Troppi principi enunciati, poche proposte e richieste concrete, e spesso avanzate timidamente in maniera approssimativa e senza adeguata approfondita motivazione.
Per richiedere una piattaforma di trattativa è necessaria innanzi tutto un’analisi del mercato e della situazione in cui la categoria si trova ad operare.
Nella attuale realtà europea emergono esigenze, comportamenti e regole nuove alle quali è necessario adeguarsi per restare sul mercato.
- La difesa dei minimi, la lotta al patto di quota lite, il contrasto alla pubblicità professionale, la contrarietà alle associazioni professionali multidisciplinari mal si conciliano con la realtà che si presenta nel nuovo scenario internazionale in cui ampia è la presenza di Studi stranieri. Questi, con nuovi approcci alle modalità di prestazione dei servizi legali, impongono con forza la loro presenza sul mercato globale, di cui il nostro orticello è venuto a far parte.
Nell’immaginario collettivo la difesa di principi non più attuali può quindi apparire una lotta ad oltranza di veri o presunti privilegi acquisiti, snaturando il senso stesso della protesta e suscitando più antipatie che consensi.
- Nella mozione si fa menzione del ruolo del professionista-avvocato. Ma appare solo un accenno alla funzione sociale dell’Avvocatura il cui compiuto riconoscimento deve portare ad una richiesta forte di un’area di competenze da individuare come riservata ai giureconsulti perché è nell’interesse della collettività stessa che tali competenze vengano valorizzate, sia nella fase di difesa, che nella fase di prevenzione dei conflitti. Essenzialmente in queste due fasi va visto il ruolo dell’Avvocatura come categoria professionale capace di assicurare la legalità diffusa. Ma tale richiesta di riconoscimento di competenze riservate non è chiaramente espressa.
- Troppo timido, poi, l’accenno alla Magistratura onoraria. Se oltre il 50% dei nuovi processi civili ricade nella competenza dei giudici onorari, agli stessi va riconosciuta dignità ordinamentale con partecipazione ad ogni livello, anche di C.S.M., all’organizzazione della Magistratura con adeguata collocazione sistematica proprio nelle norme dell’ordinamento giudiziario. Per evitare che si attesti in un precariato sottopagato, nemico della migliore qualità, e diventi invece anche una fucina per la formazione e l’accesso di avvocati ai concorsi per nuovi Magistrati togati, arricchendone la categoria con persone che abbiano esperienza di vita e, quindi, migliori capacità di giudicarla.
- Ancora più timida la richiesta di una diminuzione dell’aliquota IVA sulle parcelle.
Il problema è molto più vasto e va inquadrato nel dovere dello Stato di rendere giustizia.
E da questo dovere, posto nell’interesse della collettività lo Stato non può trarne fonte di guadagno, rientrando nei suoi compiti essenziali.
Riguarda sia l’IVA, sia l’imposta di registro sugli atti giudiziari. Quest’ultima si riferisce ad atti che certamente non costituiscono un indice di capacità contributiva, richiesta per l’applicazione di imposte, né un servizio con controprestazione, presupposto per l’applicazione di una tassa, dato che il render giustizia appartiene ad uno degli obblighi fondamentali dello Stato, finalizzato all’attuazione di diritti soggettivi e controbilanciato dall’esistenza del divieto della giustizia privata, il cui esercizio costituisce solo e soltanto un dovere.
Non sono tanto visionario da non comprendere che in questo momento non ci sono le condizioni per ottenere una immediata e completa esenzione da IVA delle prestazioni svolte dall’Avvocatura, anche se la difesa della libertà o dei diritti civili non è da meno alla cura del raffreddore, attività esentata da imposizioni per la sua rilevanza sociale.
Ma il problema dell’imposizione tributaria sui servizi resi per la giustizia non può ulteriormente essere trascurato ed è dovere proprio dell’Avvocatura porlo nella sua interezza.
Il dibattito su tali argomenti si è già ampiamente sviluppato in altri paesi della stessa Comunità Europea (cfr. Francia e Germania).
Non è nuovo neppure in Italia. «La giustizia, standosi al rigore dei principii, esser debbe gratuita; è il primo e più sacro debito dell’autorità sociale». Così nel commentario Mancini-Pisanelli-Scialoia del codice di procedura civile per gli Stati sardi del 1855! Ed ancora in Riv. dir. finanz., 1937, 359, Einaudi ebbe a scrivere: «Come le spese della difesa nazionale e della sicurezza pubblica, la spesa della giustizia è tipica di quelle che debbono essere ripartite con l’imposta su tutti, perché non si conosce chi ne sia avvantaggiato in modo particolare e in quale misura ... Al litigante non è logico far pagare qualcosa (tassa, in qualunque modo congegnata, di bollo o di registro o altra) in aggiunta alle imposte che egli già pagò, come cittadino, per mettere in grado lo Stato di esercitare l’ufficio suo».
Pare invece rimasto un fatto episodico ed isolato l’obiettivo irrinunciabile della defiscalizzazione dei processi e la tendenziale gratuità della giustizia riaffermato (molto timidamente e senza sufficiente rilievo) nel documento conclusivo della conferenza nazionale dell’avvocatura italiana tenutasi a Pisa dal 4 al 6 dicembre 1998.
- Anche l’ordinamento professionale richiede che sia assicurata l’indipendenza dell’Avvocato dal Cliente, l’accesso mirato fin dall’inizio degli studi universitari. Mentre sul secondo punto vi è una chiara presa di posizione, l’altro problema non è affatto percepito. Sussistendo con l’attuale legge professionale l’incompatibilità dell’esercizio della professione con ogni forma di lavoro subordinato. Anche quando questo si svolge alle dipendenze di altro Avvocato o di associazioni di Avvocati. Ostacolando ogni possibilità per i Professionisti di investire in “menti” e crescere, come è consentito in altre realtà che da tali condizioni traggono vantaggio per crescere e schiacciare la concorrenza di chi non riesce ad approntare strutture adeguate alle nuove richieste del mercato. Aggiungasi che coniugando l’indipendenza dell’Avvocato dal Cliente con la necessità di individuare un’area di competenze professionali per gli iscritti all’albo vengono poste in discussioni categorie iscritte nel cosiddetto albo speciale, che non garantisce, con grave dubbio di legittimità, soprattutto l’indipendenza dell’attività di difesa processuale. Attività da affidare in tali casi all’Avvocatura dello Stato, che tale indipendenza meglio garantisce, nella quale potranno eventualmente trovare collocazione parte degli iscritti all’albo speciale.
- Restando nell’ambito dell’ordinamento professionale non si può sorvolare su una richiesta di ampliamento delle sfere di azione, anche nell’ottica del “cittadino consumatore” (oltre che per tutelare una categoria che ormai scoppia per numero). Se si vuole promuovere liberalizzazione perché non consentire all’Avvocato di autenticare la firma del proprio Cliente su un atto negoziale redatto per conto dello stesso?
- Questi aspetti non hanno una chiara individuazione nelle mozioni Congressuali.
Né forte coerente e prevalente presa di posizione nelle motivazioni dell’astensione.
E’ evidente che la Categoria tutta ne deve prima avere chiara consapevolezza per poter poi avanzare le sue rivendicazioni.
