martedì 24 aprile 2007

Riceviamo dall'avv. Gioacchino Bàrbera e pubblichiamo il seguente intervento

Udienza collegiale della Corte di appello civile. I giudici entrano con oltre tre quarti d'ora di ritardo. Naturalmente, senza chiedere scusa. Non sono tenuti a farlo. L’Ordinamento giudiziario non lo prevede.
Ruolo di oltre sessanta cause. In una stanza che potrebbe contenere non più di venti persone si ammassano almeno 80 avvocati che sgomitano fra loro per avvicinarsi allo scranno dietro cui siedono comodamente cinque giudici, con tanto di toga. Manca l'aria per respirare. Le cause vengono chiamate dal cancelliere, ma non si riesce a sentire il nome delle parti. Il cancelliere alza il tono della voce: per fortuna è un baritono.
Mi avvicino allo scranno e chiedo al Presidente di fare qualcosa affinché l’udienza con si svolga in quel modo, almeno per rispetto verso gli avvocati che somigliano sempre più a pecore in un gregge. Il presidente mi chiede: cosa si dovrebbe fare secondo lei? Rispondo che sarebbe sufficiente suddividere il ruolo in due fasce, in modo che entrino in aula soltanto gli avvocati interessati alle prime trenta cause da chiamare e che gli altri attendano che l’aula si svuoti passeggiando per i bellissimi, ampi corridoi del terzo e quarto piano del palazzo di giustizia; oppure utilizzare l'aula magna, almeno venti volte più grande. Risposta: sono gli avvocati che debbono autoregolamentarsi; grazie a lei abbiamo perso altro tempo. Non gli rispondo come meriterebbe, solo perché finirei in carcere.
Naturalmente, nessuno delle decine di avvocati presenti interviene per darmi una mano. Resto completamente isolato. Soltanto fuori dall’aula due o tre avvocati mi si avvicinano per complimentarsi. Che bello!
Udienza collegiale della Corte di appello di Bari. Presenti non meno di 40 avvocati. Le cause vengono chiamate una alla volta, in ordine di ruolo. In alcune di queste si deve discutere una richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata. La prima discussione dura poco, circa cinque minuti. La seconda circa dieci minuti. La terza più di un quarto d'ora. Nel frattempo almeno trenta avvocati attendono di poter dire solo tre parole: rinvio per conclusioni. Mi avvicino al solito scranno e dico al Presidente: scusi, perchè le cause in cui si deve discutere una sospensiva non vengono trattate alla fine dell'udienza, per far sì che almeno trenta avvocati siano "liberati" in dieci minuti. Risposta: non ci avevo pensato. Inutile dire che nessuno degli avvocati interviene.
Tribunale civile, aule affollate all'inverosimile. Molti avvocati sono costretti ad urlare il nome del difensore dell'altra parte per riuscire a rintracciare il fascicolo che non trovano. Sembra di stare in un mercato del pesce, anche per gli inesorabili effluvi che, specialmente d’estate, emanano decine di ascelle mal lavate. Squillano intanto i cellulari. Si sente di tutto: dal commento di una partita di calcio al nome del ristorante o della pizzeria dove trovarsi la sera per mangiare qualcosa, all’indirizzo del negozio che vende aggeggi elettronici.

Ora inizio udienze: 9,30. La maggior parte dei giudici entra in aula con oltre un'ora di ritardo, non meno di quaranta avvocati stanno lì a perdere tempo. Un avvocato mi dice: sai perchè il giudice è arrivato in ritardo? Perché è andato a giocare a tennis. L'ho visto io.
I giudici possono invocare soltanto una “giustificazione” che in realtà non lo è. Gli avvocati non sono da meno. Arrivano anche loro con comodo. E allora perché perdere inutilmente tempo, seduti in aule semideserte?
Soltanto un giudice che tutti conosciamo è riuscito a governare l’udienza in modo decente. Per farlo ha dovuto usare le maniere forti, ovviamente “odiato“ dalla stragrande maggioranza degli avvocati e guardato di malocchio da pressoché tutti i suoi colleghi.
Un altro giudice che tutti conosciamo perché non fa nulla per decidere le cause quanto prima possibile e che per tante ragioni avrebbe dovuto essere buttato fuori dalla magistratura è riuscito ad accumulare un ruolo mostruoso. Cosa fare? Il presidente della sezione inventa un abile stratagemma: lo scambio del ruolo di cause fra due giudici.
Alt. Non nascondiamoci dietro un dito. Gli avvocati hanno gravissime responsabilità per ciò che accade. Entrano in aula e gettano le loro cartelle sui tavoli su cui stanno i fascicoli, occupando così in un attimo anche quegli insufficienti spazi che servono per scrivere un verbale di causa. Solo quattro o cinque poggiano le cartelle sul davanzale della finestra o per terra, in un angolo.
Gli avvocati con cui parlo per discutere di queste “inezie” mi rispondono all’unisono: è il Consiglio dell’Ordine che deve fare qualcosa. Dimostrando così di non sapere e di non capire che i Consigli dell’Ordine sono organi istituzionali che non possono svolgere le funzioni delle associazioni di categoria. E cosa fanno le nostre associazioni di categoria? Sono capaci soltanto di organizzare bellissimi corsi di lezioni su questo o quell’argomento o di vendere tesserini per usare le macchine fotocopiatrici.
Nessun intervento per porre un freno a questo decadimento. E perché? Perché non sono altro che lo specchio della nostra misera categoria. Ciascuno di noi aspetta che qualcun altro si muova. Responsabili sono sempre gli altri. Come quando ci si soffia il naso e si getta il fazzolettino di carta per terra: se l’indomani è ancora lì la colpa è di chi non pulisce le strade.
Gli avvocati sanno soltanto chinare la testa e subire. La tirano su solamente quando, prima o poi, fanno un viaggio alle Canarie e guardano splendere il sole.
Una categoria che ha perso da ormai troppo tempo qualsiasi dignità e rispetto per sé stessa. Masse di avvocati che sono tali solamente perché il loro nome compare nell’Albo e considerano la professione di avvocato solo un mezzo per far soldi.
In questo fango tutti affondiamo ed affonderemo sempre più. Soprattutto i giovani che hanno dinanzi a loro decine di anni di professione. Gli avvocati “anziani” li usano come segretarie, con il vantaggio di non dover pagare stipendi e contributi previdenziali; li fanno girare per le cancellerie alla caccia di fascicoli, per attendere pazientemente in lunghe file di fare qualche fotocopia, per depositare atti e ritirare le copie delle comparse delle controparti.
I più “fortunati” vengono spediti in udienza senza conoscere la causa da trattare. Seguono le scarne istruzioni che vengono date loro dai titolari degli studi che non sanno oppure hanno ben presto dimenticato che hanno il dovere di insegnar ai giovani come svolgere il “mestiere” di avvocato.
Molto altro vi sarebbe da dire e raccontare, ma non posso scrivere da solo un volume di duecento pagine.
Come mi è stato suggerito da un giudice che merita stima e rispetto, presenterò al Consiglio giudiziario una “Nota di doglianza”. Spero di non essere l’unico a firmarla.

