Comunicato del Garante sul Consenso informato a seguito del "caso Telepass"
lunedì 5 dicembre 2005
-Trattamento dei dati personali - Da rifare i modelli per la prestazione del consenso alla trattazione dei dati personali telepass
Viola il principio di finalita'; disposto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali la scelta operata dalla Societa'; autostrade di raccogliere il consenso per finalita'; di marketing all'atto della registrazione al servizio Telepass: l'autorizzazione del sottoscrittore all'invio di materiale pubblicitario sia da parte della stessa societa'; che di terzi, inserita all'interno delle condizioni generali del contratto, confligge infatti con il principio secondo cui i clienti devono poter essere messi nella possibilita'; di esprimere consapevolmente le proprie scelte e poter autorizzare ogni singolo uso dei loro dati. Sulla base di tali motivazioni il Garante della privacy ha prescritto alla Societa'; autostrade l'adozione di misure per conformarsi alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali, fra cui la predisposizione di una nuova modulistica per la raccolta del consenso dell'utente.
(Comunicato stampa Garante per la protezione dei dati personali 01/12/2005)
(Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 03/11/2005)
(Comunicato stampa Garante per la protezione dei dati personali 01/12/2005)
(Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 03/11/2005)
martedì 22 novembre 2005
Normativa regionale e libere professioni la Consulta si pronuncia
-Professioni - Illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50 (Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali), in riferimento agli articoli 33 e 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione, la Corte Costituzionale si è pronunciata dichiarando l'illegittimità costituzionale degli articoli citati, nonché delle restanti disposizioni della medesima legge.
(Corte Costituzionale Sentenza 03/11/2005, n. 405)
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50 (Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali), in riferimento agli articoli 33 e 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione, la Corte Costituzionale si è pronunciata dichiarando l'illegittimità costituzionale degli articoli citati, nonché delle restanti disposizioni della medesima legge.
(Corte Costituzionale Sentenza 03/11/2005, n. 405)
giovedì 17 novembre 2005
Posta elettronica certificata
Posta elettronica certificata - Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 02/11/2005, G.U. 15/11/2005, n. 266
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata.
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata.
lunedì 14 novembre 2005
responsabilità disciplinare del magistrato
Le sezioni unite si pronunciano in tema di responsabilità del Magistrato in relazione al ritardo nel deposito delle sentenze, confermando la decisione del CSM e rigettando il ricorso del magistrato.
convegno Privacy
Centro Studi di Informatica Giuridica
organizza il seminario
I crimini informatici e l’acquisizione digitale della prova nel processo penale aspetti investigativi e strategie di difesa
Roma venerdì 2 dicembre 2005
Ripetta - Sala Bernini -Via di Ripetta, 231 Roma.
il programma è nel link
organizza il seminario
I crimini informatici e l’acquisizione digitale della prova nel processo penale aspetti investigativi e strategie di difesa
Roma venerdì 2 dicembre 2005
Ripetta - Sala Bernini -Via di Ripetta, 231 Roma.
il programma è nel link
giovedì 10 novembre 2005
Ricevo dall'avv. Giancarlo Russo Frattasi e pubblico volentieri
Riandando col pensiero al Congresso Nazionale Forense di Palermo (ottobre 2003) mi è tornato in mente il dialogo tra il celebre maggiordomo Jeeves ed il giovane aristocratico che si giovava delle sue geniali prestazioni lavorative. A questi, che si era fatto confezionare un vestito secondo i dettami dell?ultima moda, Jeeves aveva fatto capire, in maniera discreta ma ferma, la propria totale disapprovazione; e quando il giovane, piccato, gli aveva replicato che molti suoi amici gli avevano chiesto l?indirizzo del suo sarto, il maggiordomo aveva risposto: ?certo per evitarlo, signore?.
