mercoledì 8 marzo 2006

Fw: rinvii Giudice di Pace di Modugno

 
----- Original Message -----
From: sindacato
Sent: Tuesday, March 07, 2006 12:00 PM
Subject: rinvii Giudice di Pace di Modugno

RINVII Udienze del Giudice di Pace avv. V. SQUICCIARINI

 

Martedì 7/3/06                                                                  rinviata al 09/03/06

Mercoledì 08/03/06                                                           rinviata al 06/04/06

Martedì 14/03/06                                                              rinviata al 23/03/06

Martedì 21/03/06                                                              rinviata al 30/03/06

Martedì 28/03/06                                                              rinviata al 11/04/06

Mercoledì 29/03/06                                                          rinviata al 13/04/06

 

RINVII Udienze del Giudice di Pace  avv. Cavone

 

Mercoledì 15/02/06                                                           rinviata al 17/05/06

Mercoledì 01/03/06                                                           rinviata al 06/03/06

Venerdì 03/03/06                                                              rinviata al 10/03/26

Lunedì 13/03/06                                                                rinviata al 20/03/06

Venerdì 17/03/06                                                              rinviata al 27/03/06

Venerdì 24/03/06                                                              rinviata al 19/04/06

Mercoledì 29/03/06                                                          rinviata al 03/04/06

Venerdì 31/03/06                                                               rinviata al 24/04/06

martedì 7 marzo 2006

assemblea sindacato

L?ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ISCRITTI

 

E' convocata, presso la sala consiliare dell?Ordine degli Avvocati, l'assemblea straordinaria degli iscritti per il giorno 7 marzo 2006 alle ore 8.00 alle ore 8.00 in prima convocazione e per il giorno 8 marzo 2006 alle ore 13.00  in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

 1.      Comunicazione in ordine al Congresso      ANF che si terrà a Bologna dal 30.03 al 02.04.2006

2.      Elezione delegati al Congresso ANF

3.      Varie ed eventuali

 

 

Bari, 24 febbraio 2006

 

Il Consiglio Direttivo

 

venerdì 3 marzo 2006

Sinistri stradali

Il possessore è parificato al proprietario nel diritto ad ottenere il risarcimento da sinistro stradale
Cassazione - Sezione terza civile - sentenza 21 dicembre 2005-23febbraio 2006, n. 4003 03/03/2006
Con unico motivo il Ciccarelli eccepisce violazione degliarticoli 1140, 1168, 2043 e 2054 del Cc assumendo che erroneamente il GdPnon lo ha ritenuto legittimato ad agire per ottenere il risarcimento deldanno relativo all'auto danneggiata. Il ricorso è manifestamente fondato e, quindi, meritevole diaccoglimento. La sentenza impugnata ha respinto la domanda sul presupposto chespetti soltanto al proprietario dell'auto danneggiata in un sinistrostradale la legittimazione ad agire per ottenere il risarcimento delrelativo danno. Questa affermazione si pone in contrasto con i principiinformativi della materia risarcitoria e, quindi, è censurabile in sede dilegittimità anche nell'ipotesi di pronuncia secondo equità. Questa stessa sezione già in passato (Cassazione, Sezione terza,10843/97) ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno può spettareanche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitareun potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa,possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente daldiritto - reale o personale - che egli abbia all'esercizio di quel potere(nello stesso senso Cassazione, Sezione terza, 14232/99). Va, dunque, affermato il principio che è tutelabile in sederisarcitoria la posizione di chi eserciti nei confronti dell'autovetturadanneggiata una situazione di possesso giuridicamente qualificabile cometale ai sensi dell'articolo 1140 Cc. L'applicazione di tale principio ai singoli casi concreti imponeal giudice del merito di accertare che l'attore abbia rigorosamentedimostrato, sulla scorta di prove idonee, la esistenza a suo favore di unasituazione di possesso corrispondente a quella sopra descritta, nonché l'incidenza sul suo patrimonio del danno di cui chiede il ristoro. Pertanto la sentenza va cassata con rinvio ad altro GdP diNapoli che dovrà stabilire, con pienezza di indagine e di valutazione, se ilCiccarelli abbia dimostrato un possesso come sopra specificato. PQM Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, ancheper le spese del giudizio di cassazione, ad altro GdP di Napoli.

mercoledì 1 marzo 2006

E' legge l'affidamento condiviso

LEGGE 8 febbraio 2006, n.54
Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. (GU n. 50 del 1-3-2006) testo in vigore dal: 16-3-2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche al codice civile
1. L'articolo 155 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli). - Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Patto di Famiglia art.768bis CC

1. Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l'articolo 768e' aggiunto il seguente capo: Capo V-bis.
del patto di famiglia
Articolo 768-bis
(Nozione). - E' patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o piu' discendenti.