- Se tale consapevolezza manca è anche colpa di tutte le Associazioni adagiate su minimale partecipazione, stante la sproporzione tra numero di aderenti alle Associazioni e componenti una categoria che ha superato i 170.000 iscritti. Concentrandosi su una pur apprezzabile elaborazione sistematica finiscono per relegarsi in una sfera dalla quale non colgono, o non sanno cogliere, gli aspetti più mobilitanti, necessariamente concreti e più direttamente sentiti quali ostacoli dalla categoria. Conseguentemente non riescono ad acquisire un consenso diffuso che provochi anche partecipazione attiva.
E’, quindi, necessario che si svolga prima un migliore confronto all’interno della categoria tutta, perchè acquisti consapevolezza dei problemi, li senta “suoi” e si mobiliti per riaffermarli. Superando l’isolamento delle Associazioni con il diretto continuo e coordinato confronto tra le stesse. Poi è necessario proporre, con gradualità e non in maniera alluvionale, azioni concrete e possibili, che sappiano provocare la condivisione anche della collettività e, quindi, anche la mobilitazione di tutti.
Lo so. Sono vecchio (almeno anagraficamente) e mi ripeto.
Ma non è vana la ripetizione se produrrà consapevolezza e riflessione, almeno di uno.
Si svecchino almeno le idee, visto che, rivedendo la scarsa affluenza alle Assemblee, pare non si sia ancora riusciti a svecchiare chi le esprime.
Silvano Salani
martedì 26 settembre 2006
Idee chiare (e condivise) su come dovrà essere il futuro dell'avvocato
lunedì 25 settembre 2006
25000 euro a carico dell'avvocatura unita
Tutti gli avvocati, così si sono giocati credibilità (il mancato rispetto delle norme incide sulla conoscenza delle stesse?) e sulla futura proposizione di ulteriori forme di manifestazione della volontà.
E allora facciamo come pochi avvocati hanno il coraggio di fare
Uniamoci, agitiamoci, ma RISPETTIAMO LA NORMATIVA!! Maurizio De Tilla ha avuto il coraggio e pochi altri lo hanno seguito INDOSSIAMO LA TOGA come segno di distinzione, di classe e di apparteneza.
Uniamoci coraggiosamente nelle aule e difendiamo la libertà dei nostri clienti che si esplicita attraverso la nostra azione congiunta.
URLIAMO in silenzio IN TOGA quotidianamente, rispettiamo la normativa e da domani mattiana APPLICHIAMO PEDISSEQUAMENTE IL CODICE DI RITO!!
Le uniche attività che dobbiamo svolgere sono quelle PER CUI è PREVISTA UNA VOCE NELLA TARIFFA promossa dal CNF e approvata dal MINISTRO, ormai scaduta e non rinnovata!!!!!
Avv. Giuseppe Santo Barile
venerdì 15 settembre 2006
LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI TRA REALTA’ E SUGGESTIONE
giovedì 14 settembre 2006
Ordine Avvocati Bari assemblea 15 settembre
Il consiglio nella seduta del 26 luglio 2006 ha deliberato di indire l'assemblea degli iscritti per il giorno 15 settembre 2006 ore 10.00, sala Consiglio dell'Ordine sul seguente ODG
INIZIATIVE CONSEGUENTI AD D.L. 223/20062.
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI ROMA DEL 21-24 SETTEMBRE 2006:
L'assenza alla assemblea equivale a ratifica dell'operato dei partecipanti.............
avv. Giuseppe Santo Barile
venerdì 8 settembre 2006
Astensione udienze settembre
premesso,
che l’Assemblea generale degli Ordini Forensi riunitasi in Roma il 21 luglio 2006 ha deliberato l’astensione anche per i giorni 18, 19, 20, 21 e 22 settembre 2006, in difetto di sviluppi che avessero tenuto adeguatamente conto delle ragioni manifestate dall’Avvocatura;
giovedì 7 settembre 2006
Decreto legge Bersani
Osservazioni sulla interpretazione e applicazione del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2006),coordinato con la l. di conversione 4 agosto 2006, n. 248 (in G.U. n. 186 dell’11 agosto 2006 – Suppl. Ord. n. 183) recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.».
1.Premessa.
La nuova disciplina – al di là delle sue connotazioni di politica istituzionale e di politica del diritto, oltre che di carattere strutturale che investono direttamente la nostra professione – involge aspetti civilistici e aspetti deontologici riguardanti tra l’altro la determinazione del compenso professionale, il patto di quota lite, la pubblicità informativa, le associazioni e le società professionali.
La nuova disciplina dovrebbe avere natura transitoria, tenendo conto di tre fattori:
(i) le prossime pronunce della Corte di Giustizia riguardante la legittimità delle tariffe obbligatorie quale compenso per l’attività stragiudiziale forense e la legittimità del divieto della libera negoziazione del compenso professionale forense;
(ii) l’eventuale pronuncia della Corte costituzionale, ove essa fosse investita della questione di costituzionalità dell’art. 1 della l. di conversione e dell’art. 2 del decreto legge in epigrafe;
(iii) l’esito del processo di riforma della disciplina forense, che si avvierà con la ripresa autunnale dinanzi alle Camere,con gli esponenti governativi , anche sulla base degli esiti del Congresso di Roma.
Poiché è lecito ritenere che i tempi delle vicende sub (i),(ii),(iii) saranno tendenzialmente lunghi, occorre riflettere sulle questioni interpretative e applicative della disciplina entrata in vigore nel testo convertito.
2. Norme legislative e norme deontologiche
La premessa dell’analisi muove da un presupposto fondamentale: la coesistenza di norme di legge e di norme deontologiche; le norme di legge possono abrogare norme deontologiche (come quelle forensi) aventi natura di norme primarie, ma di origine consuetudinaria; in ogni caso, anche se si potesse sostenere la loro equiparazione totale, si dovrebbe applicare il principio della posteriorità della nuova disciplina rispetto alla normativa deontologica ( che data, nella sua ultima versione, dal 27 gennaio 2006). Le due categorie di norme non sono però tra loro sovrapponibili, in quanto la legge ordinaria, come quella in esame, ha effetti erga omnes, mentre le norme deontologiche riguardano soltanto i soggetti esercenti l’attività professionale forense. In più, le norme deontologiche, per loro natura, possono essere più restrittive delle norme ordinarie, in quanto riflettono valori etici il cui ambito di applicazione può essere più ampio di quello della norma ordinaria. .... (continua su) http://www.consiglionazionaleforense.it/files/4027/C-22%202006.pdf
martedì 8 agosto 2006
DPS Gratis grazie all'avv. Condello
Avv. Giuseppe Santo Barile
Agenzia delle Entrate chiarimenti sul dl 223/06
Circolare n. 28 del 04.08.2006
Oggetto: Decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
7 OBBLIGHI CONTABILI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (ART. 35, COMMA 12 E 12-BIS)L'articolo 35, comma 12, del decreto introduce modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli esercenti arti e professioni.