Ebbene, lo svolgimento del Congresso di Palermo merita di essere costatemente richiamato alla memoria, ma appunto al solo scopo di evitare di farne un altro simile; perché l?unico suo aspetto positivo, a modesto giudizio di chi scrive, è costituito dalla ospitalità, come sempre calda ed affettuosa, dei colleghi siciliani ai quali va rinnovato il più sincero ringraziamento. Quanto al resto, sarebbe bello tacerne, se non se ne imponesse invece l?analisi al fine sopra precisato.
Diciamolo chiaramente: così com?è oggi il Congresso non serve a niente, o meglio serve a chi voglia gestire la rappresentanza dell?Avvocatura secondo il proprio assoluto arbitrio (magari illuminato, magari brillantemente manageriale), ma senza l?intralcio ed il fastidio procurato da un dibattito, un contributo dialettico, una deliberazione assembleare appena diversa da una proclamazione di princìpi tanto generici da poter essere condivisi da tutti.
Perché il Congresso serva soltanto a rinsaldare il potere di chi già ce l?ha, il metodo è collaudato:
1)-si dà al Congresso una titolazione generica ed amplissima, tipo ?brevi cenni sull?universo?, tale da poter comprendere e giustificare relazioni ed interventi sui temi più disparati;
2)-si programmano le sessioni di lavoro, distribuendole nell?ambito dei tre giorni di (teorica) durata del Congresso, di modo che a ciascuna sessione tocchi discutere contemporaneamente, nello spazio di una mattinata o di un pomeriggio, tre o quattro argomenti, ciascuno dei quali richiederebbe ?per essere adeguatamente approfondito- almeno una settimana di intenso lavoro;
3)-si fa in modo che su ciascun argomento parlino i relatori (i quali normalmente non possono che richiamare e ribadire il contenuto delle rispettive relazioni, già stampate e distribuite), così utilizzando il 90% del tempo disponibile;
4)-si invitano molti uomini politici, esponenti del Governo o del Parlamento, che illustrino l?attività già compiuta e quella che intendono compiere sui temi della giustizia; e li si fa parlare tutti, senza interruzioni o limitazioni di tempo, che sarebbero scortesi nei confronti di ospiti di riguardo;
5)-si fa in modo che, contemporaneamente allo svolgimento degli interventi, la maggior parte dei delegati sia fuori aula perché impegnata dal contemporaneo svolgimento delle riunioni indette dalle rispettive associazioni di riferimento (ANF, Camere Civili, Aiga, ecc.), dalle delegazioni di appartenenza (circondariale e poi distrettuale), ed infine dalla votazione dei componenti OUA;
6)-al termine degli interventi, si evita ogni discussione (e tanto più ogni votazione) sulle mozioni presentate dai vari congressisti; e si compila un unico documento finale che riassuma, in termini quanto più possibile anodini, le conclusioni delle relazioni, con qualche piccola integrazione tratta dalle mozioni di cui sopra, quando non sia possibile eliminarle tutte inserendole nel limbo delle ?raccomandazioni? (sorta di triangolo delle Bermude in cui esse spariscono per sempre);
7)-si sottopone alla assemblea finale tale prolisso e generico documento (in gergo chiamato ?polpettone?) allo scadere dell?ultimo quarto d?ora del Congresso, evitando in particolare che si debba votare su documenti di contenuto alternativo, il che imporrebbe una scelta, e quindi una riflessione (fomentatrice di ulteriori interventi e dichiarazioni di voto) incompatibile con le esigenze della imminente partenza;
8)-ci si assicura che, al momento della votazione, l?assemblea sia sufficientemente esasperata, e desideri solo andarsi a fare una doccia e vestirsi per la cena di gala; si dà quindi spazio, per gli ultimi interventi, a colleghi affettuosamente noti come ?pazzi? (e che tali non sono affatto) in quanto affezionati maniacalmente a proprie teorie notoriamente superate dalla realtà storica e già ripetutamente bocciate in varie precedenti occasioni;
9)-si chiede quindi ai delegati se desiderano che si legga il documento prima di votarlo; si ottiene il previsto boato di ?nooo?; si assiste sorridendo all?uscita in massa dei delegati che agitano a mani alzate il foglietto verde in segno di voto favorevole;
10)-si fa dirigere il tutto da Maurizio De Tilla, invitandolo a sdrammatizzare l?atmosfera attraverso frequenti battute in napoletano, intervallate da comunicazioni relative a brillanti e benefiche iniziative assunte dalla Cassa di Previdenza, e da domande dirette a sollecitare l?attenzione critica degli ascoltatori (tipo: ?volete burro o cannoni??).