Gioacchino Bàrbera


P.S. A séguito di questo mio intervento due magistrati baresi che meritano –- come tanti altri – stima e rispetto (ed è ora che gli avvocati la smettano di “fare di ogni erba un fascio” perché in tal modo da un canto denigrano senza alcun motivo il lavoro dei magistrati che compiono il loro dovere; dall’altro fanno soltanto un favore ai magistrati che non meritano di essere qualificati tali e che devono perciò essere e sentirsi isolati), a segnalare episodi simili a quelli innanzi descritti affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti. Analoghe sollecitazioni ho avuto da ambienti del Ministero della giustizia. Ovviamente non posso e, soprattutto, non voglio fare tutto da solo. Invito perciò i praticanti e gli avvocati a segnalarmeli. Posso assicurare (senza andare a “Porta a porta”) sul mio onore di uomo, prima ancora che di avvocato, che il loro nome sarà conosciuto soltanto da me. I colleghi che vorranno farlo mi possono contattare direttamente, ovvero telefonarmi (nel pomeriggio: 080 553.84.74) per incontrarci in tribunale o altrove (magari in un bar, dove potranno pagarmi cappuccino e cornetto) o – ancora – inviarmi un messaggio (avvbarberag@tele2.it).

lunedì 23 aprile 2007

La riforma dell'esecuzione immobiliare

Il Sindacato Avvocati di Bari e la Fondazione Giuridica Irnerio, comunicano che nei giorni 4, 11, 18 e 25 maggio 2007, presso l 'Aula Consiliare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari si terranno 4 incontri dedicati alla riforma dell'esecuzione immobiliare e alla delega delle operazioni di vendita ai professionisti, come da brochure informativa allegata.
Per informazioni rivolgersi presso la segreteria del Sindacato Avvocati di Bari.

Il Sindacato Avvocati di Bari Fondazione Giurica Irnerio

giovedì 5 aprile 2007

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI

E' convocata l'Assemblea ordinaria degli iscritti al Sindacato Avvocati di Bari nella giornata del 19 aprile 2007 alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore 9.30 in seconda convocazione, presso la Biblioteca del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Relazione morale del Segretario
2. Relazione del Tesoriere
3. Approvazione bilancio consuntivo (2006) e preventivo (2007).

In prosecuzione della convocata Assemblea, si procederà presso la sede del Sindacato alla:

4. Elezione delle cariche statutarie:
CONSIGLIO DIRETTIVO (9 membri)
COLLEGIO DEI PROBIVIRI (3 membri effettivi e 2 supplenti) COLLEGIO DEI REVISORI (3 membri effettivi e 2 supplenti)
5. Varie ed eventuali.