Più precisamente, come chiarito anche dalla relazione di accompagnamento al citato decreto, le nuove regole impongono i seguenti obblighi contabili:- i contribuenti esercenti arti e professioni devono tenere uno o più conti correnti bancari o postali utilizzati per la gestione dell'attività professionale. Tali conti devono essere utilizzati per compiere prelevamenti per il pagamento delle spese sostenute e per far affluire obbligatoriamente i compensi riscossi nell'esercizio della funzione professionale (nuovo comma 3 dell'articolo 19 del DPR n. 600 del 1973);- i compensi devono essere riscossi solo mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti, fatta eccezione per somme unitarie inferiori a 100 euro (nuovo comma 4 dell'articolo 19 del DPR n. 600. del 1973).In merito al limite dei 100 euro, si segnala che, il comma 12-bis, dell'articolo 35 in commento, inserito dal Senato in sede di conversione del provvedimento, prevede che detto limite si applichi solo a partire dal 1 luglio 2008.Dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sino al 30 giugno 2007 il limite al di sotto del quale i compensi possono essere incassati in contanti è fissato in 1000 euro.Per il periodo compreso tra il 1 luglio 2007 e il 30 giugno 2008, infine, il limite è stabilito in 500 euro.Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto, è da ritenere che l'obbligo di riscuotere i compensi in argomento mediante strumenti finanziari "tracciabili", nei limiti appena richiamati, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione. Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione in commento, si fa presente che gli strumenti finanziari utilizzabili per la riscossione dei compensi conseguiti nell'esercizio dell'attività professionale sono quelli appositamente individuati dall'articolo 35, comma 12, ovvero:- gli assegni non trasferibili;- i bonifici;- le altre modalità di pagamento bancario o postale;- i sistemi di pagamento elettronico.Per quanto attiene, invece, all'ambito soggettivo di applicazione della norma, si fa presente che i soggetti obbligati a tenere uno o più conti bancari o postali sono quelli di cui al primo comma dell'articolo 19 del DPR n. 600 del 1973, ovvero "Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13...".L'articolo 13 del DPR n. 600 del 1973 fa riferimento alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'articolo 53, commi primo e secondo del TUIR, e alle società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'articolo 5, lettera c), del TUIR.I conti correnti bancari o postali, da tenere obbligatoriamente sia per il prelievo di somme finalizzate al pagamento delle spese sostenute sia per il versamento dei compensi riscossi, non necessariamente devono essere "dedicati" esclusivamente all'attività professionale, ma possono eventualmente essere utilizzati anche per operazioni non afferenti l'esercizio dell'arte o della professione. Né la eventuale annotazione nei conti di operazioni riconducibili nella sfera familiare o extra - professionale è di ostacolo alla corretta applicazione della norma di cui all'articolo 32, primo comma, n. 2), del DPR n. 600 del 1973, secondo cui anche i "prelevamenti" dai predetti conti sono presi a base della rettifica come "compensi" qualora il contribuente non dimostri che gli stessi non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito.Invero, i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall'onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all'entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra - professionale.
avv. Giuseppe Santo Barile
lunedì 7 agosto 2006
spetta esclusivamente alla Corte costituzionale il Giudizio di Legittimità
Il Presidente ha informato l’Oua di aver attentamente valutato le tesi avanzate ma di aver ritenuto che non vi fossero i presupposti richiesti dalla Costituzione, né per la mancata promulgazione del decreto legge né per il rinvio alle Camere della legge di conversione.
Nella lettera inviata dal Quirinale si sottolinea come il giudizio definitivo sulla legittimità costituzionale delle norme, nonché sui procedimenti attraverso i quali sono state introdotte nel nostro ordinamento, spetta esclusivamente alla Corte costituzionale.
Michelina Grillo, presidente Oua: «Ringraziamo il Presidente della Repubblica per la sensibilità dimostrata nei confronti delle richieste dell’avvocatura. In particolare, sottolineiamo come il Capo dello Stato abbia ribadito la necessità di prevedere ulteriori approfondimenti e sedi di confronto pacato per assicurare una corretta interpretazione e attuazione delle disposizioni più controverse. Non possiamo che fare nostro il messaggio inviatoci dal Presidente della Repubblica, con l’auspicio che anche il governo mostri attenzione alle parole del Capo dello Stato e instauri un dialogo finora mai attuato nei confronti dell’avvocatura».
lunedì 31 luglio 2006
Nuovo sito web dell?Ordine degli Avvocati di Bari
Una nuova apertura alla comunicazione, che modifica lo standard attuale nella speranza di una comunicazione più rapida ed efficente con gli iscritti.
Andate, verificate, e soprattutto comunicate ciò che vi piuace e ciò che non vi piace.
mercoledì 26 luglio 2006
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE degli Avvocati di BARI
RILEVATO
Che la II sezione penale del Tribunale di Bari, con provvedimento del 12.7.2006, richiamato il comunicato della Commissione di Garanzia del 6 luglio 2006, ha ritenuto che “ la dichiarata astensione dalle udienze non è causa di un legittimo impedimento dei difensori ai sensi dell’art.420 ter c.p.c. per le modalità dell’esercizio dell’astensione” ed ha quindi rigettato la richiesta di rinvio avanzata dai difensori stessi;
che di tale provvedimento è stato dato ampio rilievo dagli organi di informazione, ingenerando, peraltro, equivoche interpretazioni:
OSSERVA
Che. L’art. 2, primo comma, della Regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria (Reg. provv.), adottata dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera 02/137 nella seduta del 4.7.2002, prevede che l’astensione venga proclamata con preavviso di almeno dieci giorni.
Il terzo comma dello stesso art. 2 stabilisce che l’obbligo di preavviso possa non essere rispettato “nei soli casi in cui l’astensione venga proclamata in difesa dell’ordine costituzionale ovvero per gravi attentati ai diritti fondamentali dei cittadini e alle garanzie essenziali del processo”.
Il quarto comma della stessa norma soggiunge che la prima astensione non possa eccedere la durata di sette giorni.
E che le limitazioni di durata “non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione dell’astensione senza preavviso”.
Che L’art. 13, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge), e successive modifiche, stabilisce che la Commissione di garanzia “indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima … e può invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione …”.
L’art. 4, comma 4-quater della stessa legge prevede che la Commissione di garanzia possa aprire “il procedimento di valutazione del comportamento … delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis”, con provvedimento notificato alle parti, al quale fa seguito il procedimento stesso.
Che. l’Assemblea generale degli Ordini Forensi in data 5.7.2006, visto l’art. 2, terzo comma, Reg. provv. sopra richiamato e ritenuto “che vista l’indubbia gravità della situazione determinata dall’approvazione del Decreto Legge n. 223/06 e dalle violazioni di diritti e prerogative anche costitituzionalmente protetti, si giustifichi l’esclusione del preavviso”, ha deliberato “un piano generale di mobilitazione dell’Avvocatura che preveda l’astensione dalle udienze civili, penali e amministrative .., dando mandato all’Organismo Unitario dell’Avvocatura ed alle Associazioni Forensi di procedere alla immediata proclamazione della stessa”.
Che. in esecuzione di tale deliberazione l’Organismo Unitario dell’Avvocatura, il 5.7.2006, ha proclamato l’astensione dalle udienze senza preavviso, ai sensi dell’art. 2, terzo comma Reg. provv., nonché senza le limitazioni di cui al quarto comma dello stesso art. 2, “ritenuta la lesività costituzionale, in relazione – principalmente – agli artt. 1, 2, 3, 24, 36 , 41 e 111 Cost., delle disposizioni citate, nonché il grave pregiudizio di diritti fondamentali dei cittadini e la compromissione delle garanzie essenziali del giusto processo, anche con riferimento all’intollerabile ulteriore riduzione degli stanziamenti per il comparto Giustizia, che incide sul processo e sull’esercizio della giurisdizione, riverberandosi negativamente sulla durata dei processi e sull’effettività della garanzie”.