A questo punto il Congresso è brillantemente riuscito, secondo il punto di vista degli Organizzatori, del tutto irrilevante essendo la sensazione ?diametralmente opposta- di chi si aspettava magari che dai lavori emergesse una qualsiasi linea condivisa di politica giudiziaria, o almeno di politica forense. Quest?ultima continuerà ad essere gestita ?in maniera magari illuminata, ma certamente impropria- dagli organi istituzionali dell?avvocatura (Consigli degli Ordini e CNF, e perfino dalla Cassa Previdenza), spesso in disaccordo con le Associazioni di categoria (a loro volta configgenti l?una con l?altra), e comunque sempre scontando la mancanza di legittimazione e di autorevolezza che sole potrebbero derivare dal mandato di una assise generale della professione.
Terminata la parte facile (la critica), andrebbe affrontata la parte difficile: cioè la proposta. Scartate quelle di tipo radicale, ma irrealizzabili, come ?mangiare da piccoli gli aspiranti avvocati? (solo i comunisti vi sarebbero riusciti, ma si tratta di diceria storicamente non dimostrata), il discorso torna necessariamente al rapporto tra il Congresso Forense e l?OUA.
Nella visione utopistica di quei pochi disgraziati che hanno speso anni della loro vita per creare l?OUA, il Congresso Forense avrebbe dovuto costituire il coronamento del lavoro biennale svolto dal medesimo Organismo Unitario, oltre che la sede deputata al rinnovamento dei suoi componenti per il successivo biennio. In altre parole, il Congresso avrebbe dovuto consentire la verifica e la approvazione (o la eventuale sconfessione) della attività dell?OUA; ed al tempo stesso risolvere, attraverso la votazione, i nodi decisionali emersi attraverso la attività di studio e di approfondimento effettuata dall?Organismo Rappresentativo, sulla scorta delle proposte espresse dalle varie Associazioni o dai singoli Avvocati.
In altre parole, l?OUA avrebbe dovuto essere il crogiuolo dal quale, approfondite e discusse le varie proposte di politica forense, dovessero poi emergere le tesi da sottoporre al Congresso; e quest?ultimo avrebbe dovuto costituire la sede destinata alle scelte finali tra le varie possibili alternative, e quindi alla emersione di una linea politica condivisa dalla intera Avvocatura.
Ciò avrebbe evidentemente richiesto che il Congresso fosse organizzato dall?OUA, quanto meno limitatamente alle tesi da sottoporre a votazione; cosa verificatasi solo nei primi anni, e poi resa impossibile dalla contraria volontà degli Ordini, dalla cui ?generosità? dipende l?esistenza stessa dell?OUA, in mancanza di una norma che imponga loro di finanziare regolarmente l?Organismo Unitario.
In conclusione: oggi il Congresso non serve all?OUA, l?OUA non serve al Congresso, ed entrambi non servono all?Avvocatura, o quanto meno servono infinitamente meno di quanto avrebbero potuto, e dovuto, nelle intenzioni dei padri fondatori (uso iniziali minuscole, per modestia, in quanto mi ritengo uno di essi).
Una sola proposta mi sembra di poter rivolgere agli organizzatori: se il Congresso Nazionale Forense deve rimanere come è, ampliamone almeno la parte ludico-turistica: quella non delude mai.
