lunedì 28 febbraio 2005

Patente a Punti

Il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mammola ha risposto all'interpellanza
2-00674, del sen. Fabris (Pop.-Udeur), sulla decurtazione dei punti dalla patente di guida. La scheda ? raggiungibile dall'URL in alto

Riforma ordinamento giudiziario

Voto in 2a Commissione la prossima settimana
La Commissione Giustizia ha esaurito l'esame e la votazione degli articoli del ddl n. 1296-b-bis ("Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" - riforma dell'ordinamento giudiziario), e ha dato inizio alle dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge. La conclusione dell'esame ? stato rinviato a martedi della prossima settimana

giovedì 24 febbraio 2005

Patrocinio dei non abbienti

NOn ancora pubblicate sulla gazzetta Ufficiale le modifiche alla normativa sul Patrocinio a Spese dello stato
La legge ? per? disponibile sul sito del Parlamento sin dal 15 febbraio 2005 data della sua approvazione definitiva.

martedì 22 febbraio 2005

Proceso telematico ? anche questo


Velocizzare le procedure di notifica degli atti giudiziari. A questo mira la Convenzione stipulata dal Ministero della Giustizia con Poste italiane S.p.a. Con la circolare indirizzata alle Corti di Appello si d? il via al nuovo servizio di gestione integrata degli esiti di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari in materia civile e penale. Gli uffici Nep avranno tempo fino all'1 marzo 2005 per coordinarsi con le sedi periferiche delle Poste, le quali forniranno anche gli strumenti necessari per l'erogazione del servizio. Per ora la nuova procedura trova applicazione relativamente agli atti penali a richiesta dell'autorit? giudiziaria e ai biglietti di cancelleria. Con l'acquisizione degli atti in una base informatica e l'accesso ad un sito web, il nuovo sistema permette il completo monitoraggio degli stessi atti dei quali viene richiesta la notifica.
Il testo della convenzione http://www.giustizia.it/newsonline/specialepag128.htm
la circolare del Ministero
http://www.giustizia.it/newsonline/specialepag129.htm

realta' forense on line

Il Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 ha approvato il decreto legge recante misure urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali (cio? emesse in assenza dell'imputato) e dei decreti di condanna per adeguarle alla convenzione europea sui diritti dell'uomo.

Il provvedimento introduce un meccanismo per garantire il diritto delle persone condannate in contumacia ad ottenere un nuovo processo, limitatamente ai casi nei quali l'imputato non sia stato effettivamente informato del procedimento a suo carico.

Vengono anche modificati gli artt. 157 e 161 del codice di procedura penale per rendere pi? celeri e sicure le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia un difensore di fiducia. In questi casi le notificazioni sono eseguite presso i difensori.

mercoledì 19 gennaio 2005

Diritto dell'Internet ipsoa vol.1 anno 1

Il diritto dell'Internet nuova rivista dell'IPSOA a cura di Giuseppe Cassano, il primo numero ? disponibile gratis on line al link qui' sopra in formato pdf.
Splendidi articoli in gran parte nostrani, Angelo Giuseppe Orofino tra gli altri.....

martedì 18 gennaio 2005

Il risarcimento derivante dalla capital.trimestrale

Il risarcimento derivante dalla capitalizzazione trimestrale di interessi anatocistici
Lo studio Tidona affronta con un esauriente articolo il problema degli interessi bancari illegittimi

Furti di carte di credito?