RILEVA INOLTRE
Che, con nota del 6.7.06 la Commissione di Garanzia ha indicato, in via d’urgenza, ai sensi dell’art.17 Lett.d), L.146/90 e successive modifiche, il mancato rispetto del termine di preavviso, non ricorrendo le condizioni per l’esonero dell0o stesso, ed il mancato rispetto del limite di durata di sette giorni, ed ha invitato i soggetti proclamanti a revocare l’astensione ed eventualmente a riproclamarla nel rispetto di tali regole;
che il 7 luglio 2006 vi è stata una audizione del Presidente dell’O.U.A., Avv.Michelina Grillo, presso il Presidente della Commissione di Garanzia e in tale occasione l’Avv.Grillo ha ribadito la legittimità dell’astensione proclamata;
- che successivamente la Commissione di garanzia, ha deliberato di richiedere informazioni in ordine alle astensioni collettive degli Avvocati dalle udienze e dall’attività giudiziaria in corso dal 10 luglio e ha rinviato alla seduta del 19 luglio 2006 la decisione definitiva in ordine alle aperture del procedimento di valutazione;
TANTO PREMESSO
Ritiene quindi la legittimità delle iniziative di protesta
lunedì 24 luglio 2006
Avvocati in Piazza contro il DL Bersani
Gli avvocati scendono in piazza e confermano la linea dura
Altri cinque giorni di sciopero a settembre ma le modalità della protesta dividono il mondo forense. Legnini: non si poteva fare di più. Brutti conferma che il dialogo resterà aperto anche se i toni saranno accesi
Gli avvocati scendono in piazza e scelgono la linea dura contro le liberalizzazioni del decreto Bersani. Dopo il corteo spontaneo sotto le finestre del Governo, l'Avvocatura ha deciso di scioperare fino al 25 luglio prossimo, quindi ha deciso di proseguire l'astensione dopo la pausa estiva con cinque giorni di astensione dal 18 al 22 settembre, in concomitanza con il Congresso nazionale forense, in programma a Roma dal 21 al 24 settembre. "Per il governo contiamo meno di panettieri e tassisti. - ha detto Michelina Grillo presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura - Oggi (venerdì, ndr) non hanno trovato il tempo di riceverci. Gli faremo cambiare idea. Intanto ci asterremo fino al 25 luglio e poi dalla prossima settimana non garantiremo più tutti quei servizi che non sono di nostra competenza, ma che lo Stato non è in grado di fornire per far funzionare la macchina giustizia. Così sarà chiaro a tutti che la vera astensione non è quella degli avvocati, ma quella dello Stato nei confronti dei cittadini".
Le modifiche approvate in commissione Bilancio al Senato non hanno fermato la protesta degli avvocati che venerdì scorso si sono dapprima riuniti al cinema Adriano per l'assemblea nazionale, quindi sono letteralmente scesi in piazza dando vita ad un corteo verso Palazzo Chigi. La protesta si è sviluppata durante le due ore di assemblea (talmente affollata che molti avvocati sono restati fuori) fino ad arrivare alla decisione di recarsi davanti a Palazzo Chigi. Alla testa del corteo si distinguevano gli esponenti di An Gianni Alemanno e Giuseppe Valentino che hanno appoggiato, dopo quella dei tassisti, anche la protesta degli avvocati. Con loro anche l'ex vicepresidente della Camera Alfredo Biondi (Fi) che al grido di "libertà" ha guidato gli avvocati davanti al palazzo del Consiglio dei ministri. Tra gli esponenti del mondo forense si distingueva il presidente della Cassa forense, Maurizio de Tilla, che nonostante il caldo non ha mai abbandonato la toga nera, il presidente e il vicepresidente dell'Oua Michelina Grillo e Renato Veneruso, il presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati Valter Militi. Nonostante l'intervento di Alemanno e Valentino, i delegati non sono stati ricevuti dall'esecutivo che ha rimandato ad altra data l'incontro.
Il corteo si è sviluppato spontaneamente ma probabilmente è stato "pensato" il giorno prima all'insaputa dei vertici, come ha ammesso un giovane avvocato della capitale: "già da ieri sera ci eravamo sentiti pensando ad un corteo verso Palazzo Chigi, perché questo decreto sta distruggendo l'avvocatura e lo vogliamo dire forte e chiaro a questo governo" ha detto l'anonimo professionista. Meno convinti della protesta di piazza non autorizzata i vertici: "credo che il decreto Bersani vada contrastato in ogni modo - ha affermato Renato Veneruso - ma non dovevamo arrivare al corteo". Valter Militi, dell'Aiga, poco prima all'Adriano aveva spiegato che "l'astensione dalle udienze rappresenta l'ultimo disperato grido d'allarme dei giovani che, lungi dall'essere arroccati su posizioni conservatrici o neocon, auspicano un effettivo processo riformatore, svincolato da ideologici preconcetti, che possa consentire un rilancio delle professionalità del Paese". Ma alla domanda se fosse d'accordo con un corteo non organizzato, Militi ha allargato le braccia rispondendo "per l'unitarietà dell'avvocatura...". Bruno Sazzini, segretario generale dell'Associazione nazionale forense, ha criticato l'iniziativa spontanea non concordata: "Adesso la protesta dovrà coinvolgere tutte le professioni ma si dovranno avanzare proposte, perché anche i cinque giorni di sciopero a settembre non serviranno a fermare il decreto Bersani che a giorni sarà convertito in legge. Sarà importante il congresso di Roma, che speriamo non sarà gestito come questa assemblea e che speriamo faccia riconquistare dignità ai delegati Oua per arrivare ad una decisione democratica condivisa da tutte le componenti dell'avvocatura".
(continua)
venerdì 14 luglio 2006
schema di ricorso contro dl bersani
FORMULARIO DI RICORSO (da inviare per posta) ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO A STRASBURGO, PER IMPUGNARE IL DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n.223 CHE ABOLISCE L’OBBLIGATORIETA’ DEI MINIMI DELLA TARIFFA FORENSE. a cura di : Maurizio de Stefano avvocato in Roma
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
presso il Consiglio d'Europa
STRASBURGO - 67075- FRANCIA
Ricorso ex art. 34 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
nell’interesse di
CICERONE Marco Tullio, nato in Italia a Roma il 20/1/1949, cittadino italiano, professione avvocato libero professionista del foro di Roma (sesso maschile), residente in Italia, a (00100) ROMA, via Agorà, 33, (codice fiscale ……………………..), che si difende personalmente, domiciliato, ai fini della procedura in oggetto, nel proprio studio legale in Italia (00197 Roma) via Appia n. 20 (telefono 003906 6587945620 telefax 003906 9785462135874, e-mail avv.cicerone@tullio.it ).
- ricorrente
CONTRO
il GOVERNO ITALIANO.
OGGETTO DEL RICORSO:
PRIMO MOTIVO: Violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale (n. 1) alla Convenzione quanto alla violazione del diritto al rispetto dei propri beni, anche con riferimento alla privazione (a seguito dello jus superveniens) di un credito già maturato in forza di una normativa vigente da oltre sessantaquattro anni. Violazione dell’art. 6 della Convenzione ex latere dell’avvocato.
SECONDO MOTIVO: Violazione dell’art. 6 della Convenzione ex latere del cliente dell’avvocato, con riferimento alla qualità della difesa.
II - ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il ricorrente, quale avvocato libero professionista, attualmente ha assunto il patrocinio della difesa legale dei propri clienti nelle sottoindicate cause pendenti davanti alle giurisdizioni nazionali in Italia
Nome del cliente del ricorrente
controparte
Giurisdizione nazionale
Numero di ruolo generale ed anno di inizio della controversia
Prossima udienza
Migiurtina Paolo
Grippa Vittorio
Tribunale civile di Roma
89658/2001
28/09/2006
Veniero Alfredo
Anchise Francesco
Tribunale civile di Roma
64587/2002
28/09/2006
Felici Gabriella
Genutri Aldo
Tribunale civile di Roma
56321/2003
28/09/2006
Soc. Urbana s.r.l.
Tertulliano Caio
Tribunale civile di Milano
235489/2003
26/11/2006
Soc. Omega s.r.l.
Enea Liberato
Tribunale civile di Roma
57848/2004
18/10/2006
Pernacchiotti Federica
Soc. Ultima s.p.a.
Tribunale civile di Velletri
893657/2004
23/12/2006
Servili Mario
Centurione Plauto
Tribunale civile di Roma
578542/2005
21/11/2006
Centone Giuseppe
Otello Federico
Tribunale civile di Napoli
412547/2006
15/10/2006
Rossi Gesualdo
Bianchi Attilio
Corte d’appello civile di Napoli
32548/2003
24/05/2007
Albrizzi Nicola
Ferri Biagio
Corte d’appello civile di Roma
25486/2003
04/04/2007
Ferrisi Ada
Agrumi Elda
Corte d’appello civile di Roma
325987/2004
12/12/2006
Lumicini Piero
Soc. Esmeralda s.r.l.
Corte d’appello civile di L’Aquila
125548/2005
15/08/2008
Franchi Vittorio
Soc. Fenice s.r.l.
Corte d’appello civile di Roma
325489/2004
14/05/2007
Liso Pietro
Piercini Mario
Corte d’appello civile di Roma
5648/2005
25/07/2007
In tutti i predetti procedimenti giurisdizionali il ricorrente, al momento di ricevere il mandato difensivo, cioè nei rispettivi anni di inizio della procedura, non ha mai pattuito preventivamente con i propri clienti l’entità del proprio compenso professionale, peraltro scarsamente prevedibile nel suo complesso, in considerazione dell’incertezza dei tempi e della quantità delle prestazioni professionali richieste dallo svolgimento della procedura.
Al momento del conferimento del mandato defensionale vigeva in Italia l’art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, che disciplina la professione di avvocato, ed in base a tale norma(gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili. Ogni convenzione contraria è nulla).
Le tariffe degli avvocati sono state sempre approvate con Decreto del Ministero della Giustizia a seguito di un lungo e complesso iter procedimentale, da ultimo vedi la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense (CNF) del 20 settembre 2002 ed il Decreto Ministeriale 8 aprile 2004 n. 127. La tariffa forense riguarda anche ed in particolar modo gli onorari per prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa e penale.
Ai sensi del citato Decreto Ministeriale, gli avvocati che svolgono la professione in Italia sono tenuti a fatturare i propri servizi sulla base di un elenco tassativo di prestazioni legali contenuto nel tariffario ed ancora l’art. 4, comma 1 della vigente tariffa (allegata al Decreto Ministeriale 127/2004) prevede: “Gli onorari minimi e i diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato sono inderogabili”.
Le sentenze delle Cassazione italiana hanno fissato il principio che i cosiddetti “diritti” (prima denominati --onorari e diritti di procuratore--) sono regolati dalla tariffa vigente al momento in cui l'opera è prestata, mentre per gli onorari è necessario considerare le tariffe vigenti al momento in cui l'attività difensiva si è esaurita.
Ove il compenso non sia stato preventivamente pattuito con il proprio cliente l’avvocato può adire lo stesso giudice del procedimento cui si riferiscono le prestazioni professionali oppure presentare un ricorso per ingiunzione ai sensi dell’art. 633, primo comma n. 1 del codice di procedura civile (c.p.c.), previo parere di congruità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
In ogni caso il parametro di riferimento sono le tariffe professionali ufficiali come sopra ricordate, ben potendo il giudice disattendere il parere di congruità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ma non potendo derogare alla soglia dei minimi e dei massimi ivi stabiliti.
Il ricorrente, quindi, con riferimento alle procedure sopra ricordate aveva maturato un diritto di credito nei confronti dei singoli propri clienti a vedersi liquidare dal giudice un compenso per l’opera prestata, quantomeno ragguagliato ai minimi della tariffa professionale forense e per quanto riguarda gli onorari secondo la tariffa vigente al momento dell’esaurimento della singola procedura.
Nelle more delle predette procedure il Governo italiano ha emanato il DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n.223
Tale Decreto, pur sottoposto alla conversione in legge entro 60 giorni, è entrato in vigore il 04 luglio 2006 e contiene l’art. 2, che così recita : <<>> omissis
L’abolizione del divieto di pattuire le tariffe minime non sembra formalmente ed apparentemente avere effetto un retroattivo, ma poiché la determinazione dell’onorario della singola procedura giudiziaria avviene sulla base delle tariffe vigenti al momento della conclusione della singola causa, l’effetto che produce tale Decreto n.223/2006 è quello di ridurre sensibilmente l’entità del compenso che il ricorrente quale avvocato aveva già maturato al momento dell’entrata in vigore del citato Decreto n. 223/2006, oltre alla diminuzione di quello che avrebbe maturato nel prosieguo della sua prestazione professionale.
Il citato Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del 5 Luglio 2006 ed ai sensi dell’art. 41 dello stesso Decreto è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
III) ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE E/O DEI PROTOCOLLI, NONCHE’ DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI.
EXPOSÉ DES VIOLATIONS DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES, AINSI QUE DES ARGUMENTS A’ L’APPUI . STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS, AND OF RELEVANT ARGUMENTS .
PRIMO MOTIVO: Violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale (n. 1) alla Convenzione quanto alla violazione del diritto al rispetto dei propri beni, anche con riferimento alla privazione (a seguito dello jus superveniens) di un credito già maturato in forza di una normativa vigente da oltre sessantaquattro anni. Violazione dell’art. 6 della Convenzione ex latere dell’avvocato.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’ E DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO
Nel caso BEYELER c. Italia (sentenza principale del 5 gennaio 2000 -requête n° 33202/96) la Corte europea si è pronunciata sul rispetto del principio di legalità e sulla esigenza della certezza del diritto a fronte dell’ingerenza delle autorità nel diritto al rispetto dei beni garantito dall'articolo 1 del Protocollo n° 1. (vedi § 108).
La stessa Corte ha precisato (vedi § 109) che <
Nel successivo § 110, la Corte così conclude <<>>
Si ricorda che in base alla normativa vigente al momento dell’entrata in vigore del Decreto n. 223/2006 il ricorrente aveva conseguito il diritto a vedersi liquidare i propri onorari (ivi compresi quelli ancora da maturare fino alla definizione del giudizio), quantomeno sulla base del minimo fissato dalla tariffa che sarebbe stata vigente (nel futuro) al momento della definizione della singola procedura, senza la necessità di un preventivo patto con il cliente.