Amaramente vostro
Giancarlo Russo Frattasi
Congresso OUA mozione del delegato avv. Giuseppe Chiaia Noya
Premesso che:
le principali difficoltà operative dell’OUA rinvengono, soprattutto, dalla mancanza di rappresentatività assoluta dovuta alla mancata adesione di alcune associazioni, tra cui l’Unione delle Camere Penali e l’AIGA.
Appare, quindi, indispensabile ricondurre all’unità le varie associazioni forensi che si occupano di politica giudiziaria.
A tal fine, poiché è impensabile, salvo che non intervenga una legge idonea, obbligare tutte le associazioni di categoria a confluire nell’OUA ed a rispettarne le decisioni, l’unico rimedio potrebbe essere quello di offrire a tutte le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale (come indicate nella mozione 2) una quota di delegati al Congresso e di rappresentanti in Assemblea (in proporzione al numero degli iscritti) ed eventualmente una delega per i singoli settori (ad esempio il penale alle Camere Penali) in cambio dell’adesione all’OUA e dell’obbligo di ottemperanza ed accettazione dei deliberati.
In tal senso, andrebbero modificati gli artt. 3 e 7 dello statuto, nonché 1 e 3 della mozione 1 e la mozione 2, come segue:
Art. 3
Il Congresso è costituito:
dai Presidenti dei Consigli dell’Ordine;
dai delegati eletti da ciascun Ordine, in misura di un delegato per ogni duecento iscritti all’albo od elenco annesso, o frazione superiore a cento;
dai delegati eletti su base nazionale da ciascuna associazione forense maggiormente rappresentativa sul piano nazionale aderente all’OUA, in misura di un delegato per ogni duecento iscritti all’associazione, o frazione superiore a cento.
Art. 7
L’assemblea dell’Organismo unitario è composta da:
due rappresentanti per ciascun Distretto giudiziario sino a 3.000 (tremila) iscritti agli albi ed elenchi annessi degli Ordini aventi sede nel distretto nonché iscritti alla cassa di previdenza e da un ulteriore rappresentante per ogni successivi 3.000 (tremila) iscritti o frazione superiore a 1.500 (millecinquecento);
due rappresentanti eletti su base nazionale da ciascuna associazione forense maggiormente rappresentativa sul piano nazionale aderente all’OUA per ogni 3.000 (tremila) iscritti all’associazione e da un ulteriore rappresentante per ogni successivi 3.000 (tremila) iscritti o frazione superiore a 1.500 (millecinquecento).
Art. 10 bis (a cui andrà data una nuova numerazione)
Sono riconosciute, allo stato e con riserva di ulteriori deliberazioni congressuali, modificative o aggiuntive, come associazioni forensi maggiormente rappresentative sul piano nazionale aderenti all’OUA, le seguenti:
……..
Tali associazioni, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aderire all’OUA e si impegnano a rispettare le deliberazioni del Congresso Nazionale Forense e dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, nonché dei loro Organi.
Il delegato
Giuseppe Chiaia Noya
le principali difficoltà operative dell’OUA rinvengono, soprattutto, dalla mancanza di rappresentatività assoluta dovuta alla mancata adesione di alcune associazioni, tra cui l’Unione delle Camere Penali e l’AIGA.
Appare, quindi, indispensabile ricondurre all’unità le varie associazioni forensi che si occupano di politica giudiziaria.
A tal fine, poiché è impensabile, salvo che non intervenga una legge idonea, obbligare tutte le associazioni di categoria a confluire nell’OUA ed a rispettarne le decisioni, l’unico rimedio potrebbe essere quello di offrire a tutte le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale (come indicate nella mozione 2) una quota di delegati al Congresso e di rappresentanti in Assemblea (in proporzione al numero degli iscritti) ed eventualmente una delega per i singoli settori (ad esempio il penale alle Camere Penali) in cambio dell’adesione all’OUA e dell’obbligo di ottemperanza ed accettazione dei deliberati.