CATANIA - Sarebbero riusciti a clonare i codici di carte di credito compiendo transazioni su Internet del valore di alcuni milioni di euro, truffando banche e societa' finanziarie. E' l' accusa contestata a sette persone che sono destinatarie di un ordine di custodia cautelare emesso dal Gip di Catania, Antonino Fallone, su richiesta del procuratore aggiunto Vincenzo Serpotta. Il reato ipotizzato nei loro confronti e' associazione per delinquere e truffa. La polizia postale di Catania, che ha svolto le indagini, ha gia' arrestato cinque persone. Due sono attualmente irreperibili. Nell' inchiesta sono indagate altre 40 persone, alcune delle quali a Roma e a Ancona. Secondo l' accusa, gli indagati, attraverso due hacker, erano riusciti a ottenere i codici di carte di credito, che avrebbero poi utilizzato per fare acquisti su Internet. Ma le operazioni preferite erano le transazioni finanziarie, che sono state 'pagate' dalle societa' emittenti le carte di credito. La polizia postale di Catania e' riuscita a seguire le tracce lasciate su Internet e a risalire agli organizzatori della truffa. Per un anno e mezzo avrebbero truffato circa 600 mila euro a societa' di intermediazione finanziaria, tra cui Deutche Bankamericard, generando attraverso appositi software codici di carte di credito, che venivano usati per pagare bollette telefoniche o della luce o per acquistare merce, o anche biglietti aerei su siti di e-commerce tra cui quello delle Poste Italiane, 187.it, o quello del Ministero delle finanze. La polizia postale di Catania ha arrestato in totale 6 persone. La sesta e' stata arrestata nelle ultime ore ad Ancona. E' riuscito a sfuggire all'arresto un giovane hacker, ricercato anche dall'Interpol. Gli arrestati sono: Fabio Berti di 30 anni, Emilio Gangemi, anch'egli di 30 entrambi arrestati in flagranza di reato, Giuseppe Catania di 30 anni, Michele Virgata di 40, arrestato in provincia di Ancona, Giovanni Parisi di 30, arrestato in provincia di Ancona e Vincenzo Filippo Todaro di 50 anni, di Catania. L'operazione, denominata Carta sicura e' stata illustrata stamane dal procuratore aggiunto Vincenzo Serpotta e dal sostituto procuratore Romina Cantone. L'indagine, durata un anno e mezzo ha interessato 260 transazioni fatte attraverso computer di Internet Point, nei quali i membri dell'organizzazione presentavano documenti falsi, da computer pubblici come quelli degli aeroporti. I membri dell'organizzazione, avrebbero inoltre permesso a chi doveva pagare le bollette una rateizzazione del pagamento che pero' veniva dalla banda effettuato subito fornendo i codici di carte di credito generati dal software, che sarebbe stato inoltre modificato per meglio aderire alle esigenze dell'organizzazione. L'inchiesta e' partita dopo che ignari possessori di carte di credito hanno disconosciuto i pagamenti fatti on line e dopo che le societa' di intermediazione finanziaria, che si costituiranno parte civile in un eventuale processo, hanno presentato denuncia.

domenica 16 gennaio 2005

realta' forense on line

E cosi' e' successo: all'intervista ha fatto seguito la circolare. Già al Convegno Nazionale di Polizia Locale di Riccione l'Ing. Mazziotta - dirigente del Ministero - aveva lanciato l'allarme.

ATTENZIONE: nessuno dei dispositivi attualmente utilizzati per rilevare la velocita' senza la presenza degli operatori di polizia stradale e' regolare! La precisazione prendeva spunto dal decreto legge 27 giugno 2003 n.151 (convertito con legge 1 agosto 2003 n.114), laddove si precisava che"nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
La disposizione fa riferimento alla possibilita' di utilizzare - nei posti previsti da decreto prefettizio - dispositivi per rilevare le infrazioni alle norme di cui all'articolo 142 e 148 senza contestazione e senza obbligodi presenza degli accertatori sul posto. A dire il vero pero' la stessa normativa prevede che "Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285." E qui sta l'arcano. L'omologazione! Trattandosi di una disposizione di legge entrata in vigore nell'agosto 2003, tutte le omologazioni precedentemente rilasciate non possono essere considerate valide per le "postazioni fisse". In pratica occorre una nuova omologazione. Perche' se e' vero che quelle attrezzature per il controllo della velocita' sono omologate e probabilmente affidabili, quando furono omologate, le prove fatte tenevano conto della presenza del verbalizzante sul posto, con compiti di annotare eventuali errori evidenti della macchina. Quindi non vi e' il divieto di utilizzare queste apparecchiature dentro i cosidetti gabbiotti, ma se la strumentazione non e' stata omologata di nuovo e per tale specifico uso, nel gabbiotto deve starci anche l'agente, cosa praticamente impossibile. L'intervista rilasciata dall'Ing. Mazziotta, pur pubblicata su quotidiano giuridico finanziario, non ha avuto l'effetto dirompente temuto. Ora pero'arriva la circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti dove, in risposta ad uno specifico quesito formulato dalla Polizia Municipale di Treviso, si precisa, questa volta su carta, che "gli attuali dispositivi di controllo della velocita' non possono essere adoperati in assenza dell'operatore di polizia. Sono attualmente al vaglio di questo ufficio richieste di omologazione di dispositivi che prevedono tale funzione, il cui iter comunque NON e' ancora stato ultimato Che dire.... prepariamoci ai ricorsi ed alle conseguenti variazioni di bilancio. (tratto da www.sulpm.net)