Procedura Civile

E' in gazzetta ufficiale del 3 marzo la mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, recante: «Proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile». (GU n. 50 del 1-3-2006) Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, recante: «Proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile», non e' stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembe 2005.
Si comunica che, a decorrere dal 1° marzo 2006, le disposizioni del predetto decreto-legge sono state recepite dall'art. 39-quater della legge 23 febbraio 2006, n. 51, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.», pubblicata nel supplemento ordinario n. 47/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2006.

Codice deontologico per le investigazioni difensive

DELIBERAZIONE 16 febbraio 2006
Codice deontologico e di buona condotta per i dati trattati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. (Deliberazione n. 3). (GU n. 50 del 1-3-2006)

Riforma delle esecuzioni

Esecuzioni mobiliari
La legge di riforma in vigore dal 1° marzo

È pubblicata in Gazzetta Ufficiale la riforma delle esecuzioni mobiliari, in vigore dal 1° marzo 2006. La legge è improntata alla semplificazione delle procedure, alla responsabilizzazione del debitore, alla valorizzazione dell'ufficiale giudiziario e alla effettiva tutela del credito nelle procedure esecutive.
(Legge 24/02/2006, n. 52, G.U. 28/02/2006, n. 49)

martedì 28 febbraio 2006

Riforma della Procedura Civile

È pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2005, che modifica le norme del codice di procedura civile che regolano il processo di Cassazione, per valorizzarne la tradizionale funzione di nomofilachia, e riforma l'istituto dell'arbitrato.
(D.Lgs. 02/02/2006, n. 40, G.U. 15/02/2006, n. 38 - Suppl. Ord. n. 40)

sabato 25 febbraio 2006

Nuovo segretario

Rimpasto nel Direttivo del Sindacato Avvocati di Bari
Ieri il Segretario Avv. Pierluigi Vulcano ha dato le dimissioni per l'incompatibilità tr ala carica di Segretario e quella di consigliere dell'Ordine ove è stato eletto a pieni voti.
Pertanto il nuovo Direttivo è così composto:
Segretario Avv. Francesco Amodio
Vice Segretario Mariagrazia D'ecclesiis
Vice segretario vicario Ciciolla Leonardo
Tesoriere Rosanna Sodano
Direttore Francesco Maione
I miei auguri al Neo Segretario e un grande in bocca al Lupo per la fatica che lo attende

INTEGRALISMO

Ho conosciuto una donna musulmana talmente integralista che prende il tè con lo zucchero a velo.

sabato 18 febbraio 2006

Privacy ed Avvocati

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006 - S. O. n. 1 il PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2005
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI DA PARTE DEI LIBERI PROFESSIONISTI. (AUTORIZZAZIONE N. 4/2005).