In tal senso, andrebbero modificati gli artt. 3 e 7 dello statuto, nonché 1 e 3 della mozione 1 e la mozione 2, come segue:
Art. 3
Il Congresso è costituito:
dai Presidenti dei Consigli dell’Ordine;
dai delegati eletti da ciascun Ordine, in misura di un delegato per ogni duecento iscritti all’albo od elenco annesso, o frazione superiore a cento;
dai delegati eletti su base nazionale da ciascuna associazione forense maggiormente rappresentativa sul piano nazionale aderente all’OUA, in misura di un delegato per ogni duecento iscritti all’associazione, o frazione superiore a cento.
Art. 7
L’assemblea dell’Organismo unitario è composta da:
due rappresentanti per ciascun Distretto giudiziario sino a 3.000 (tremila) iscritti agli albi ed elenchi annessi degli Ordini aventi sede nel distretto nonché iscritti alla cassa di previdenza e da un ulteriore rappresentante per ogni successivi 3.000 (tremila) iscritti o frazione superiore a 1.500 (millecinquecento);
due rappresentanti eletti su base nazionale da ciascuna associazione forense maggiormente rappresentativa sul piano nazionale aderente all’OUA per ogni 3.000 (tremila) iscritti all’associazione e da un ulteriore rappresentante per ogni successivi 3.000 (tremila) iscritti o frazione superiore a 1.500 (millecinquecento).
Art. 10 bis (a cui andrà data una nuova numerazione)
Sono riconosciute, allo stato e con riserva di ulteriori deliberazioni congressuali, modificative o aggiuntive, come associazioni forensi maggiormente rappresentative sul piano nazionale aderenti all’OUA, le seguenti:
……..
Tali associazioni, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aderire all’OUA e si impegnano a rispettare le deliberazioni del Congresso Nazionale Forense e dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, nonché dei loro Organi.
Il delegato
Giuseppe Chiaia Noya
mercoledì 9 novembre 2005
ritardo nel rilascio di immobile locato
La sentenza n. 19139/05, qui consultabile, sancisce il principio secondo cui il locatore ha la facoltà ma non l'obbligo di porre in esecuzione anche contro il terzo occupante il titolo esecutivo ottenuto contro il conduttore, in quanto l'ordinaria diligenza richiestagli dall'art. 1227, 2 comma c.c. per evitare un suo concorso nella produzione del danno, non implica l'obbligo di compiere attività gravose o rischiose come la proposizione di un'azione di cognizione o esecutiva per ottenere il rilascio della cosa locata.
La fattispecie è singolare. Il proprietario di uno stabile con più unità abitative lo concede in locazione al Comune il quale stipula dei contratti di comodato gratuito ed a durata illimitata con diverse famiglie di sfollati senzatetto. Anni dopo, il proprietario, alla scadenza del contratto di locazione e conseguente estinzione dei contratti di comodato in quanto contratti derivati dal rapporto locatizio, ottiene convalida di sfratto di tali appartamenti e agisce giudizialmente nei confronti del Comune per il mancato rilascio degli immobili e per i danni da tardiva restituzione dei beni locati. L'Ente attivatosi all'inizio con delle infruttuose diffide affinché i senzatetto lasciassero gli appartamenti, a seguito di una erronea sentenza del giudice di merito, ritiene di avere adempiuto completamente ai propri obblighi e di non essere più tenuto ad alcunché nei confronti del proprietario. Al contrario, la Cassazione, contraddicendo il giudice di merito, riconosce in capo al Comune una responsabilità per ritardata riconsegna del bene escludendo, al contempo, che il proprietario fosse giuridicamente obbligato ad agire esecutivamente e direttamente nei confronti dei comodatari.