giovedì 13 gennaio 2005

Il processo telematico Partirà o no?

Da più parti mi si chiede se e quando il processo telematico partirà o no!!

Io, come ad alcuni noto, sono parte della commissione informatica della sede pilota Bari, e dovrei pertanto essere un entusiasta, gridare a gran voce SI, la panacea dei processi è pronta, finalmente il futuro è già quì e a noi basta poco per toccarlo con mano!!!

Purtroppo la realtà è diversa do come potrebbe sembrare:

1) Nella vita, mi ha insegnato mio padre, TUTTO COSTA, ogni evento ha un prezzo. I professori di economia insegnano che il prezzo giusto viene fuori da una equazione matematica, il famoso delta. Quando la soddisfazione che si ottiene dall'acquisto, equivale al dolore causato dal costo sopportato, si ottiene il prezzo giusto. Questo è il motivo per cui ogni giorno riesco a fare l'avvocato; il dolore degli adempimenti, la privacy, il divieto di fumare etc, viene ampiamente compensato dal reddito annuale, e ciò mi consente di andare avanti......

2) Il processo telematico ha una serie di costi apparenti e una serie di costi nascosti. I costi apparenti sono quelli legati alla evoluzione tecnologica cui siamo abituati, forse il minore è l'acquisto del certificato di firma digitale. Quelli nascosti sono quelli che gli sperimentatori sostengono quotidianamente, le ore passate a discutere in gruppi di collaborazione i più piccoli dettagli, quelli che sfuggono alla comprensione quotidiana, il non riuscire a farsi comprendere circa l'utilità della adozione di standard comuni e durevoli, il non ricevere adeguato supporto dai centri tecnici, preoccupati più di conservare il segreto industriale che di promuovere la diffusione della legalità; Il dover rivoluzionare la organizzazione del proprio studio, adeguare i PROPRI STANDARD a quelli stabiliti da chi, probabilmente, aveva la mente più libera da preconcetti, (un ruolo di udienze più leggero, o uno studio con meno anni di attività);

3) oppure il dover spiegare ad un avvocato anziano, ormai pensionato, che in cancellerià non potrà più chieder notizie con i nomi delle parti, ma solo con i numeri di ruolo;

e tutto questo, senza aver accorciato di un solo giorno la durata del processo, perchè questa mattina, in occasione di una mia disperata richiesta ad un giudice, al fine di ottenere rapidamente una sentenza, ho avuto un ennesimo rinvio "per la precisazione delle conclusioni"; solo grazie alla comprensione del magistrato il rinvio era "solo di tre mesi". All'esterno dell'aula, il cliente, che aspetta la decisione dal 1986, e dubbioso rispetto ai racconti delle avventure giudiziarie è sempre presente a tutte le udienze, mi ha chiesto (come ha già fatto da oltre dieci anni) "ma perchè non si decide oggi"?