Art. 6, terzo comma: Hanno diritto al voto e possono essere eletti agli organi sociali, solo i soci in regola con il pagamento delle quote associative.
Art.20: E' data facoltà a ciascun socio eleggibile di presentare la propria candidatura per iscritto, depositandola in segreteria, anche in forma di lista ed unitamente ad un programma di massima, almeno cinque giorni prima della Assemblea. Tale lista e/o candidatura dovrà essere sottoscritta dai singoli candidati. Il Segretario dovrà curare la pubblicità delle candidature, liste e programmi pervenuti nei termini, mediante affissione, in bacheca e negli appositi spazi, dell'elenco alfabetico dei candidati e comunque con ogni altro mezzo idoneo.
Art. 21: ...omissis... Possono esercitare il diritto di voto tutti gli iscritti al Sindacato in regola con i pagamenti delle quote d'iscrizione. Il voto, segreto, si esprime per mezzo di schede o eventualmente su supporti informatici che devono contenere un numero di nomi non superiori ai due terzi degli eligendi, arrotondato per eccesso. Le schede con un numero di voti superiore a tale limite saranno annullate, mentre quelle con numero inferiore saranno valide.
Decorse tre ore dall'inizio delle operazioni di voto, il Presidente del seggio, dopo avere ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nel seggio, dichiara chiusa la votazione; quindi, procede, pubblicamente, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio. ...omissis...
Completato lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'albo. ...omissis...
Le candidature dovranno pervenire presso la sede entro e non oltre il 13 aprile 2007 ore 13.00.

Bari, 05 aprile 2007
Il Consiglio Direttivo

lunedì 2 aprile 2007

Ricevo dall'avv. Giancarlo Russo Frattasi una "lettera" inviata alla Gazzetta del Mezzogiorno e mai pubblicata, la pubblico volentieri, in attesa di conoscere la V.tra opinione.
Potete scrivermi a realtaforense@gmail.com
avv. Giuseppe Santo Barile

Gentile Direttore,
in una “lettera” pubblicata il 29 novembre dalla “Gazzetta”, il lettore sig. Lops dichiarava di dissentire dall’articolo pubblicato il precedente 18 novembre a firma dell’avv. Antonio Giorgino in merito alla protesta degli avvocati contro la legge Bersani-Visco; e concludeva affermando che dello “sciopero degli avvocati” (per quanto sia perfettamente riuscito) la gran massa dell’opinione pubblica non si è nemmeno accorta, e comunque non vi ha dato alcuna importanza.

Si tratta di un intervento a mio avviso importante, che non può esser lasciato cadere nel vuoto da chi, come gli avvocati, ha sempre lamentato la difficoltà di coinvolgere i cittadini nei problemi che riguardano la giurisdizione, superando se possibile il pregiudizio –diffuso quanto infondato- secondo cui agli avvocati il processo “finché pende, rende”, per cui sono loro i colpevoli della inefficienza, ormai manifesta a tutti, della amministrazione della giustizia.

Ed ancor piò attuale appare l’argomento, dal momento che sono preannunciati, dal 14 al 16 dicembre prossimo, altre tre giornate di astensione degli avvocati dalle udienze, sempre per protestare contro la “Bersani-Visco” e la Finanziaria in corso di approvazione.

Allora dico subito che sono d’accordo col sig. Lops sul fatto che lo “sciopero” degli avvocati (cioè la astensione dalle udienze per una settimana nel novembre scorso) ha lasciato il tempo che ha trovato; anzi se mai ha attirato altre critiche sulla categoria, accusata di non subire alcun pregiudizio economico dallo sciopero, anzi di guadagnarci (sempre nella convinzione che più a lungo duri il processo, tanto più guadagnino gli avvocati). Altrettanto inutile sarà –è previsione facile- la ulteriore “tre giorni” di sciopero indetta dal 14 al 16 dicembre prossimi; ma il fatto è che non abbiamo altro mezzo per attirare la attenzione dei media e dell’opinione pubblica, e di esercitare una sia pur minima pressione su Governo e Parlamento.

Sono anche d’accordo col lettore sul fatto che non sia facile convincersi che “gli avvocati scioperano nell’interesse della gente”, anziché per difendere semplicemente, attraverso le tariffe obbligatorie, il livello dei propri compensi. E tuttavia è così, come ha scritto Giorgino, anche se la soluzione del teorema richiede vari passaggi logici, sui quali riflettere senza pregiudizi.

L’interesse dei cittadini mi sembra che sia: a) avere una giustizia che funzioni, sotto il profilo della qualità delle decisioni e della durata dei processi; b) avere una difesa tecnica (e cioè l’assistenza di un avvocato) di buona qualità; c) pagare il meno possibile. Ebbene, sul primo punto, la protesta degli avvocati (che, va ricordato, non è solo contro la “Bersani-Visco” ma anche contro i tagli al finanziamento della Giustizia previsti per i prossimi tre anni dalla Finanziaria) tutela ovviamente anche e soprattutto gli interessi dei cittadini; e su questo credo inutile soffermarsi.

Sul secondo punto (avere un difensore preparato ed onesto) il cittadino deve sapere che la laurea in giurisprudenza, sia pure conseguita presso una prestigiosa Università e col massimo dei voti, conferisce una preparazione di base del tutto insufficiente a consentire un esercizio professionale di livello minimamente affidabile. Pertanto, salvo una radicale riforma degli studi universitari impensabile nel breve periodo (e forse in assoluto), occorre continuare a studiare, frequentare lo studio di un professionista esperto, superare un esame di Stato e poi dotarsi di locali, collaboratori, strumenti, che consentano non solo l’esercizio della avvocatura, ma il continuo aggiornamento del sapere. Ciò comporta spese notevolissime, non sostenibili da chi non possa contare su un livello di retribuzione garantito da tariffe obbligatorie. In questo senso, il mantenimento delle tariffe costituisce per il cliente una garanzia di qualità della prestazione professionale; garanzia peraltro imperfetta, perché sta all’onestà del professionista l’investire una congrua parte dei suoi guadagni nelle attrezzature dello studio e nell’aggiornamento professionale. Su questo, un certo controllo può e deve essere esercitato solo dall’Ordine professionale (ente che secondo una concezione molto accreditata presso il Governo attuale costituirebbe invece ostacolo alla libertà di impresa ed alla concorrenza). Ed infatti l’Ordine assume (e paga, con i soldi degli iscritti e non dello Stato) un gran numero di iniziative dirette alla informazione ed all’aggiornamento professionale, e sorveglia il comportamento degli avvocati sotto il profilo della onestà e della correttezza, applicando sanzioni che vanno dall’”avvertimento” alla radiazione.