La fattispecie è singolare. Il proprietario di uno stabile con più unità abitative lo concede in locazione al Comune il quale stipula dei contratti di comodato gratuito ed a durata illimitata con diverse famiglie di sfollati senzatetto. Anni dopo, il proprietario, alla scadenza del contratto di locazione e conseguente estinzione dei contratti di comodato in quanto contratti derivati dal rapporto locatizio, ottiene convalida di sfratto di tali appartamenti e agisce giudizialmente nei confronti del Comune per il mancato rilascio degli immobili e per i danni da tardiva restituzione dei beni locati. L'Ente attivatosi all'inizio con delle infruttuose diffide affinché i senzatetto lasciassero gli appartamenti, a seguito di una erronea sentenza del giudice di merito, ritiene di avere adempiuto completamente ai propri obblighi e di non essere più tenuto ad alcunché nei confronti del proprietario. Al contrario, la Cassazione, contraddicendo il giudice di merito, riconosce in capo al Comune una responsabilità per ritardata riconsegna del bene escludendo, al contempo, che il proprietario fosse giuridicamente obbligato ad agire esecutivamente e direttamente nei confronti dei comodatari.
martedì 1 novembre 2005
note iscrizione a ruolo con codice a barre
SI ricorda che da poco tempo in Cancelleria del Tribunale di Bari è possibile iscrivere le cause a ruolo anche con modelli automatizzati.
Attualmente l'unico programma approvato dal Ministero è quello disponibile sul sito web al link quì sopra.
E' molto più veloce l'iscrizione con il modello stampato in modalità codice a Barre ed è efficace anche per le iscrizioni presso la Corte di Appello.
Si rammenta che è utile stampare i due moduli, quello in chiaro e quello con i codici, onde poter verificare otticamente eventuali errori.
Attualmente l'unico programma approvato dal Ministero è quello disponibile sul sito web al link quì sopra.
E' molto più veloce l'iscrizione con il modello stampato in modalità codice a Barre ed è efficace anche per le iscrizioni presso la Corte di Appello.
Si rammenta che è utile stampare i due moduli, quello in chiaro e quello con i codici, onde poter verificare otticamente eventuali errori.
domenica 16 ottobre 2005
risultati elezione delegati Congresso OUA
Pubblichiamo l'elenco dei delegati al Congresso OUA che si terrà in prima sessione a Milano dal 10 al 13 novembre 2005.
lunedì 10 ottobre 2005
L’AVVOCATO E LA GIURISDIZIONE di Silvano Salani, vice Presidente ANF
L’Associazionismo Forense ha sempre dato molto attenzione ai riflessi che la “GIURISDIZIONE”, nella sua concreta attuazione per la tutela dei diritti del cittadino, ha per l’Avvocato, il professionista cui è costituzionalmente demandata questa tutela.
Tanto per l’apparente ovvia considerazione che la partecipazione dell’Avvocatura al processo costituisca il carattere che la contraddistingue rispetto a tutte le altre professioni.
Le rivendicazioni dell’Avvocatura si sono, quindi, in prevalenza incentrate sul ruolo che l’Avvocato deve svolgere nel processo.
Questi è indubbiamente un compartecipe del processo, ma dato il ruolo soverchiante della Magistratura, non è certamente un comprimario, tanto meno un esclusivista, date le competenze che in determinati processi (ad es. tributario e disciplinare) l’ordinamento riserva ad altri soggetti. .... (continua on line)
Tanto per l’apparente ovvia considerazione che la partecipazione dell’Avvocatura al processo costituisca il carattere che la contraddistingue rispetto a tutte le altre professioni.
Le rivendicazioni dell’Avvocatura si sono, quindi, in prevalenza incentrate sul ruolo che l’Avvocato deve svolgere nel processo.
