mercoledì 8 febbraio 2006

risultato elezioni 2006-2007 del COMITATO PARI OPPORTUNITA'

ORDINE AVVOCATI DI BARI

COMITATO PARI OPPORTUNITA?

Risultati delle elezioni 2006 ?2007

 

 

 

1

Roselli Antonella Ida

 1.069

 

 

2

Tinto Clemi

    875

 

 

3

De Siati Roberta

    773

 

 

4

Morea Ilaria

    584

 

 

5

Violante Paola

    558

 

 

6

Sodano Rosanna

    555

 

 

7

Berlingerio Gianna Elisa

    554

 

 

8

Brunetti Giovanna

    544

 

 

9

Mantegazza Olga

    529

 

 

10

Moretti Marida

    527

 

 

11

Di Cagno Katia

    499

 

 

12

Taranto Cinzia

    453

 

 

13

Maggiolino Marialuisa

    425

 

 

14

Massari Valeria

    417

 

 

15

Lacatena Pasqua

    397

 

 

16

Chieco Rosa Teresa

    396

 

 

17

Saracino Anna Maria Assunta

    372

 

 

18

Nitti Maria Gabriella

    371

 

 

19

Venafra Raffaella

    360

 

 

20

D?Errico Marialuigia

    352

 

 

21

Liberti Rosangela

    302

 

 

22

Colapietro Chiara

    294

 

 

23

De Giosa Giulia

    290

 

 

24

D?Alessandro Antonia

    279

 

 

25

Giampetruzzi Francesca

    256

 

 

26

Campanale Claudia Antonella

    193

 

 

27

Rossini Tamara Maria Gabriella

    170

 

 

 

 

Sono stati eletti gli avvocati Gianna Elisa Berlingerio, Giovanna Brunetti, Roberta De Siati, Katia Di Cagno, Olga Mantegazza, Ilaria Morea, Marida Moretti, Antonella Ida Roselli, Rosanna Sodano, Cinzia Taranto, Clemi Tinto, Paola Violante.

 

 

Il Comitato si insedierà dopo la designazione dei tre componenti (due avvocati ed un praticante) da parte del Consiglio dell?Ordine.

giovedì 19 gennaio 2006

speciale elezioni forensi 2006

Nello Speciale elezioni potete leggere i risultati delle elezioni del 2004 e in tempo reale potrete seguire lo spoglio anche digitando direttamente www.realtaforense.it/elezioni

martedì 17 gennaio 2006

rinvii dr.ssa Angarano

Il Presidente della Terza Sezione Civile, rilevato che il giudice dr. Rosanna Angarano, è in congedo per maternità dispone che a far data dal 12.1.2006 al 8.6.2006 le udienze ordinarie già fissate del giovedì saranno tenute dal G.O.T. DE GIOVANNI nell'autla E, 5° piano. Le udienze straordinarie già fissate del martedì saranno tenute dal G.O.T. DE GIOVANNI aula E, 5° piano secondo il seguente calendario

Provenienza

Rinvio

Martedì 17.1.2006

Giovedì 19.1.2006

Martedì 31.1.2006

Giovedì 2.nell'aula.2006

Martedì 14.2.2006

Giovedì 16.2.2006

Martedì 28.2.2006

Giovedì 2.3.2006

Martedì 14.3.2006

Giovedì 16.3.2006

Martedì 28.3.2006

Giovedì 30.3.2006

Martedì 11.4.2006

Giovedì 13.4.2006

Martedì 2.5.2006

Giovedì 4.5.2006

Martedì 16.5.2006

Giovedì 18.5.2006

Martedì 30.5.2006

Giovedì 1.6.2006

 

 

venerdì 13 gennaio 2006

IL TERZO? CHIAMATEVELO IN STUDIO!