Concludendo sul secondo punto, al cittadino deve essere assicurato un avvocato di buona e costante qualità media; e mi riferisco soprattutto al cittadino “debole”, quello che deve scegliere l’avvocato leggendo le targhe sui portoni, o affidandosi alle informazioni raccolte in sala da barba; perché i soggetti “forti” sanno benissimo da soli quali avvocati scegliere, ed hanno i mezzi (ma li avevano anche prima della legge Bersani-Visco”) per contrattare onorari di favore.

Terzo ed ultimo punto: l’interesse del cittadino è quello di pagare il meno possibile per assicurarsi una assistenza legale. Ho già annotato, in proposito, che “pagare il meno possibile” ha un senso solo se riferito a prestazioni di valore sostanzialmente equivalente; perché chi paga poco per ricevere una prestazione cattiva o pessima non risparmia: compra, a prezzo vile, una prestazione che nel migliore dei casi non gli serve, e spesso lo danneggia, anche gravemente. Liberalizzare i prezzi, stimolare la concorrenza, agevolare i giovani va benissimo se si parla dello stesso prodotto, o di un prodotto di qualità equivalente; altrimenti, senza questa garanzia, si danneggia il consumatore e si facilitano i truffatori ed i taroccatori di griffes.

Analogo discorso riguarda la pubblicità che era già ammessa dal codice deontologico della avvocatura (purché non fosse ingannevole), ed oggi si vorrebbe estesa anche ai prezzi delle prestazioni professionali. Ora, diverso è fornire informazioni su dati oggettivi, come le dimensioni dello studio, l’elenco dei professionisti che vi lavorano, i titoli professionali posseduti da ognuno di essi, le materie prevalentemente trattate, il numero degli impiegati ed ogni altra informazione oggettivamente verificabile; diverso è proporre, attraverso offerte “al ribasso”, prestazioni professionali di qualità non verificabile in alcun modo.

In conclusione, l’interesse del cittadino è quello di poter contare su di una categoria professionale di cui gli siano garantiti i livelli minimi di professionalità e di correttezza. Solo a queste condizioni (oggi inesistenti) la liberalizzazione dei prezzi secondo il principio della concorrenza e del mercato rappresenterà per lui un effettivo vantaggio; altrimenti, ad una richiesta di bassi compensi corrisponderà con ogni probabilità una prestazione professionale di altrettanto bassa affidabilità, e quindi –per l’utente- non un vantaggio ma un prevedibile danno.

La Avvocatura chiede quindi una legge professionale che garantisca –attraverso nuove modalità di reclutamento e di formazione degli avvocati- il possesso, in tutti gli esercenti la professione forense, di livelli minimi garantiti e periodicamente verificati di competenza e correttezza. E poiché la avvocatura è solo una delle componenti di un “servizio giustizia” disastrato, chiede che Governo e Parlamento riformino finalmente l’ordinamento giudiziario, garantendo al cittadino anche la competenza, la laboriosità e la correttezza dei giudici, di carriera ed onorari; e fornisca alla Giustizia tutte quelle dotazioni, di uomini e mezzi, necessarie per assicurare al cittadino il riconoscimento, in tempi ragionevoli, dei propri diritti violati; il che oggi assolutamente non avviene.
Mi auguro che la “Gazzetta” ospiti e solleciti su questi temi un dibattito, quanto mai opportuno per rendere coscienti i cittadini dei problemi della amministrazione della giustizia, dalla cui soluzione dipende in larga misura la libertà e la dignità di ciascuno di noi.
La ringrazio e saluto molto cordialmente Giancarlo Russo Frattasi

(Presidente Camera Civile Bari)