Il Garante per la protezione dei dati personali

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

martedì 14 febbraio 2006

Modifiche al Codice Deontologico

Nell'assoluta mancanza di informazioni - preventive in ordine alla imminente emanazione e successive alla stessa - da parte degli organismi che chiamiamo "istituzionali", sono state introdotte rilevanti modifiche, prevalentemente "additive", del Codice deontologico forense. Le modifiche sono state approvate dal CNF nella seduta del 27 gennaio 2006; personalmente ne ho avuto conoscenza da una e-mail dell'Avv. Melica, Presidente del Centro Studi di Informatica Giuridica, che, in particolare, segnalava la novità con riferimento alle nuove regole relative ai siti web degli avvocati. (Ho potuto scaricare il testo delle modifiche dal sito Internet del CNF ed accedendo alla pagina "codice deontologico"; la pagina dei "comunicati stampa è ferma al 23 luglio 2004).
Per il resto, ad oggi, silenzio totale. Non ho sufficienti conoscenze delle regole e/o delle prassi seguite dal CNF nell'adozione di delibere aventi un simile contenuto e nell'acquisizione preventiva dei pareri dei Consigli degli Ordini; ritengo che, in mancanza di ulteriori specificazioni, le modifiche apportate al Codice Deontologico abbiano immediata applicazione e che dunque la maggior parte degli avvocati, almeno di quelli delle nostre contrade, non avendo in alcun modo notizia delle modifiche, vada inconsapevolmente incontro a comportamenti costituenti illecito disciplinare ovvero continui ad attenersi a norme che non sono più in vigore.
E' il caso, in particolare, della nuova formulazione dell'art. 22, nel quale è stato totalmente soppresso l'obbligo per l'avvocato di urgente informativa al Consiglio dell'Ordine di iniziative giudiziarie civili e penali da promuovere nei confronti del collega ed il correlativo istituto del "tentativo di conciliazione". La norma, che, almeno da parte del Consiglio dell'Ordine barese, è stata interpretata ed applicata in modo alquanto rigoroso e negli anni scorsi ha comportato l'impegno del Presidente o di Consiglieri dallo stesso delegati per le conseguenti comparizioni, l'attivazione di uno specifico settore degli uffici dell'Ordine e l'appesantimento dell'attività in sede disciplinare, è stata improvvisamente giudicata inutile o inopportuna ed il CNF ha ritenuto di limitare l'obbligo dell'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega ad una preventiva informazione allo stesso collega (non più al Consiglio), ma soltanto se il giudizio abbia per oggetto "fatti attinenti all'esercizio della professione".
Probabilmente la norma emendata era eccessivamente gravosa, soprattutto perchè - anche per fatti di minimo rilievo e comunque tali da non porre in pericolo il prestigio della classe forense e la dignità dell'avvocato interessato - imponeva all'avvocato che non volesse rischiare una sanzione disciplinare su esposto del collega destinatario dell'azione, l'attivazione del procedimento ex art. 22 e comportava una serie di attività del CDO assolutamente sproporzionate e determinava una spesso inopportuna, e comunque inutile, amplificazione della vicenda, della quale venivano a conoscenza una serie di persone che, per dovere del loro ufficio, dovevano occuparsene.
Si è passati così da un eccesso ad un altro, nel senso che alla stregua dell'art. 22 emendato l'avvocato che debba promuovere un giudizio nei confronti di un collega - ove non ritenga, per proprio stile e per un naturale rispetto del rapporto di colleganza, di avviare un preventivo contatto con l'interessato - potrà dar corso all'azione, anche per fatti di grossa rilevanza o riguardanti la sfera familiare del collega, senza dare a questi la minima informativa, salvo che il giudizio riguardi "fatti attinenti all'esercizio della professione".
Si dirà che, appunto, la norma non impedirà ad un avvocato dabbene di avvicinare preventivamente il collega destinatario dell'azione e di tentare per quanto possibile una conciliazione, anche senza la mediazione del Consiglio - che oggi, se investito, dovrebbe rifiutare di intervenire; ma considerando che ci si muove in una giungla sempre più pericolosa e piena, diciamo così, di insidie, quante volte accadrà che un giovane o meno giovane collega, ritenendo di doversi attenere esclusivamente alla norma scritta, promuova un giudizio nei confronti di un collega notificandogli direttamente un atto di citazione o un ricorso?
Ritengo che le rilevanti modifiche del Codice Deontologico meritino un'approfondita riflessione, non solo per l'argomento sul quale mi sono soffermato. Se non è consolante che il rispetto della deontologia debba sempre più essere basato su norme scritte, è comunque vero che con questo sistema oggi ci è dato di confrontarci.

10 febbraio 2005
L. Bonomo

mercoledì 8 febbraio 2006

risultato elezioni 2006-2007 del COMITATO PARI OPPORTUNITA'

ORDINE AVVOCATI DI BARI

COMITATO PARI OPPORTUNITA?

Risultati delle elezioni 2006 ?2007

 

 

 

1

Roselli Antonella Ida

 1.069

 

 

2

Tinto Clemi

    875

 

 

3

De Siati Roberta

    773

 

 

4

Morea Ilaria

    584

 

 

5

Violante Paola

    558

 

 

6

Sodano Rosanna

    555

 

 

7

Berlingerio Gianna Elisa

    554

 

 

8

Brunetti Giovanna

    544

 

 

9

Mantegazza Olga

    529

 

 

10

Moretti Marida

    527

 

 

11

Di Cagno Katia

    499

 

 

12

Taranto Cinzia

    453

 

 

13

Maggiolino Marialuisa

    425

 

 

14

Massari Valeria

    417

 

 

15

Lacatena Pasqua

    397

 

 

16

Chieco Rosa Teresa

    396

 

 

17

Saracino Anna Maria Assunta

    372

 

 

18

Nitti Maria Gabriella

    371

 

 

19

Venafra Raffaella

    360

 

 

20

D?Errico Marialuigia

    352

 

 

21

Liberti Rosangela

    302

 

 

22

Colapietro Chiara

    294

 

 

23

De Giosa Giulia

    290

 

 

24

D?Alessandro Antonia

    279

 

 

25

Giampetruzzi Francesca

    256

 

 

26

Campanale Claudia Antonella

    193

 

 

27

Rossini Tamara Maria Gabriella

    170

 

 

 

 

Sono stati eletti gli avvocati Gianna Elisa Berlingerio, Giovanna Brunetti, Roberta De Siati, Katia Di Cagno, Olga Mantegazza, Ilaria Morea, Marida Moretti, Antonella Ida Roselli, Rosanna Sodano, Cinzia Taranto, Clemi Tinto, Paola Violante.

 

 

Il Comitato si insedierà dopo la designazione dei tre componenti (due avvocati ed un praticante) da parte del Consiglio dell?Ordine.