Adite, adite!!! (… i Giudici di Pace! Ed ecco ciò che può capitarVi).
No non è una battuta, bensì la dichiarazione di un Giudice di Pace di Bari (dott.ssa Devitofrancesco) in seguito alla richiesta delle parti di un giudizio, di chiamare in causa un terzo.
Il fatto: prima udienza. La parte convenuta si costituisce con comparsa con istanza di spostamento di prima udienza, per la chiamata in causa di terzo ex artt. 106-269 cpc.
Parte attrice è interessata alla chiamata del medesimo, sebbene per essere da questi manlevata ovviamente per differenti ragioni. Ad entrambe le parti del giudizio quindi, non interessa chi delle due venga autorizzata, poiché l’importante è chiamare in causa questo soggetto. Il Giudice, ascoltate le richieste, decide che la convenuta non dovrebbe chiamare in causa tale terzo perché nella fattispecie, solo l’attrice dovrebbe formulare tale richiesta e comunque, rivolgendosi alla prima così esclama: “No, Voi non dovete essere interessati alla chiamata. Deve esserlo l’attrice. Quindi Voi, se proprio volete, questo terzo chiamatevelo in studio!”.
Allibita la cancelliera, neutra l’attrice, sconcertata la convenuta, … “pervertita” la praticante di questa! A chi rivolgersi, poi, per domandare i danni da sconvolgimento dell’esercizio della pratica forense?!?
E soprattutto, questa neo - nata Giurisprudenza riguardante la “chiamata in studio”, sancisce anche l’obbligo del procuratore di offrire al terzo “chiamato”, the e pasticcini o l’aperitivo, tenendo presente l’orario della chiamata stessa?!?
avv. Vittorianna Manzari

lunedì 5 dicembre 2005

Il Garante sul Consenso informato .......

Comunicato del Garante sul Consenso informato a seguito del "caso Telepass"

-Trattamento dei dati personali - Da rifare i modelli per la prestazione del consenso alla trattazione dei dati personali telepass

Viola il principio di finalita'; disposto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali la scelta operata dalla Societa'; autostrade di raccogliere il consenso per finalita'; di marketing all'atto della registrazione al servizio Telepass: l'autorizzazione del sottoscrittore all'invio di materiale pubblicitario sia da parte della stessa societa'; che di terzi, inserita all'interno delle condizioni generali del contratto, confligge infatti con il principio secondo cui i clienti devono poter essere messi nella possibilita'; di esprimere consapevolmente le proprie scelte e poter autorizzare ogni singolo uso dei loro dati. Sulla base di tali motivazioni il Garante della privacy ha prescritto alla Societa'; autostrade l'adozione di misure per conformarsi alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali, fra cui la predisposizione di una nuova modulistica per la raccolta del consenso dell'utente.
(Comunicato stampa Garante per la protezione dei dati personali 01/12/2005)
(Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 03/11/2005)

martedì 22 novembre 2005

Normativa regionale e libere professioni la Consulta si pronuncia

-Professioni - Illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50 (Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali), in riferimento agli articoli 33 e 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione, la Corte Costituzionale si è pronunciata dichiarando l'illegittimità costituzionale degli articoli citati, nonché delle restanti disposizioni della medesima legge.
(Corte Costituzionale Sentenza 03/11/2005, n. 405)

giovedì 17 novembre 2005

Posta elettronica certificata

Posta elettronica certificata - Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 02/11/2005, G.U. 15/11/2005, n. 266
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata.

lunedì 14 novembre 2005

responsabilità disciplinare del magistrato

Le sezioni unite si pronunciano in tema di responsabilità del Magistrato in relazione al ritardo nel deposito delle sentenze, confermando la decisione del CSM e rigettando il ricorso del magistrato.

convegno Privacy

Centro Studi di Informatica Giuridica
organizza il seminario

I crimini informatici e l’acquisizione digitale della prova nel processo penale aspetti investigativi e strategie di difesa
Roma venerdì 2 dicembre 2005
Ripetta - Sala Bernini -Via di Ripetta, 231 Roma.
il programma è nel link