sabato 30 dicembre 2006

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2006

Petruzzelli Ordinanza del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Considerato che il Politeama Petruzzelli di Bari e' uno deimaggiori teatri dell'opera italiani, in considerazione della funzioneculturale formativa e sociale che ha sempre assolto; Considerato che allo stato detta struttura teatrale, e' inagibile aseguito dell'incendio verificatosi il 26 ottobre 1991, ad eccezionedi una porzione ristrutturata e precisamente del foyeur; Considerato inoltre che gli interventi fino ad ora posti in esserehanno consentito solo il recupero di una parte dell'edificio oltre altetto e alla cupola e che nella stessa area sono ancora in corso inecessari lavori di riedificazione e di messa in sicurezza delleparti danneggiate e che la mancata conclusione di questi ultimi destaparticolare preoccupazione anche sotto il profilo del pericolodell'incolumita' delle persone; Tenuto conto, quindi, che sussiste l'ineludibile esigenza diprocedere, al fine di garantire la celere ripresa delle attivita'culturali di pubblico interesse, in termini di somma urgenza, allarealizzazione di un quadro compiuto di interventi tesi ad assicurareil totale recupero funzionale della struttura teatrale; Ritenuto necessario inserire tutti gli interventi occorrenti etutte risorse economiche a disposizione nell'ambito di un'unicaprocedura di gara per la scelta del soggetto affidatario, assicurandonel contempo la trasparenza delle procedure per incoraggiare lamassima partecipazione dei concorrenti; Vista la nota del Ministero per i beni e le attivita' culturali del15 dicembre 2006; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed inparticolare l'art. 2, commi 105, 106 e 107; Tenuto conto, in particolare, che il contributo previsto dall'art.2, comma 107 dalla predetta legge n. 286/2006, pari a 8.000.000,00 dieuro, sara' utilizzato, oltre alle risorse gia' finalizzate, allarealizzazione degli interventi di messa in sicurezza e diricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari; Considerato che l'ulteriore protrarsi della situazione e'suscettibile di determinare pregiudizi irreparabili alle parti delteatro non definitivamente compromesse dall'incendio, sicche' occorreadottare, in via preventiva, ogni iniziativa utile finalizzata adevitare situazioni di pericolo alle strutture ed ai visitatori; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezionecivile in prevenzione ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del1992, con cui disciplinare gli interventi necessari ad assicurarecondizioni di fruibilita' in termini di sicurezza dell'interastruttura teatrale; Vista la nota del Sindaco del Comune di Bari del 19 dicembre 2006con la quale il medesimo ha evidenziato la necessita' di intervenirecon urgenza per la definitiva messa in sicurezza della strutturateatrale che, presentando numerosi punti di criticita' strutturale,nel caso di intense precipitazioni, potrebbe essere definitivamentecompromessa; Acquisita l'intesa della Regione Puglia con la nota del 20 dicembre2006; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri; D'intesa con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali; Dispone: Art. 1. 1. Le opere e gli interventi di cui alla presente ordinanza sonoindifferibili ed urgenti e autorizzano il ricorso alle procedureacceleratorie previste dall'ordinamento giuridico vigente. 2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, l'ing.Angelo Balducci, e' nominato Commissario delegato per fronteggiare lasituazione di criticita' citata in premessa. A tal fine ilCommissario delegato pianifica i necessari interventi finalizzatiall'eliminazione di situazioni di pericolo per le cose e le persone,ponendo in essere i conseguenti atti volti alla realizzazione degliinterventi medesimi, nonche', se del caso, interrompe procedure digara in atto, laddove siano prevedibili tempi di aggiudicazione noncompatibili con l'urgenza delle iniziative necessarie. 3. Per l'espletamento degli interventi di cui al comma 1, ilCommissario delegato si avvale di uno o piu' soggetti attuatori, cuiaffida specifici settori di intervento sulla base di direttive edindicazioni, utilizzando, ove ritenuto necessario, le strutture e lerisorse finanziarie facenti capo alle Amministrazioni dei beniculturali e alle competenti soprintendenze. 4. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presenteordinanza, il Commissario delegato si avvale di una strutturaall'uopo istituita composta da personale dipendente del Ministero deibeni culturali, nel limite massimo di 5 unita', cui potranno esserecorrisposti gli emolumenti accessori previsti dalla normativa vigentein materia. 5. Per l'attuazione degli interventi di competenza il Commissariodelegato, ove ne ricorrono i presupposti, provvede utilizzando leprocedure d'urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente .... e con questo Buon Anno a tutti

martedì 19 dicembre 2006

Tutti gli avvocati di bari compatti


Tutti gli AVVOCATI compatti hanno aderito alla convocazione del CDO di Bari per discutere della proposta di protocollo di udienza da sottoporre alle organiozzazioni dei Magistrati e delle cancellerie.
In assemblea, i "soliti noti" in rappresentanza dei molti iscritti hanno espresso le proprie opinioni, 1/12 dei presenti ha chiesto di disciplinare la vita "nel palazzo" invitando i colleghi ad indossare l'abito processuale "TOGA" così da distinguersi dai molteplici soggetti che frequentano ... a vario titolo... il Palazzo; 1/12 dei presenti ritiene che l'impossibilità di tale iniziativa sia dovuta a "mancanza di sufficenti armadietti"; 1/12 dei partecipanti ritiene invece che non sia il caso di proporre oggi un protocollo di udienza, quando siamo in agitazione per la mancanza di considerazione che tutte le altre parti sociali hanno nei confronti dell'avvocatura.