Ove il ricorrente pretendesse, oggi , all’indomani del Decreto n. 223/2006, di vincolare il suo cliente alla pattuizione di un compenso legato, quantomeno al minimo fissato dalla tariffa che sarebbe stata vigente (nel futuro) al momento della definizione della singola procedura, sarebbe , oggi , esposto al rischio della revoca del mandato che verrebbe probabilmente conferito ad un diverso avvocato che ben potrebbe accettare un compenso al di sotto della soglia minima degli onorari.
Il citato Decreto n. 223/2006, si presenta come una norma che va ad incidere ex novo su di una prassi ultra sessantennale e che rappresenta una radicale inversione (revirement) rispetto a quella che era una precedente formulazione delle norme già vigenti :
sia all’epoca dell’accettazione da parte del ricorrente-avvocato del mandato difensivo per tutte le procedure come sopra elencate davanti alle giurisdizioni nazionali, senza alcuna esigenza di pattuire alcun compenso predefinito, tra avvocato e cliente;
sia ancora alla data odierna in cui erano state già svolte parzialmente le prestazioni professionali.
Pertanto, il credito del ricorrente doveva considerarsi protetto dall'art.1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti umani.
La presente fattispecie ricorda per difetto, mutatis mutandis, quanto esaminato da Codesta Corte nell’ipotesi di una sentenza che abbia negato la distrazione ex articolo 93 del codice di procedura civile delle spese e degli onorari già maturati da un avvocato antistatario, maturati nel senso che le sue spese legali ed onorari relativi al processo di primo grado erano state già liquidate nelle rispettive sentenze e poi revocati nei successivi gradi di giudizio a seguito dell’applicazione dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell’art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) (vedi Corte Europea sentenza Ambruosi contro Italia del 19 ottobre 2000 , Ricorso n° 31227/1996).
L'emanazione come nel caso di specie di una nuova legge, in pendenza di una procedura giudiziale, rappresenta anche una violazione dell'equo processo (art. 6 della Convenzione). Parimenti, mutatis mutandis, possono applicarsi i principi espressi da Codesta Corte europea nella sentenza Scordino n. 1 c. Italia del 29 luglio 2004, confermata dalla GRANDE CAMERA sentenza del 29 marzo 2006, caso Scordino C. ITALIA (N1) Ricorso n. 36813/97, paragrafi, 126/133 in tema di equo processo.
SECONDO MOTIVO: Violazione dell’art. 6 della Convenzione ex latere del cliente dell’avvocato, con riferimento alla qualità della difesa.
Sempre nel quadro dell’art. 6 della Convenzione, l’imposizione dei minimi tariffari per gli avvocati si giustifica con il principio dell’accesso alla giustizia ed il rispetto dei diritti della difesa quali esigenze inderogabili di interesse pubblico per una buona amministrazione della giustizia. Infatti la determinazione di tariffe professionali minime costituisce il requisito “minimo” del buon funzionamento della professione di avvocato e quindi una soglia “minima” di qualità della prestazione difensiva nell’interesse del cliente davanti al giudice, perché, in difetto, vi sarebbe il serio rischio che una concorrenza accanita tra avvocati si giochi esclusivamente sul campo della concorrenza dei prezzi più bassi, il che comporterebbe un sicuro scadimento della qualità dei servizi forniti, a danno delle parti rappresentate soggette alla giurisdizione. Si pensi , peraltro, che con lo stesso Decreto n. 223/2006 sono stati addirittura aumentati i costi delle spese dovute all’Amministrazione della Giustizia, nei processi davanti ai giudici amministrativi e che permangono elevati tutti gli altri costi nei processi sia civili che penali.
Tale rischio sarebbe ancora più grave in quanto il mercato dei servizi legali è caratterizzato da un’asimmetria tra avvocati e clienti sotto il profilo dell’informazione, dato che questi ultimi non possiedono gli elementi necessari per valutare la qualità dei servizi loro forniti. Inoltre, i tempi biblici (notori a Codesta Corte) della durata delle procedure in Italia, non consentono ai clienti di valutare tempestivamente la qualità del risultato della prestazione professionale dell’avvocato se non all’esito della procedura, allorquando i guasti sono ormai divenuti irreparabili .
Vedi all’uopo anche la Risoluzione del Parlamento europeo (dell’Unione Europea) sulle professioni legali e l'interesse generale nel funzionamento dei sistemi giuridici, del 23 marzo 2006 .
Ivi si legge testualmente:<<>> omissis…
IV) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL’ART. 35 § 1 DELLA CONVENZIONE. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION. STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION.
Nel caso di specie, la sentenza interna definitiva non è ancora intervenuta, per quanto riguarda il soddisfacimento del diritto di credito del ricorrente per i suoi onorari, essendo ancora pendente il processo presupposto da cui discende il diritto del ricorrente.
Se però, la decisione interna definitiva si dovesse identificare con il Decreto n. 223/2006, in tale astratta ipotesi, il ricorrente ricorda la decisione del 6 maggio 2004 con cui la Corte europea dei Diritti Umani ha dichiarato IRRICEVIBILE il ricorso n. 66432/2001, in un caso --pilota--, Miconi c. Italia, in cui il ricorrente aveva denunciato la Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n°1 Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 4.11.1950, sul diritto al rispetto dei beni, nell’ipotesi di una legge che abbia negato la distrazione ex articolo 93 del codice di procedura civile italiano delle spese e degli onorari già maturati da un avvocato antistatario. In quel caso, la Corte ha negato quella stessa tutela che aveva riconosciuto ad un altro avvocato antistatario (caso Ambruosi c. Italia sentenza del 19.10.2000), solo per la tardività di presentazione del ricorso a Strasburgo; infatti il dies a quo della decisione interna definitiva, prevista dall’art. 35 della Convenzione è stato identificato dalla Corte non con una sentenza del giudice nazionale, ma con l’entrata in vigore di una legge.
In questo caso, la legge contestata è entrata in vigore il 05 luglio 2006, quindi –ad oggi- non sono ancora trascorsi i sei mesi quale termine di decadenza per ricorrere a Codesta Corte.
Si ricorda che l’obbligo del previo esaurimento delle vie interne di ricorso giurisdizionale, prima di poter adire la Corte di Strasburgo, di cui all’art. 35 della Convenzione europea dei Diritti Umani, è modulato in rapporto alla effettività del rimedio giurisdizionale interno, nel senso che il ricorrente a Strasburgo non è obbligato ad esperire quei rimedi (pur in ipotesi possibili, il cui esito non fosse prevedibilmente positivo per lo stesso ricorrente
V) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN’EQUA SODDISFAZIONE.
EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUETE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE. STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION.
Il ricorrente, con il presente ricorso, chiede l’accertamento di tutte le violazioni sopra illustrate ed il risarcimento del danno (materiale e morale) a carico del Governo Italiano, nella misura che il ricorrente si riserva di quantificare nel corso della presente procedura.
DANNO MATERIALE
Al momento il ricorrente non è in grado di quantificare esattamente l’entità dei danni sofferti, ma essi possono stimarsi, con riferimento al danno materiale, in misura non inferiore agli importi differenziali tra le tariffe minime che saranno vigenti al momento della definizione della singola procedura e quanto verrà liquidato effettivamente, ma prevedibilmente in pejus dal giudice nei confronti del ricorrente-avvocato.
DANNO MORALE
Con riferimento al danno morale il ricorrente reclama una somma a titolo di risarcimento dell’inevitabile contenzioso che si andrà a determinare nei confronti dei propri clienti che potrebbe condurre anche alla revoca del mandato difensivo, (in caso di accanita concorrenza sui prezzi da parte di altri avvocati) con conseguente danno all’immagine dell’odierno ricorrente-avvocato.