giovedì 10 novembre 2005

Ricevo dall'avv. Giancarlo Russo Frattasi e pubblico volentieri

Riandando col pensiero al Congresso Nazionale Forense di Palermo (ottobre 2003) mi è tornato in mente il dialogo tra il celebre maggiordomo Jeeves ed il giovane aristocratico che si giovava delle sue geniali prestazioni lavorative. A questi, che si era fatto confezionare un vestito secondo i dettami dell?ultima moda, Jeeves aveva fatto capire, in maniera discreta ma ferma, la propria totale disapprovazione; e quando il giovane, piccato, gli aveva replicato che molti suoi amici gli avevano chiesto l?indirizzo del suo sarto, il maggiordomo aveva risposto: ?certo per evitarlo, signore?.
Ebbene, lo svolgimento del Congresso di Palermo merita di essere costatemente richiamato alla memoria, ma appunto al solo scopo di evitare di farne un altro simile; perché l?unico suo aspetto positivo, a modesto giudizio di chi scrive, è costituito dalla ospitalità, come sempre calda ed affettuosa, dei colleghi siciliani ai quali va rinnovato il più sincero ringraziamento. Quanto al resto, sarebbe bello tacerne, se non se ne imponesse invece l?analisi al fine sopra precisato.
Diciamolo chiaramente: così com?è oggi il Congresso non serve a niente, o meglio serve a chi voglia gestire la rappresentanza dell?Avvocatura secondo il proprio assoluto arbitrio (magari illuminato, magari brillantemente manageriale), ma senza l?intralcio ed il fastidio procurato da un dibattito, un contributo dialettico, una deliberazione assembleare appena diversa da una proclamazione di princìpi tanto generici da poter essere condivisi da tutti.
Perché il Congresso serva soltanto a rinsaldare il potere di chi già ce l?ha, il metodo è collaudato:
1)-si dà al Congresso una titolazione generica ed amplissima, tipo ?brevi cenni sull?universo?, tale da poter comprendere e giustificare relazioni ed interventi sui temi più disparati;
2)-si programmano le sessioni di lavoro, distribuendole nell?ambito dei tre giorni di (teorica) durata del Congresso, di modo che a ciascuna sessione tocchi discutere contemporaneamente, nello spazio di una mattinata o di un pomeriggio, tre o quattro argomenti, ciascuno dei quali richiederebbe ?per essere adeguatamente approfondito- almeno una settimana di intenso lavoro;
3)-si fa in modo che su ciascun argomento parlino i relatori (i quali normalmente non possono che richiamare e ribadire il contenuto delle rispettive relazioni, già stampate e distribuite), così utilizzando il 90% del tempo disponibile;
4)-si invitano molti uomini politici, esponenti del Governo o del Parlamento, che illustrino l?attività già compiuta e quella che intendono compiere sui temi della giustizia; e li si fa parlare tutti, senza interruzioni o limitazioni di tempo, che sarebbero scortesi nei confronti di ospiti di riguardo;
5)-si fa in modo che, contemporaneamente allo svolgimento degli interventi, la maggior parte dei delegati sia fuori aula perché impegnata dal contemporaneo svolgimento delle riunioni indette dalle rispettive associazioni di riferimento (ANF, Camere Civili, Aiga, ecc.), dalle delegazioni di appartenenza (circondariale e poi distrettuale), ed infine dalla votazione dei componenti OUA;
6)-al termine degli interventi, si evita ogni discussione (e tanto più ogni votazione) sulle mozioni presentate dai vari congressisti; e si compila un unico documento finale che riassuma, in termini quanto più possibile anodini, le conclusioni delle relazioni, con qualche piccola integrazione tratta dalle mozioni di cui sopra, quando non sia possibile eliminarle tutte inserendole nel limbo delle ?raccomandazioni? (sorta di triangolo delle Bermude in cui esse spariscono per sempre);
7)-si sottopone alla assemblea finale tale prolisso e generico documento (in gergo chiamato ?polpettone?) allo scadere dell?ultimo quarto d?ora del Congresso, evitando in particolare che si debba votare su documenti di contenuto alternativo, il che imporrebbe una scelta, e quindi una riflessione (fomentatrice di ulteriori interventi e dichiarazioni di voto) incompatibile con le esigenze della imminente partenza;