Questi è indubbiamente un compartecipe del processo, ma dato il ruolo soverchiante della Magistratura, non è certamente un comprimario, tanto meno un esclusivista, date le competenze che in determinati processi (ad es. tributario e disciplinare) l’ordinamento riserva ad altri soggetti. .... (continua on line)
583 cpp telefax e impugnazione
PROCESSO PENALE - Tassatività delle forme di presentazione e spedizione dell'impugnazione Ai sensi dell'art. 583 c.p.p. la spedizione dell'atto di impugnazione può avvenire solo con telegramma o con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice, essendo per ciò esclusa la trasmissione a mezzo telefax non idonea a garantire l'autenticità e la soggettiva provenienza dell'atto. (Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 19/08/2005, n. 31302)
CORSO IN DIRITTO FALLIMENTARE
Sabato 8 ottobre 2005 ore 9,30 avrà inizio il nuovo corso in Diritto Fallimentare organizzato dal Centro Studi di Diritto Fallimentare di Bari, con la collaborazione del Sindacato Avvocati di Bari.
La quota di iscrizione è di € 290,00, per gli iscritti al Sindacato è prevista una riduzione di € 50,00.
mercoledì 5 ottobre 2005
ALBI PROFESSIONALI competenza statale
PROFESSIONI - Invalicabile la riserva statale nell'istituzione degli albi professionali Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, secondo e terzo comma e 3 della legge della regione Abruzzo n. 17/2003 nella parte in cui fissano i requisiti per l'iscrizione nel registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, istituito ai sensi dell'art. 1 e dispongono che l'attività di amministratore di condominio, nella regione, sia preclusa a chi non sia iscritto nel registro stesso. Esula, infatti, dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di professioni l'istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale. (Corte Costituzionale Sentenza 30/09/2005, n. 355)
giovedì 29 settembre 2005
Giustizia
GIUSTIZIA: APPROVATI QUATTRO DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA Il Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2005 ha approvato in via preliminare quattro schemi di decreti legislativi per l'attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n.150 del 2005 riguardante la riforma dell'ordinamento giudiziario. I provvedimenti riguardano l'istituzione della Scuola superiore della magistratura; l'organico della Corte di Cassazione; il Consiglio direttivo della Cassazione e i consigli giudiziari; gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti. Queste, in sintesi, le principali novità introdotte dai quattro decreti. La Scuola sarà costituita come struttura didattica stabile, dotata di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale, e sarà preposta, tra l'altro, alla organizzazione ed alla gestione del tirocinio degli uditori giudiziari ed all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati. Saranno destinati all'esercizio delle funzioni di legittimità solo quei magistrati ai quali il Consiglio superiore abbia conferito tali specifiche funzioni, eliminando, dunque, la possibilità che esse siano attribuite a magistrati di merito con provvedimenti dei Capi della procura generale e della Corte di Cassazione. Istituito il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, quale organo corrispondente ai Consigli giudiziari presso le Corti di appello. Gli incarichi direttivigiudicanti e requirenti di legittimità possono essere conferiti esclusivamente a magistrati che, al momento della pubblicazione della vacanza del posto messo a concorso, assicurano una permanenza in servizio di almeno due anni rispetto alla data di ordinario collocamento a riposo. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado possono essere conferiti esclusivamente a magistrati che, al momento della pubblicazione della vacanza del posto messo a concorso, assicurano una permanenza in servizio di almeno quattro anni rispetto alla data di ordinario collocamento a riposo.
GIUDICE DI PACE DI BARI
COMUNICAZIONI DALL'UFFICIO DEL G. di P.
Si comunica, al fine di una puntuale divulgazione, che presso la stanza n.8 di questo Ufficio è stato installato un Personal Computer predisposto per le ricerche veloci relative allo stato dei seguenti procedimenti:
- Iscrizione al Ruolo Generale;
- Iscrizione ed emissione Decreti Ingiuntivi;
- Pubblicazione sentenze.
Gli avvocati potranno quindi accedervi personalmente, fermo restando comunque il cartaceo contenente i dati.
Il Dirigente (Dott. Gaetano Marabello)
venerdì 23 settembre 2005
Codice della Strada modifiche e punti.....