SPESE LEGALI
Il ricorrente richiede anche il rimborso delle spese legali per la sua difesa davanti all’odierna Corte Europea (oltre tutto quanto possa essere dovuto a titolo di imposta sulle predette somme).
VI) ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA.
AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L’AFFAIRE. STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEDINGS.
Il ricorrente non ha sottoposto il suo caso ad alcun altra autorità internazionale.
VII) ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI .
Tutti in semplice copia fotostatica:
Biglietto di cancelleria o verbale dell’ultima udienza delle cause elencate nelle premesse.
VIII) LINGUA DELLA PROCEDURA DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.
Il ricorrente chiede di essere autorizzato all’uso della sua propria lingua italiana in tutti gli scritti difensivi e nell’eventuale dibattimento davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In via subordinata, la lingua sussidiaria di lavoro può essere il francese/o l’inglese.
IX) DICHIARAZIONE:
Dichiaro in fede e con lealtà che i dati che figurano nel presente ricorso sono esatti.
Roma 11 luglio 2006
Avv. Marco Tullio Cicerone Legge 13 giugno 1942, n. 794 (in Gazz. Uff., 23 luglio, n. 172). - Onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile.
Cassazione italiana civ., Sez. II, sentenza 07/03/2003, n.3432, Soc. U.V.D. Italia C. Lacaita, in Foro It., 2003, 1, 1759, --È nullo l'accordo con il quale l'avvocato e il cliente pattuiscono l'onorario spettante al professionista in deroga ai minimi della tariffa forense--.
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8 aprile 2004, n. 127, (in Suppl. ord. n. 95, alla Gazz. Uff., 18 maggio, 2004 n. 115). - Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in 20 settembre 2002, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e stragiudiziale.
Cassazione italiana terza sez. civile sentenza 10/06/1991 n. 6557; che richiama Cassazione n. 6275/88 e Cassazione n. 2961/83.
Legge 13 giugno 1942, n. 794 (in Gazz. Uff., 23 luglio 1942, n. 172). - Onorari di avvocato [e di procuratore] per prestazioni giudiziali in materia civile Articolo 28.
Art. 633. c.p.c. Condizioni di ammissibilità.
Su domanda [c.p.c. 638] di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili [c.p.c. 639], o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente [c.p.c. 637] pronuncia ingiunzione di pagamento [c.p.c. 658] o di consegna:
omissis 2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, ……, cancellieri, ufficiali giudiziari [c.p.c. 91] o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;--
Cass. civ., Sez. II, 04/06/2001, n.7487 Ventola Michele C. Martinez, in Mass. Giur. It., 2001 --nell'opposizione--
Vedi per tutte Corte Europea dei Diritti umani , caso BUCHE? c. République Tchèque (Requête no 36541/97) sentenza del 26 novembre 2002, § 49.
mercoledì 12 luglio 2006
"il rilancio economico e sociale" secondo il Governo Prodi
Bari ha deliberato sciopero Bianco.........
lunedì 10 luglio 2006
Sciopero si o no?
All’incontri erano presenti in rappresentanza della categoria: il Cnf, l’Oua, le Camere Penali, l’Aiga, l’Uif e l’Anf.
L’audizione, durata oltre un’ora, è stata giudicata positivamente dagli avvocati. Il confronto lungo e approfondito ha visto gli interventi di numerosi parlamentari e del Presidente della Commissione Cesare Salvi.
Molte delle osservazioni e dei rilievi posti dal mondo forense sono stati considerati fondati. «Ci auguriamo – ha dichiarato Michelina Grillo, presidente dell’Oua alla fine dell’incontro – che questa attenzione si tramuti in atti concreti nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto Bersani».
Questo primo momento di dialogo non cambia, però, il percorso di protesta cominciato oggi con la prima giornata di astensione dalle udienze: «Lo sciopero continua – ha aggiunto Grillo - l’adesione è altissima, la categoria unita. Aspettiamo ora un cenno da parte del Governo». A tal proposito l’Oua ha proprio oggi chiesto un incontro con il presidente del Consiglio Romano Prodi, e con i ministri Mastella e Bersani. «La nostra disponibilità al confronto – ha concluso la presidente dell’Oua - non è mai mancata, sono gli avvocati che chiedono da anni riforme per modernizzare le professioni e il sistema giustizia, e che invocano più risorse per avere una giustizia giusta ed efficiente. Purtroppo il decreto Bersani interviene nel modo sbagliato senza andare incontro ai veri problemi del Paese».
lunedì 3 luglio 2006
SUlle TARIFFE FORENSI
A fronte di tali provvedimenti, certamente illiberali nel metodo, errati nel merito e viziati da evidenti profili di incostituzionalità, l’Avvocatura riafferma la profonda consapevolezza del proprio ruolo sociale, solennemente riconosciuto dalla Carta Costituzionale, e proclama lo stato di agitazione preannunziando forti iniziative di mobilitazione della categoria e di sensibilizzazione dei Cittadini.
A tal fine tutte le componenti dell’Avvocatura istituzionali ed associative si riuniranno in Roma il giorno 5 luglio alle ore 10,30 presso la sede del Consiglio Nazionale Forense.
L’opinione pubblica, dinanzi ad una reale rappresentazione della situazione potrà prendere consapevolezza che il mondo delle libere professioni non è un ridotto corporativo ma una grande risorsa del sistema Paese.
In particolare l’Avvocatura libera ed indipendente costituisce l’unica garanzia per l’attuazione dei diritti del Cittadino anche nei confronti di quei poteri forti che, con eccezionale tempismo, si sono immediatamente candidati a paladini della deregolamentazione e della libera concorrenza, purché riferita a interessi particolari
domenica 2 luglio 2006
Decreti visco e Bersani per il rilancio dell'economia?
Non si son curati nemmeno di ascoltare le parti interessate, e ad oggi sono pubblicati solo i loro commenti disponibili in formato pdf ai link che seguono:
http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti_ministeri/bersani_def.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti_ministeri/visco.pdf
Bersani è ministro dello sviluppo economico
e Visco Vice Ministro per l'economia
DOmani tutti più ricchi................
lunedì 26 giugno 2006
Mondiali di Calcio
A domani.
venerdì 23 giugno 2006
realtà forense
Poichè è necessario conoscere anche l'opinione dei lettori, vi invito tutti a scrivermi su realtaforense@gmail.com per dirmi cosa ne pensate, cosa vi piace così come è adesso e cosa vorreste di diverso.
Le vostre aspettative non saranno deluse.
A presto
Il responsabile
giovedì 15 giugno 2006
ancora sugli esami di avvocato
innanzitutto, sento il dovere di ringraziare L’ Avv. Michele Orsogna (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera), L’Francesco Celentano (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia), L’Avv. Francesco Tedeschi (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani) e Marco Magrone (Webstudio) per la tempestiva pubblicazione dei dati sui siti istituzionali dei ns. Ordini.
Avete tutti dato un raro saggio di efficienza meridionale !