Poi, nei corridoi ho trovato una delle controparti, (quella che più di tutte ha causato il ritardo) che mi ha detto di voler proporre alla prossima udienza nuove eccezioni.

Ma io mi chiedo: all'inaugurazione dell'anno giudiziario il Presidente della Corte di appello CHIEDERA' UN AUMENTO DELL'ORGANICO PARI al DOPPIO DEL personale esistente? Perchè se i cancellieri, i Giudici, i collaboratori e gli usceri non raddoppiano, l'UNICO STRUMENTO PER FERMARE LA VIOLENZA E LA INGIUSTIZIA DILAGANTE è il raddoppio delle ore di lavoro di tutto il personale dipendente di TUTTO IL COMPARTO GIUSTIZIA (come è successo per l'avvio del Processo telematico, a spese degli avvocati) e allora non servirà a nulla lo sciopero indetto dall'OUA, nè il processo telematico.

Per questo dico: il processo telematico, che parta o no, non cambierà il nostro modo di lavorare, perchè il Cliente dell'avvocato, quello che consente a mio figlio di mangiare e di vestirsi avrà la forza di aspettare il miracolo?

Buon anno giudiziario a tutti

mercoledì 12 gennaio 2005

L'informazione corre sul filo

Ecco che la tecnologia a volte aiuta...
La Questura di Bari nel rispetto della normativa sulla privacy emette ogni quindici giorni un bollettino liberamente consultabile via internet nel quale sono indicati gli estremi della avvenuta regolarizzazione del permesso di soggiorno.
Basta andare sul sito e cliccare sulla icona pdf dotandosi del permesso di soggiorno da rinnovare.
Nonostante ciò le code sono ancora enormi.
avv. Giuseppe Santo Barile

martedì 11 gennaio 2005

off line news reader

http://realtaforense.blogspot.com/atom.xml
il link evidenziato quì sopra inserito nel programmino che potete scaricare cliccando sul titolo vi consentirà la lettura delle news direttamente dal vostro desktop.

lunedì 10 gennaio 2005

C'è una logica in tutto questo? di Patrizio Galeotti

Voglio portare a vostra conoscenza alcune riflessioni scritte da un giurista che non vuole apparire e quindi faccio mie. Riguardano i problemi della riforma penale che si sta delineando all'orizzonte.
avv. Patrizio Galeotti


ESEMPIO n. 1: furto con strappo placche antitaccheggio di una mutanda e suo occultamento in borsa schermata ( 624-625 n. 2 ) , ovvero furto con scasso di auto parcheggiata per strada, 624-625 nn. 2 e 7 cp, da parte di chi nei 5 anni precedenti è stato già condannato due volte per furto d'auto o di motorino o ricettazione degli stessi, o per altro furto in negozio ( caso notoriamente raro): essendovi per il nuovo 4° comma dell'art. 69 cp"divieto di prevalenza" ( questo l'italiese usato) tra recidiva reiterata ed attenuanti, il Giudice Buonista, anche "dimenticandosi" il 133 cp ed i precedenti giudiziari ed applicando il minimo, dovrà irrogare con generiche equivalenti minimo sei mesi di reclusione oltre alla multa, con aumento per la recidiva ex nuovo 4° comma del 99 cp che potrà essere "di due terzi" .

ESEMPIO n. 2 :

rapina consumata di cento euro da parte di soggetto armato di coltellino e con casco a travisarlo, in danno della cassiera del supermercato ( 628 1° e 3° comma n. 1 c.p. ). L'imputato ha condanne per due furti negli ultimi cinque anni ( altro caso notoriamente rarissimo ).