mercoledì 22 novembre 2006

Contro i Barbari


Marcello Veneziani
presenta il suo libro
Bari 24 novembre 2006 ore 18
hotel Excelsior

venerdì 29 settembre 2006

:Sciopero:(???) diamo contenuto alla protesta

La speranza che finalmente gli Avvocati comincino a parlare un linguaggio sindacale ha fatto timidi passi. Ma la lettura della mozione dell’ultimo Congresso Forense, pur contenendo apprezzabili segni di migliore percezione dell’attività rivendicativa a favore della Categoria, appare ancora inquinata da un approccio “vecchio” ai problemi.
Troppi principi enunciati, poche proposte e richieste concrete, e spesso avanzate timidamente in maniera approssimativa e senza adeguata approfondita motivazione.
Per richiedere una piattaforma di trattativa è necessaria innanzi tutto un’analisi del mercato e della situazione in cui la categoria si trova ad operare.
Nella attuale realtà europea emergono esigenze, comportamenti e regole nuove alle quali è necessario adeguarsi per restare sul mercato.
- La difesa dei minimi, la lotta al patto di quota lite, il contrasto alla pubblicità professionale, la contrarietà alle associazioni professionali multidisciplinari mal si conciliano con la realtà che si presenta nel nuovo scenario internazionale in cui ampia è la presenza di Studi stranieri. Questi, con nuovi approcci alle modalità di prestazione dei servizi legali, impongono con forza la loro presenza sul mercato globale, di cui il nostro orticello è venuto a far parte.
Nell’immaginario collettivo la difesa di principi non più attuali può quindi apparire una lotta ad oltranza di veri o presunti privilegi acquisiti, snaturando il senso stesso della protesta e suscitando più antipatie che consensi.
- Nella mozione si fa menzione del ruolo del professionista-avvocato. Ma appare solo un accenno alla funzione sociale dell’Avvocatura il cui compiuto riconoscimento deve portare ad una richiesta forte di un’area di competenze da individuare come riservata ai giureconsulti perché è nell’interesse della collettività stessa che tali competenze vengano valorizzate, sia nella fase di difesa, che nella fase di prevenzione dei conflitti. Essenzialmente in queste due fasi va visto il ruolo dell’Avvocatura come categoria professionale capace di assicurare la legalità diffusa. Ma tale richiesta di riconoscimento di competenze riservate non è chiaramente espressa.
- Troppo timido, poi, l’accenno alla Magistratura onoraria. Se oltre il 50% dei nuovi processi civili ricade nella competenza dei giudici onorari, agli stessi va riconosciuta dignità ordinamentale con partecipazione ad ogni livello, anche di C.S.M., all’organizzazione della Magistratura con adeguata collocazione sistematica proprio nelle norme dell’ordinamento giudiziario. Per evitare che si attesti in un precariato sottopagato, nemico della migliore qualità, e diventi invece anche una fucina per la formazione e l’accesso di avvocati ai concorsi per nuovi Magistrati togati, arricchendone la categoria con persone che abbiano esperienza di vita e, quindi, migliori capacità di giudicarla.
- Ancora più timida la richiesta di una diminuzione dell’aliquota IVA sulle parcelle.
Il problema è molto più vasto e va inquadrato nel dovere dello Stato di rendere giustizia.
E da questo dovere, posto nell’interesse della collettività lo Stato non può trarne fonte di guadagno, rientrando nei suoi compiti essenziali.
Riguarda sia l’IVA, sia l’imposta di registro sugli atti giudiziari. Quest’ultima si riferisce ad atti che certamente non costituiscono un indice di capacità contributiva, richiesta per l’applicazione di imposte, né un servizio con controprestazione, presupposto per l’applicazione di una tassa, dato che il render giustizia appartiene ad uno degli obblighi fondamentali dello Stato, finalizzato all’attuazione di diritti soggettivi e controbilanciato dall’esistenza del divieto della giustizia privata, il cui esercizio costituisce solo e soltanto un dovere.
Non sono tanto visionario da non comprendere che in questo momento non ci sono le condizioni per ottenere una immediata e completa esenzione da IVA delle prestazioni svolte dall’Avvocatura, anche se la difesa della libertà o dei diritti civili non è da meno alla cura del raffreddore, attività esentata da imposizioni per la sua rilevanza sociale.
Ma il problema dell’imposizione tributaria sui servizi resi per la giustizia non può ulteriormente essere trascurato ed è dovere proprio dell’Avvocatura porlo nella sua interezza.
Il dibattito su tali argomenti si è già ampiamente sviluppato in altri paesi della stessa Comunità Europea (cfr. Francia e Germania).