8)-ci si assicura che, al momento della votazione, l?assemblea sia sufficientemente esasperata, e desideri solo andarsi a fare una doccia e vestirsi per la cena di gala; si dà quindi spazio, per gli ultimi interventi, a colleghi affettuosamente noti come ?pazzi? (e che tali non sono affatto) in quanto affezionati maniacalmente a proprie teorie notoriamente superate dalla realtà storica e già ripetutamente bocciate in varie precedenti occasioni;
9)-si chiede quindi ai delegati se desiderano che si legga il documento prima di votarlo; si ottiene il previsto boato di ?nooo?; si assiste sorridendo all?uscita in massa dei delegati che agitano a mani alzate il foglietto verde in segno di voto favorevole;
10)-si fa dirigere il tutto da Maurizio De Tilla, invitandolo a sdrammatizzare l?atmosfera attraverso frequenti battute in napoletano, intervallate da comunicazioni relative a brillanti e benefiche iniziative assunte dalla Cassa di Previdenza, e da domande dirette a sollecitare l?attenzione critica degli ascoltatori (tipo: ?volete burro o cannoni??).
A questo punto il Congresso è brillantemente riuscito, secondo il punto di vista degli Organizzatori, del tutto irrilevante essendo la sensazione ?diametralmente opposta- di chi si aspettava magari che dai lavori emergesse una qualsiasi linea condivisa di politica giudiziaria, o almeno di politica forense. Quest?ultima continuerà ad essere gestita ?in maniera magari illuminata, ma certamente impropria- dagli organi istituzionali dell?avvocatura (Consigli degli Ordini e CNF, e perfino dalla Cassa Previdenza), spesso in disaccordo con le Associazioni di categoria (a loro volta configgenti l?una con l?altra), e comunque sempre scontando la mancanza di legittimazione e di autorevolezza che sole potrebbero derivare dal mandato di una assise generale della professione.
Terminata la parte facile (la critica), andrebbe affrontata la parte difficile: cioè la proposta. Scartate quelle di tipo radicale, ma irrealizzabili, come ?mangiare da piccoli gli aspiranti avvocati? (solo i comunisti vi sarebbero riusciti, ma si tratta di diceria storicamente non dimostrata), il discorso torna necessariamente al rapporto tra il Congresso Forense e l?OUA.
Nella visione utopistica di quei pochi disgraziati che hanno speso anni della loro vita per creare l?OUA, il Congresso Forense avrebbe dovuto costituire il coronamento del lavoro biennale svolto dal medesimo Organismo Unitario, oltre che la sede deputata al rinnovamento dei suoi componenti per il successivo biennio. In altre parole, il Congresso avrebbe dovuto consentire la verifica e la approvazione (o la eventuale sconfessione) della attività dell?OUA; ed al tempo stesso risolvere, attraverso la votazione, i nodi decisionali emersi attraverso la attività di studio e di approfondimento effettuata dall?Organismo Rappresentativo, sulla scorta delle proposte espresse dalle varie Associazioni o dai singoli Avvocati.
In altre parole, l?OUA avrebbe dovuto essere il crogiuolo dal quale, approfondite e discusse le varie proposte di politica forense, dovessero poi emergere le tesi da sottoporre al Congresso; e quest?ultimo avrebbe dovuto costituire la sede destinata alle scelte finali tra le varie possibili alternative, e quindi alla emersione di una linea politica condivisa dalla intera Avvocatura.
Ciò avrebbe evidentemente richiesto che il Congresso fosse organizzato dall?OUA, quanto meno limitatamente alle tesi da sottoporre a votazione; cosa verificatasi solo nei primi anni, e poi resa impossibile dalla contraria volontà degli Ordini, dalla cui ?generosità? dipende l?esistenza stessa dell?OUA, in mancanza di una norma che imponga loro di finanziare regolarmente l?Organismo Unitario.
In conclusione: oggi il Congresso non serve all?OUA, l?OUA non serve al Congresso, ed entrambi non servono all?Avvocatura, o quanto meno servono infinitamente meno di quanto avrebbero potuto, e dovuto, nelle intenzioni dei padri fondatori (uso iniziali minuscole, per modestia, in quanto mi ritengo uno di essi).
Una sola proposta mi sembra di poter rivolgere agli organizzatori: se il Congresso Nazionale Forense deve rimanere come è, ampliamone almeno la parte ludico-turistica: quella non delude mai.
Amaramente vostro
Giancarlo Russo Frattasi