Trattandosi di recidivo reiterato specifico infraquinquennale scatta il "divieto di prevalenza" sulle aggravanti delle circostanze generiche ed ex 62 n. 4 cp concesse dal Giudice ( nuovo 69 4° comma cp ). Con tali attenuanti equivalenti il minimo della pena applicabile (dal solito Giudice dimentico del 133 cp e dei precedenti penali che dovrebbero fargli irrogare di più ) sarà quindi di tre anni di reclusione. Essendo il reato ex art. 628 1°-3° comma n. 1 uno di quelli di cui all'art. 407 comma 2 lettera a) cpp, l'aumento per la recidiva di due terzi -- v. nuovo 99 4° comma cp -- "è obbligatorio " ( nuovo 99 u.c. c.p. ): pena minima cinque anni.

ESEMPIO n. 3 :

spaccio di una dose -- una -- di eroina da parte del tossicodipendente che spaccia per potersi drogare , già condannato due volte per fatto analogo nell'ultimo quinquennio ( caso talmente raro da non aversene memoria nelle nostre periferie).
Ritenuto il 5° comma dell'art. 73 T.U. stupefacenti, pena minima applicabile dal solito Giudice Buonista che dimentica il 133 cp ed i precedenti penali dell'imputato: oltre la multa , un anno, ridotta , con altra botta di indulgenzialismo, a otto mesi per le generiche. Trattandosi di recidivo specifico infraquinquennale, l'aumento per la recidiva , se applicato, dovrà essere di due terzi.

ESEMPIO n. 4 :

Per il nuovo 81 4° comma c.p., "se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono stati commessi "da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 quarto comma c.p. " ( sempre loro: i recidivi reiterati , si badi bene anche semplici, quelli cioè non specifici o reiterati o infraquinquennali , che commettono un terzo reato continuato dopo due commessi dieci anni prima), "l'aumento della quantità della pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave".
Addio aumenti di quindici giorni od un mesetto del nostro Giudice Buonista.
Il rapinatore dell'esempio n. 2 vedrà crescere i suoi 5 anni di un altro terzo , se avrà lesionato la commessa, o resistito a pubblico ufficiale. Senza che il giudice possa valutare che un terzo è troppo per un graffio. Si può obiettare che astrattamente è norma uguale per tutti i recidivi reiterati .
Chiedo ai tecnici colleghi, su mille certificati penali, quanti recidivi reiterati per corruzione o bancarotta fraudolenta si rinvengono, e quanti per furto, rapina, spaccio? A quali gruppi sociali appartengono nel nostro Belpaese i recidivi reiterati anche non specifici o reiterati o infraquinquennali?
A chi si applicherà questo diritto penale per TIPO D'AUTORE

Nuovo art. 99 cp.

Quali reati avranno commesso, a quali gruppi sociali apparterranno i recidivi semplici per i quali l'aumento per la recidiva sale da un sesto ad un terzo, quelli specifici o infraquinquennali ai quali l'aumento per la recidiva potrà essere applicato non più "fino ad un terzo" ma "fino alla metà", quelli specifici-infraquinquennali per i quali l'aumento non sarà più "fino alla metà" ma , secco, senza discrezionalità, "della metà", e così via aggravando ?
Si tratterà di truffatori ai danni dell'Unione Europea, di falsificatori di bilanci, di mafiosi e camorristi ?
Nasce la nuova attenuante comune -- nuovo 62 n. 7 c.p. -- dell'essere l'imputato "persona che, al momento della commissione del fatto abbia compiuto settanta anni di età e che, al momento della sentenza, non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 99 del c.p. ".
Lasciamo stare le insinuazioni dei soliti-maligni-che- vogliono-buttarla-in-politica circa le ragioni che hanno presieduto alla introduzione di tale inedita simpatica attenuante.
Non chiediamoci neanche quale possa essere la logica , e l'interesse della collettività , nel regalare uno sconto di pena agli over settanta -- soggetti spesso più arzilli di certi ventenni nel rimorchiare in palestra ed uccidere magari l'amante per gelosia -- , per il solo fatto di essere tali, e quale possa essere la logica di far dipendere l'attenuante oltre che dall'età, dal fatto -- dipendente da una serie infinita di fattori tutti estrinseci al reato ed al reo , tutti "casuali" -- che l'imputato, al momento della sentenza , "non si trovi" nelle condizioni di recidivo anche semplice ( magari perchè un PM in altro processo si è dimenticato di contestare la recidiva , o perchè i reati che avrebbero reso recidivo il soggetto si sono estinti per via dei nuovi termini di prescrizione ).
Chiediamoici invece ancora: essendosi pensato agli over settanta e non ad es. agli under venticinque, quali categorie di imputati, quali rei di quali delitti di quali gruppi sociali usciranno avvantaggiati da tale creativa soluzione ?
E si potrà ancora dire, in sentenza, che si valuta in bonam partem la giovane età del reo, quando vi è un dato positivo che valorizza invece l'aver commesso il reato da persona anziana, carica di esperienza ? E' più facile che a settant'anni "si trovi" non recidivo l'ex tossicodipendente che ha strappato l'esistenza lavorando e rubacchiando o l'usuraio e grande evasore fiscale che è sempre riuscito ad evitare ogni condanna?
C'è una logica in questo ?
Risposta: c'è.
Forti coi deboli. Sempre. Non per singoli casi. In generale. Aumentare l'applicazione diseguale del diritto penale, e non diminuirla. Questo sì che è un legiferare chiaro.
C'è poi la riforma della prescrizione.