Decurtazione dei punti dalla patente nei casi di conducente non identificato: in G.U. le modifiche al codice della strada
E' approdato in G.U. il decreto legge sulla patente a punti che innova il testo del Codice della strada allineandosi alla sentenza (n. 27/2005) con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità della decurtazione dei punti dalla patente nei casi in cui non sia stato indicato il conducente dell’auto autore della violazione.Il provvedimento prevede l'applicazione della sola sanzione pecuniaria rideterminata misura di 250 euro e fino ad un massimo di 1.000 euro nei confronti del proprietario del veicolo, ovvero di altro obbligato in solido, che abbia contravvenuto all'obbligo di fornire all’organo di polizia i dati personali e della patente del conducente autore della violazione. Sarà inoltre possibile, su istanza dell’interessato, la riattribuzione del punteggio decurtato dalla patente di guida in tutti i casi in cui vi sia stata la contestazione di un’infrazione senza essere identificati alla guida dell'auto, e non solo qualora si sia proposto il ricorso; fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia anche i provvedimenti adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione in oggetto. Le procedure per la riattribuzione del punteggio saranno definite con decreto ministeriale.
E' approdato in G.U. il decreto legge sulla patente a punti che innova il testo del Codice della strada allineandosi alla sentenza (n. 27/2005) con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità della decurtazione dei punti dalla patente nei casi in cui non sia stato indicato il conducente dell’auto autore della violazione.Il provvedimento prevede l'applicazione della sola sanzione pecuniaria rideterminata misura di 250 euro e fino ad un massimo di 1.000 euro nei confronti del proprietario del veicolo, ovvero di altro obbligato in solido, che abbia contravvenuto all'obbligo di fornire all’organo di polizia i dati personali e della patente del conducente autore della violazione. Sarà inoltre possibile, su istanza dell’interessato, la riattribuzione del punteggio decurtato dalla patente di guida in tutti i casi in cui vi sia stata la contestazione di un’infrazione senza essere identificati alla guida dell'auto, e non solo qualora si sia proposto il ricorso; fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia anche i provvedimenti adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione in oggetto. Le procedure per la riattribuzione del punteggio saranno definite con decreto ministeriale.
Legge Pinto
Anche l'eccessiva durata delle indagini preliminari può dare luogo risarcimento
La nozione di causa o di processo considerata dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i cui principi hanno trovato attuazione nella legge sulla ragionevole durata dei processi (L. n. 89/2001) si identifica con qualsiasi procedimento si svolga dinanzi agli organi pubblici di giustizia per l'affermazione di una posizione giuridica di diritto o soggezione facente capo a chi il processo promuova o subisca, essendovi ricompreso anche quello relativo alla fase delle indagini preliminari, che precedono il vero e proprio esercizio dell'azione penale, il cui irragionevole protrarsi assume rilievo ai fini dell'equa riparazione.
La nozione di causa o di processo considerata dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i cui principi hanno trovato attuazione nella legge sulla ragionevole durata dei processi (L. n. 89/2001) si identifica con qualsiasi procedimento si svolga dinanzi agli organi pubblici di giustizia per l'affermazione di una posizione giuridica di diritto o soggezione facente capo a chi il processo promuova o subisca, essendovi ricompreso anche quello relativo alla fase delle indagini preliminari, che precedono il vero e proprio esercizio dell'azione penale, il cui irragionevole protrarsi assume rilievo ai fini dell'equa riparazione.
lunedì 19 settembre 2005
Fermo amministrativo:Consiglio di Stato dichiara incompetente
Spetta al giudice ordinario la cognizione sulle controversie relative al fermo amministrativo Ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al fermo amministrativo dei beni mobili iscritti in pubblici registri, che in quanto strumento diretto alla conservazione del bene per la soddisfazione del credito tributario, esula dai provvedimenti amministrativi potenzialmente lesivi di interessi legittimi del titolare dei beni che ne è assoggettato. (Consiglio di Stato Sentenza, Sez. V, 13/09/2005, n. 4689)
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