Non è nuovo neppure in Italia. «La giustizia, standosi al rigore dei principii, esser debbe gratuita; è il primo e più sacro debito dell’autorità sociale». Così nel commentario Mancini-Pisanelli-Scialoia del codice di procedura civile per gli Stati sardi del 1855! Ed ancora in Riv. dir. finanz., 1937, 359, Einaudi ebbe a scrivere: «Come le spese della difesa nazionale e della sicurezza pubblica, la spesa della giustizia è tipica di quelle che debbono essere ripartite con l’imposta su tutti, perché non si conosce chi ne sia avvantaggiato in modo particolare e in quale misura ... Al litigante non è logico far pagare qualcosa (tassa, in qualunque modo congegnata, di bollo o di registro o altra) in aggiunta alle imposte che egli già pagò, come cittadino, per mettere in grado lo Stato di esercitare l’ufficio suo».
Pare invece rimasto un fatto episodico ed isolato l’obiettivo irrinunciabile della defiscalizzazione dei processi e la tendenziale gratuità della giustizia riaffermato (molto timidamente e senza sufficiente rilievo) nel documento conclusivo della conferenza nazionale dell’avvocatura italiana tenutasi a Pisa dal 4 al 6 dicembre 1998.
- Anche l’ordinamento professionale richiede che sia assicurata l’indipendenza dell’Avvocato dal Cliente, l’accesso mirato fin dall’inizio degli studi universitari. Mentre sul secondo punto vi è una chiara presa di posizione, l’altro problema non è affatto percepito. Sussistendo con l’attuale legge professionale l’incompatibilità dell’esercizio della professione con ogni forma di lavoro subordinato. Anche quando questo si svolge alle dipendenze di altro Avvocato o di associazioni di Avvocati. Ostacolando ogni possibilità per i Professionisti di investire in “menti” e crescere, come è consentito in altre realtà che da tali condizioni traggono vantaggio per crescere e schiacciare la concorrenza di chi non riesce ad approntare strutture adeguate alle nuove richieste del mercato. Aggiungasi che coniugando l’indipendenza dell’Avvocato dal Cliente con la necessità di individuare un’area di competenze professionali per gli iscritti all’albo vengono poste in discussioni categorie iscritte nel cosiddetto albo speciale, che non garantisce, con grave dubbio di legittimità, soprattutto l’indipendenza dell’attività di difesa processuale. Attività da affidare in tali casi all’Avvocatura dello Stato, che tale indipendenza meglio garantisce, nella quale potranno eventualmente trovare collocazione parte degli iscritti all’albo speciale.
- Restando nell’ambito dell’ordinamento professionale non si può sorvolare su una richiesta di ampliamento delle sfere di azione, anche nell’ottica del “cittadino consumatore” (oltre che per tutelare una categoria che ormai scoppia per numero). Se si vuole promuovere liberalizzazione perché non consentire all’Avvocato di autenticare la firma del proprio Cliente su un atto negoziale redatto per conto dello stesso?
- Questi aspetti non hanno una chiara individuazione nelle mozioni Congressuali.
Né forte coerente e prevalente presa di posizione nelle motivazioni dell’astensione.
E’ evidente che la Categoria tutta ne deve prima avere chiara consapevolezza per poter poi avanzare le sue rivendicazioni.
- Se tale consapevolezza manca è anche colpa di tutte le Associazioni adagiate su minimale partecipazione, stante la sproporzione tra numero di aderenti alle Associazioni e componenti una categoria che ha superato i 170.000 iscritti. Concentrandosi su una pur apprezzabile elaborazione sistematica finiscono per relegarsi in una sfera dalla quale non colgono, o non sanno cogliere, gli aspetti più mobilitanti, necessariamente concreti e più direttamente sentiti quali ostacoli dalla categoria. Conseguentemente non riescono ad acquisire un consenso diffuso che provochi anche partecipazione attiva.
E’, quindi, necessario che si svolga prima un migliore confronto all’interno della categoria tutta, perchè acquisti consapevolezza dei problemi, li senta “suoi” e si mobiliti per riaffermarli. Superando l’isolamento delle Associazioni con il diretto continuo e coordinato confronto tra le stesse. Poi è necessario proporre, con gradualità e non in maniera alluvionale, azioni concrete e possibili, che sappiano provocare la condivisione anche della collettività e, quindi, anche la mobilitazione di tutti.
Lo so. Sono vecchio (almeno anagraficamente) e mi ripeto.
Ma non è vana la ripetizione se produrrà consapevolezza e riflessione, almeno di uno.
Si svecchino almeno le idee, visto che, rivedendo la scarsa affluenza alle Assemblee, pare non si sia ancora riusciti a svecchiare chi le esprime.
Silvano Salani

