martedì 8 agosto 2006

DPS Gratis grazie all'avv. Condello

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Avv. Giuseppe Santo Barile

Agenzia delle Entrate chiarimenti sul dl 223/06

Circolare n. 28 del 04.08.2006

Oggetto: Decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006

7 OBBLIGHI CONTABILI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (ART. 35, COMMA 12 E 12-BIS)L'articolo 35, comma 12, del decreto introduce modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli esercenti arti e professioni.

Più precisamente, come chiarito anche dalla relazione di accompagnamento al citato decreto, le nuove regole impongono i seguenti obblighi contabili:- i contribuenti esercenti arti e professioni devono tenere uno o più conti correnti bancari o postali utilizzati per la gestione dell'attività professionale. Tali conti devono essere utilizzati per compiere prelevamenti per il pagamento delle spese sostenute e per far affluire obbligatoriamente i compensi riscossi nell'esercizio della funzione professionale (nuovo comma 3 dell'articolo 19 del DPR n. 600 del 1973);- i compensi devono essere riscossi solo mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti, fatta eccezione per somme unitarie inferiori a 100 euro (nuovo comma 4 dell'articolo 19 del DPR n. 600. del 1973).In merito al limite dei 100 euro, si segnala che, il comma 12-bis, dell'articolo 35 in commento, inserito dal Senato in sede di conversione del provvedimento, prevede che detto limite si applichi solo a partire dal 1 luglio 2008.Dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sino al 30 giugno 2007 il limite al di sotto del quale i compensi possono essere incassati in contanti è fissato in 1000 euro.Per il periodo compreso tra il 1 luglio 2007 e il 30 giugno 2008, infine, il limite è stabilito in 500 euro.Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto, è da ritenere che l'obbligo di riscuotere i compensi in argomento mediante strumenti finanziari "tracciabili", nei limiti appena richiamati, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione. Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione in commento, si fa presente che gli strumenti finanziari utilizzabili per la riscossione dei compensi conseguiti nell'esercizio dell'attività professionale sono quelli appositamente individuati dall'articolo 35, comma 12, ovvero:- gli assegni non trasferibili;- i bonifici;- le altre modalità di pagamento bancario o postale;- i sistemi di pagamento elettronico.Per quanto attiene, invece, all'ambito soggettivo di applicazione della norma, si fa presente che i soggetti obbligati a tenere uno o più conti bancari o postali sono quelli di cui al primo comma dell'articolo 19 del DPR n. 600 del 1973, ovvero "Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13...".L'articolo 13 del DPR n. 600 del 1973 fa riferimento alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'articolo 53, commi primo e secondo del TUIR, e alle società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'articolo 5, lettera c), del TUIR.I conti correnti bancari o postali, da tenere obbligatoriamente sia per il prelievo di somme finalizzate al pagamento delle spese sostenute sia per il versamento dei compensi riscossi, non necessariamente devono essere "dedicati" esclusivamente all'attività professionale, ma possono eventualmente essere utilizzati anche per operazioni non afferenti l'esercizio dell'arte o della professione. Né la eventuale annotazione nei conti di operazioni riconducibili nella sfera familiare o extra - professionale è di ostacolo alla corretta applicazione della norma di cui all'articolo 32, primo comma, n. 2), del DPR n. 600 del 1973, secondo cui anche i "prelevamenti" dai predetti conti sono presi a base della rettifica come "compensi" qualora il contribuente non dimostri che gli stessi non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito.Invero, i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall'onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all'entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra - professionale.

avv. Giuseppe Santo Barile

lunedì 7 agosto 2006

spetta esclusivamente alla Corte costituzionale il Giudizio di Legittimità

Ancora un buco nell'acqua la difesa dell'avvocatura dalla scure governativa, ad onta delle richieste della classe forense, il Presidente sbatte la porta in faccia all'Organismo Unitario della Avvocatura, in nome della Costituzione....
Il Presidente della Repubblica, sen. Giorgio Napolitano, ha risposto al documento inviato dall’Oua nel quale si avanzavano dubbi di costituzionalità sul decreto Bersani (Dl 223/2006).
Il Presidente ha informato l’Oua di aver attentamente valutato le tesi avanzate ma di aver ritenuto che non vi fossero i presupposti richiesti dalla Costituzione, né per la mancata promulgazione del decreto legge né per il rinvio alle Camere della legge di conversione.
Nella lettera inviata dal Quirinale si sottolinea come il giudizio definitivo sulla legittimità costituzionale delle norme, nonché sui procedimenti attraverso i quali sono state introdotte nel nostro ordinamento, spetta esclusivamente alla Corte costituzionale.
Michelina Grillo, presidente Oua: «Ringraziamo il Presidente della Repubblica per la sensibilità dimostrata nei confronti delle richieste dell’avvocatura. In particolare, sottolineiamo come il Capo dello Stato abbia ribadito la necessità di prevedere ulteriori approfondimenti e sedi di confronto pacato per assicurare una corretta interpretazione e attuazione delle disposizioni più controverse. Non possiamo che fare nostro il messaggio inviatoci dal Presidente della Repubblica, con l’auspicio che anche il governo mostri attenzione alle parole del Capo dello Stato e instauri un dialogo finora mai attuato nei confronti dell’avvocatura».