Congresso OUA mozione del delegato avv. Giuseppe Chiaia Noya

Premesso che:
le principali difficoltà operative dell’OUA rinvengono, soprattutto, dalla mancanza di rappresentatività assoluta dovuta alla mancata adesione di alcune associazioni, tra cui l’Unione delle Camere Penali e l’AIGA.
Appare, quindi, indispensabile ricondurre all’unità le varie associazioni forensi che si occupano di politica giudiziaria.
A tal fine, poiché è impensabile, salvo che non intervenga una legge idonea, obbligare tutte le associazioni di categoria a confluire nell’OUA ed a rispettarne le decisioni, l’unico rimedio potrebbe essere quello di offrire a tutte le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale (come indicate nella mozione 2) una quota di delegati al Congresso e di rappresentanti in Assemblea (in proporzione al numero degli iscritti) ed eventualmente una delega per i singoli settori (ad esempio il penale alle Camere Penali) in cambio dell’adesione all’OUA e dell’obbligo di ottemperanza ed accettazione dei deliberati.
In tal senso, andrebbero modificati gli artt. 3 e 7 dello statuto, nonché 1 e 3 della mozione 1 e la mozione 2, come segue:
Art. 3
Il Congresso è costituito:
dai Presidenti dei Consigli dell’Ordine;
dai delegati eletti da ciascun Ordine, in misura di un delegato per ogni duecento iscritti all’albo od elenco annesso, o frazione superiore a cento;
dai delegati eletti su base nazionale da ciascuna associazione forense maggiormente rappresentativa sul piano nazionale aderente all’OUA, in misura di un delegato per ogni duecento iscritti all’associazione, o frazione superiore a cento.
Art. 7
L’assemblea dell’Organismo unitario è composta da:
due rappresentanti per ciascun Distretto giudiziario sino a 3.000 (tremila) iscritti agli albi ed elenchi annessi degli Ordini aventi sede nel distretto nonché iscritti alla cassa di previdenza e da un ulteriore rappresentante per ogni successivi 3.000 (tremila) iscritti o frazione superiore a 1.500 (millecinquecento);
due rappresentanti eletti su base nazionale da ciascuna associazione forense maggiormente rappresentativa sul piano nazionale aderente all’OUA per ogni 3.000 (tremila) iscritti all’associazione e da un ulteriore rappresentante per ogni successivi 3.000 (tremila) iscritti o frazione superiore a 1.500 (millecinquecento).
Art. 10 bis (a cui andrà data una nuova numerazione)
Sono riconosciute, allo stato e con riserva di ulteriori deliberazioni congressuali, modificative o aggiuntive, come associazioni forensi maggiormente rappresentative sul piano nazionale aderenti all’OUA, le seguenti:
……..
Tali associazioni, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aderire all’OUA e si impegnano a rispettare le deliberazioni del Congresso Nazionale Forense e dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, nonché dei loro Organi.

Il delegato
Giuseppe Chiaia Noya

mercoledì 9 novembre 2005

ritardo nel rilascio di immobile locato

La sentenza n. 19139/05, qui consultabile, sancisce il principio secondo cui il locatore ha la facoltà ma non l'obbligo di porre in esecuzione anche contro il terzo occupante il titolo esecutivo ottenuto contro il conduttore, in quanto l'ordinaria diligenza richiestagli dall'art. 1227, 2 comma c.c. per evitare un suo concorso nella produzione del danno, non implica l'obbligo di compiere attività gravose o rischiose come la proposizione di un'azione di cognizione o esecutiva per ottenere il rilascio della cosa locata.
La fattispecie è singolare. Il proprietario di uno stabile con più unità abitative lo concede in locazione al Comune il quale stipula dei contratti di comodato gratuito ed a durata illimitata con diverse famiglie di sfollati senzatetto. Anni dopo, il proprietario, alla scadenza del contratto di locazione e conseguente estinzione dei contratti di comodato in quanto contratti derivati dal rapporto locatizio, ottiene convalida di sfratto di tali appartamenti e agisce giudizialmente nei confronti del Comune per il mancato rilascio degli immobili e per i danni da tardiva restituzione dei beni locati. L'Ente attivatosi all'inizio con delle infruttuose diffide affinché i senzatetto lasciassero gli appartamenti, a seguito di una erronea sentenza del giudice di merito, ritiene di avere adempiuto completamente ai propri obblighi e di non essere più tenuto ad alcunché nei confronti del proprietario. Al contrario, la Cassazione, contraddicendo il giudice di merito, riconosce in capo al Comune una responsabilità per ritardata riconsegna del bene escludendo, al contempo, che il proprietario fosse giuridicamente obbligato ad agire esecutivamente e direttamente nei confronti dei comodatari.

martedì 1 novembre 2005

note iscrizione a ruolo con codice a barre

SI ricorda che da poco tempo in Cancelleria del Tribunale di Bari è possibile iscrivere le cause a ruolo anche con modelli automatizzati.
Attualmente l'unico programma approvato dal Ministero è quello disponibile sul sito web al link quì sopra.
E' molto più veloce l'iscrizione con il modello stampato in modalità codice a Barre ed è efficace anche per le iscrizioni presso la Corte di Appello.
Si rammenta che è utile stampare i due moduli, quello in chiaro e quello con i codici, onde poter verificare otticamente eventuali errori.

domenica 16 ottobre 2005

risultati elezione delegati Congresso OUA

Pubblichiamo l'elenco dei delegati al Congresso OUA che si terrà in prima sessione a Milano dal 10 al 13 novembre 2005.