Ma questo è un altro discorso: li la legge diventa debole con i forti.

giovedì 6 gennaio 2005

falso in bilancio

realta' forense on line
Diritto penale societario
La Corte costituzionale respinge le questioni di illegittimità del "falso in bilancio" di Fausto Giunta
(da ipsoa)
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11 comma 1 lett. a n. 1 della legge delega per la riforma del diritto societario, approvata nel 2001, e dell’art. 2621 commi 3 e 4 c.c., come sostituito dall’art. 1 d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 («Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366»). Per la Consulta, inoltre, sono altresì manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 c.c., come sostituiti dall’art. 1 d.lgs. n. 61 del 2002, e dell’art. 1 d.lgs. n. 61 del 2002 e dell’art. 11 l. n. 366 del 2001.

lunedì 3 gennaio 2005

NUOVO dal 2004

Realta' Forense
Da oggi su Realtà forense potete scaricare la Bibliografia di Economia e Diritto offerta da Ius impresa, ndate tutti in massa è fantastico!!!!!!
In più con il nuovo sistema di pubblicazione potete essere avvisati senza dover aprire le pagine web, con il sitema "push" per informazioni domandare all'Avv. Giuseppe Santo Barile inviando una mail a sindacatoavvocati@libero.it
A tutti BUON ANNO!!!!!

domenica 26 dicembre 2004

BUON NATALE

BUON NATALE A TUTTI ISCRITTI E NON, dall'intero Sindacato Avvocati

martedì 14 dicembre 2004

Fine del supporto a Windows NT Server 4

Attenzione Sicurezza=Certezze?
di Pasquale Bruno
Dal primo gennaio 2005 Microsoft cesserà il supporto gratuito a Windows NT Server 4, invitando le aziende a cambiare piattaforma.

PRIVACY: NUOVE REGOLE SUI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE

PRIVACY: NUOVE REGOLE SUI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE

Dal 1° gennaio 2005 le banche dati private consultate da banche e finanziarie per verificare affidabilità e puntualità nei pagamenti e concedere credito al consumo, prestiti e finanziamenti devono adeguarsi al nuovo "Codice deontologico e buona condotta" varato dal Garante per la protezione dei dati personali. Il Codice dovrà essere rigorosamente rispettato da quanti (società che gestiscono le cosiddette "centrali rischi", nonché banche, società finanziarie o società di leasing che le consultano) detengono delicate informazioni relative ai numerosi cittadini che chiedono un prestito personale, un mutuo, un finanziamento per l'acquisto di beni di consumo, una dilazione di pagamento, il rilascio di una carta di credito, ecc.. Il Codice chiarisce, tra l'altro, cosa è lecito raccogliere e come mettere legittimamente in circolazione notizie relativi a prestiti, finanziamenti, ecc., e obbliga le banche e le finanziarie ad utilizzare un modello unico di informativa semplificata che dovrà essere inserito in modo chiaro ed evidente nella modulistica dei finanziamenti.