Con l’occasione, ritengo opportuno comunicare a tutti Voi alcune notizie sul prosieguo dell’attività della Commissione che potrebbero esser utile pubblicate sui siti, ove ritenute d’interesse:
Ø L’elenco dei candidati ammessi all’orale, stilato nella seduta di mercoledì 14/06/2006 e già pubblicato sui siti internet www.ordineavvocati.bari.it www.ordineavvocatilucera.it www.ordineavvocatifoggia.it www.ordineavvocatitrani.it, nonché affisso in bacheca con la dicitura “Elenco Provvisorio” nella stessa occasione, deve intendersi quale vero e proprio elenco definitivo dei candidati ammessi all’orale, poiché l’unica ragione di tale diffusione in via provvisoria sta ne fatto che, l’elenco in parola è stato diffuso prima ancora della chiusura del relativo verbale della Commissione di Esami che doveva essere integrato degli ulteriori adempimenti di legge (estrazione della lettera per stilare il calendario degli orali, annotazioni sulle varie operazioni di verifica svolte ecc.).
Si conferma che i punteggi dei candidati non ammessi agli orali potranno essere conosciuti esclusivamente dai diretti interessati da lunedì 19 giugno 2006 presso la Segreteria della Commissione di Esami di Avvocato presso la Corte D’appello Di Bari, ragion per cui è inutile ingolfare l’ufficio prima di tale data con richieste che non possono essere evase (visione dei motivi di non ammissione agli orali, richieste di copia degli elaborati ecc.).
Ø Sotto altro profilo, si comunica che la lettera estratta per il calendario delle prove orali è la “G” ma, poiché i candidati verranno distribuiti tra le varie sottocommissioni in rigoroso ordine alfabetico, potrebbe ben capitare che un candidato ad es. col cognome che inizi per “E” si ritrovi ad essere il primo esaminato della prima seduta della sua Sottocommissione esaminatrice.
Ø I Presidenti delle nove sottocommissioni fisseranno, in via autonoma, il calendario delle prove Orali, sia per l’appello ordinario, che per il pre appello (è presumibilmente che quet’ultimo si terrà nell’ultima decade del mese di luglio 2006, mentre quello ordinario verrà distribuito tra settembre e novembre 2006, con completamento delle operazioni prima della scadenza del termine di presentazione della domanda per i prossimi esami di abilitazione).
Ø Tutti i candidati ammessi all’orale riceveranno, in tempi ragionevolmente brevi, comunicazione scritta con indicazione della data in cui dovranno sostenere la prova orale nonché di quella fissata dalla propria Sottocommissione per il pre appello.
Ø Per sostenere l’esame orale in pre appello è necessaria apposita istanza scritta da indirizzare al Presidente della Sottocommissione di appartenenza, personalmente sottoscritta dall’interessato.
Ø Parimenti, per richiedere copia degli elaborati afferenti candidati non ammessi all’orale, è necessaria apposita istanza scritta personalmente sottoscritta dal candidato interessato da depositare presso la Commissione di Esami di Avvocato presso la Corte D’appello Di Bari.
Cordiali saluti.
Avv. Riccardo M. Riccardi
1^ Sottocommissione Esami Avvocato 2005
presso Corte D’Appello di Bari
(ringraziamo l'avv. Riccardi per la dimenticanza del Sindacato e di Realtà Forense)
GSB
mercoledì 14 giugno 2006
elenco ammessi all'orale
Si precisa che i dati vengono pubblicati senza alcuna elaborazione così come sono stati forniti dalla commissione.
Non si assume nessuna responsabilità sulla corrispondenza degli stessi e che l'unico elenco valido a tutti gli effetti di legge è quello pubblicato dalla Corte di Appello negli appositi spazi.
Il Garante ha chiarito con il parere n. che i nomi degli ammessi sono pubblici.
praticanti avvocati
eami ammissione albo avvocati
Restate connessi
martedì 13 giugno 2006
Manifesti
A breve si dovrà tornare alle urne per integrare un posto nel Consiglio, liberatosi per le dimissioni dell'unico eletto dagli avvocati in primo turno con oltre il 50% dei voti avv. Dinnella, già Presidente Uscente.
L'Aiga nel suo spirito di partecipazione democratica ha espresso una propria posizione stampando un manifesto e affiggendolo nel palazzo.
Nella notte tra il 7 e l'8 giugno TUTTI I manifesti sono stati ritrovati strappati.
A nome di tutti gli avvocati lettori di questo sito web mi sento di proporre ed offrire le mi escuse per lo scellerato comportamento, spero causato dalla superficialità di qualche buontempone. Mi auguro che simili esperienze non debbano MAI PIU' accadere in un Palazzo dedicato alla Giustizia dove dovrebbe sempre esserci il diritto di esprimere le opinioni, più o meno condivisibili ma pur sempre libere.
Invito TUTTI gli organi preposti ad adempiere ad un più completo controllo dell'ordine pubblico, e a reprimere con forza e con vigore qualsiasi atteggiamento diretto a limitare la libertà di espressione
Ancora sugli esami
Per quel che riguarda la procedura di identificazione degli elaborati scritti e di attribuzione dei punteggi, si precisa che ad oggi lunedì 12 giugno 2006 gli elaborati non sono ancora pervenuti alla Segreteria della Commissione di Esami di Avvocato presso la Corte D’appello Di Bari, e che gli stessi perverranno in tempo utile per la seduta già convocata per mercoledì 14 giugno p.v..
Nella seduta in questione si procederà alla identificazione di tutti gli elaborati mediante apertura delle relative buste.
L’elenco dei candidati ammessi all’orale sarà stilato al termine della seduta di mercoledì 14 giugno 2006 e immediatamente pubblicato sul sito internet www.ordineavvocati.bari.it e degli altri soggetti istituzionali e/o associativi forensi interessati (se non ce lo vietano anche su www.realtaforense.it ndr)(presumibilmente nella tarda serata)
Come previsto dalla legge, l’elenco ufficiale dei candidati ammessi all’orale sarà affisso nella bacheca della Corte D’appello Di Bari ma, per motivi d’ordine pratico, tanto avverrà non prima giovedì 15 giugno 2006.
Si precisa che tale elenco conterrà esclusivamente i nominativi dei candidati che hanno superato la prova scritta, ragion per cui i candidati che non hanno superato la prova sono tutti coloro che non compariranno in detto elenco.
I punteggi dei candidati non ammessi potranno essere conosciuti esclusivamente dai diretti interessati da lunedì 19 giugno 2006 presso la Segreteria della Commissione di Esami di Avvocato presso la Corte D’appello Di Bari.
Cordiali saluti.
Avv. Riccardo M. Riccardi
1^ Sottocommissione Esami Avvocato 2005
presso Corte D’Appello di Bari
lunedì 12 giugno 2006
Esami ammissione all'albo degli Avvvocati
martedì 6 giugno 2006
Aaa cercasi praticanti
Lo sportello di contatto creato dal sindacato, tra praticanti avvocati ed avvocati langue. Infatti non vi sono piu' " praticanti da piazzare" . Strano ma vero visto che si ritiene che il numero dei praticanti in cerca di una giusta collocazione sono tanti.
lunedì 5 giugno 2006
mercoledì 10 maggio 2006
elezioni consiglieri nazionali ANF
....... Alle ore 13,00 terminano le operazioni di voto e si procede allo spoglio.
All'esito vengono proclamati eletti quali consiglieri nazionali A.N.F. i colleghi:
BARILE PASQUALE
BONASIA NICOLA
DI FLORIO MASSIMO CORRADO
LETTINI TERESA
LIBERTI LUIGI JR ................