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/centrale_rischi/index.html

domenica 12 dicembre 2004

Sul contributo unificato

La Giunta dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, riunita in Roma il 11 dicembre 2004,
preso atto
dello stato di approvazione della legge finanziaria 2005, ed in particolare dell’art. 37 circa le spese di giustizia che attualmente prevede significativi aumenti degli importi dovuti a titolo di contributo unificato e soprattutto la riproposta eliminazione della esenzione per le cause di valore inferiore ad € 1.100;
rilevato
con ancora maggiore disappunto l’emendamento recentemente apportato al comma 5, che destina il versamento dei maggiori introiti comunque al bilancio generale dello Stato, nonostante fosse stata propagandata inizialmente - a giustificazione degli aumenti medesimi - la loro destinazione specifica alle sole esigenze della giustizia;
riaffermata
la totale contrarietà dell’avvocatura, sin da subito e già per il passato espressa, ad aumenti dei costi tali da rendere intollerabilmente gravosi gli oneri a carico di chi pone la domanda di giustizia, in assoluto e, soprattutto, per relazione all’inefficienza del sistema;
ribadito
infatti, che la pretesa di ulteriormente appesantire i già elevati costi di accesso alla giustizia appare ancor più intollerabile in un contesto di persistente insufficienza delle risorse destinate al settore;
sottolineato nel merito dei provvedimenti adottandi:
che gli aumenti del contributo unificato si accompagnano al mantenimento degli esborsi per bolli, attualmente ancora previsti per la spedizione delle copie degli atti giudiziari, di talchè gli utenti sono costretti, nonostante l’assolvimento iniziale, a fastidiosi e ripetuti adempimenti, peraltro di modesto valore economico per l’intera annosa durata del processo;
che l’elevazione degli scaglioni per le cause di maggiore valore pare del tutto ingiustificata, specie in rapporto alla accresciuta mancanza di proporzionalità con le soglie più basse, quasi che la domanda di maggiore valore possa accompagnarsi ad una presunzione di maggiore agio economico dell’istante;
che l’eliminazione della esenzione, aldilà della natura balzellare rispetto alle cause di minore valore, appare di dubbia costituzionalità in relazione alla previsione, destinata a rimanere inalterata, della inappellabilità ex art. 113 II co. c.p.c. e, ancor più, dei provvedimenti resi a definizione dei procedimenti di opposizione ad ingiunzione amministrativa;
confermata
la più assoluta contrarietà anche alla previsione di eliminazione dell’opinamento dei Consigli dell’Ordine, unico baluardo di verifica preventiva e di orientamento, della liquidazione delle parcelle a favore dei difensori dei non abbienti e delle difese d’ufficio;
rilevata
la assoluta contraddittorietà dell’iniziativa politica in contestazione con i contestuali provvedimenti di alleggerimento fiscale, proposti dal medesimo Governo;
proclama
lo stato di agitazione della categoria riservando alla consultazione degli Ordini, delle associazioni e delle istituzioni forensi, i più opportuni provvedimenti di esternazione della protesta avverso tali deprecati provvedimenti legislativi;
invita ed impegna
il Governo, ed in particolare i Ministri di Giustizia e dell’Economia, i Presidenti ed i componenti delle Commissioni Bilancio, i responsabili Giustizia dei partiti della maggioranza di governo e dell’opposizione, i parlamentari tutti, a recepire i contenuti del presente deliberato e quindi a modificare la previsione legislativa nei sensi della eliminazione delle modifiche in corso di approvazione;
riserva
espressamente ogni e più incisiva iniziativa di opposizione e contrasto al riguardo, non escluse forme di boicottaggio fiscale.
Roma, 11 dicembre 2004