martedì 26 settembre 2006

Idee chiare (e condivise) su come dovrà essere il futuro dell'avvocato

Raggiunto il traguardo di una mozione che vede d'accordo Cnf, Oua e Cassa forense. Riforma dell'ordinamento: ribadita la distinzione fra tutte le attività professionali e quelle d'impresa
Riforma dell'ordinamento professionale, l'Avvocatura sabato scorso durante il Congresso nazionale ha approvato una mozione condivisa dal Cnf, dall'Oua e dalla Cassa forense che traccia le linee guida da seguire nel processo di modernizzazione della professione legale (la mozione è qui leggibile nei documenti correlati).Gli avvocati, tuttavia, con una mozione politica finale hanno anche definito il calendario delle agitazioni e dato mandato all'Organismo politico di proclamare due settimane di sciopero cadenzate fino a dicembre. Il 12 ottobre prossimo l'Avvocatura si asterrà dalle udienze prendendo parte a Roma alla manifestazione unitaria di tutti i professionisti. Inoltre, lo sciopero proseguirà dal 13 al 18 novembre e dall'11 al 16 dicembre. Si prevedono, infine, ulteriori forme di protesta, secondo le modalità decise dagli ordini territoriali
Il Congresso ha anche invitato i legali a una grande assemblea di tutta l'Avvocatura che si terrà nella capitale il prossimo 16 dicembre. Gli avvocati chiedono quindi al Governo e al Parlamento di provvedere alla sospensione dell'efficacia di alcune norme del decreto Bersani, per il tempo strettamente necessario alla concertazione ed emanazione della legge di riforma degli ordinamenti professionali e di quello forense in particolare.La mozione di riforma dell'Ordinamento professionale. Quanto alla riforma dell'ordinamento professionale nella mozione approvata sabato scorso a grande maggioranza dai delegati, l'Avvocatura ha ribadito la distinzione fra tutte le attività professionali e quelle d'impresa, sottolineando la specificità, l'autonomia e l'indipendenza del legale, la cui funzione e il cui ruolo sono costituzionalmente rilevanti. E proprio per difendere queste specificità che sono a garanzia della libertà dei cittadini che l'Ordine forense deve continuare a esistere.La riforma delle professioni, che va approvata entro l'anno partendo dai progetti di legge già depositati in Parlamento, dovrà garantire il miglioramento della qualità professionale degli avvocati, intervenendo sulla struttura della facoltà di Giurisprudenza. Quanto alle specializzazioni e alle relative forme di pubblicità informativa, spetterà alla normativa professionale stabilirne le modalità di acquisizione e di mantenimento. In quest'ambito vanno previsti sistemi efficaci di formazione permanente. Il sistema delle tariffe va difeso, pur semplificandolo per renderlo meglio comprensibile ai cittadini, mantenendo anche i minimi obbligatori per le prestazioni relative alla difesa dei diritti e degli interessi. Per cui le tariffe minime devono essere considerate obbligatorie almeno fino a quando le controversie non saranno definite in sede europea.Quanto al cosiddetto patto di quota lite, "liberalizzato" dalla legge Bersani, il divieto dovrà essere conservato, soprattutto a tutela dei cittadini più deboli che non sono in grado di far valere le proprie ragioni. Tuttavia, nella proposta messa a punto dall'Avvocatura, questa preclusione potrebbe essere superata per alcune materie specifiche (famiglia), a condizione, però che i limiti siano precisi e le sanzioni severe. La pubblicità informativa sul servizio offerto e sui costi delle prestazioni, almeno in una fase iniziale, dovrebbe passare da un controllo preventivo del Consiglio dell'Ordine per verificare veridicità e correttezza dei messaggi. La mozione dell'Unione Triveneta. Il Congresso, inoltre, ha anche approvato la mozione presentata dall'Unione triveneta dei Consigli dell'ordine degli avvocati che, tra le altre cose, ha riaffermato "la piena legittimità della protesta fin qui portata avanti dagli Avvocati in ogni sua manifestazione a fronte della lesione dei valori essenziali, anche costituzionalmente tutelati, della Giustizia e della professione e ponendo fin d'ora in evidenza un programma di nuove forme di protesta da attuare in ipotesi di mancato preventivo confronto" (il documento è qui leggibile nei correlati allegati).Inoltre, il XXVIII Congresso nazionale forense ha approvato anche una raccomandazione dal tema "L'avvocato nella giurisdizione, oltre la giurisdizione" .Soddisfatto Bruno Sazzini, il segretario generale dell'Anf, per "la riaffermazione della centralità del Congresso, quale unico momento di determinazione della volontà dell'Avvocatura" e per la partecipazione ai lavori dell'Aiga ma anche per l'intervento del Presidente delle Camere penali, Ettore Randazzo.
Questo è quanto Diritto e Giustizia Pubblica sul Congresso di Roma
Io non posso dirmi soddisfatto
avv. Giuseppe Santo Barile

lunedì 25 settembre 2006

25000 euro a carico dell'avvocatura unita

25000 euro a carico di tutit gli avvocati è il risultato della delibera del CNF e degli ordini a seguito della quale l'OUA ha proclamato e promosso una astensione dalle udienze impropriamente chiamato SCIOPERO.
Tutti gli avvocati, così si sono giocati credibilità (il mancato rispetto delle norme incide sulla conoscenza delle stesse?) e sulla futura proposizione di ulteriori forme di manifestazione della volontà.
E allora facciamo come pochi avvocati hanno il coraggio di fare
Uniamoci, agitiamoci, ma RISPETTIAMO LA NORMATIVA!! Maurizio De Tilla ha avuto il coraggio e pochi altri lo hanno seguito INDOSSIAMO LA TOGA come segno di distinzione, di classe e di apparteneza.
Uniamoci coraggiosamente nelle aule e difendiamo la libertà dei nostri clienti che si esplicita attraverso la nostra azione congiunta.
URLIAMO in silenzio IN TOGA quotidianamente, rispettiamo la normativa e da domani mattiana APPLICHIAMO PEDISSEQUAMENTE IL CODICE DI RITO!!
Le uniche attività che dobbiamo svolgere sono quelle PER CUI è PREVISTA UNA VOCE NELLA TARIFFA promossa dal CNF e approvata dal MINISTRO, ormai scaduta e non rinnovata!!!!!
Avv. Giuseppe Santo Barile

venerdì 15 settembre 2006

LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI TRA REALTA’ E SUGGESTIONE

Molto è stato scritto sul decreto Bersani di liberalizzazione delle professioni, circa il metodo e il merito per cui non appare opportuno ripetere gli argomenti, quanto piuttosto tentare una riflessione che evidenzi come il decreto porterà di fatto, almeno per la professione forense, ad un risultato antitetico a quello che si intendeva perseguire.
Dispiace che questo provvedimento abbia le caratteristiche dell’esemplarità (cioè dell’atto con cui l’Esecutivo, nei primi 100 giorni, vuole dare un segnale di novità, specularmente a quanto fece il governo precedente il cui totem fu l’abolizione dell’imposta di successione) che non permette un dialogo ragionato, senza arroccamenti di segno opposto (nulla si cambia e nulla si discute).
Passiamo ad una rapida analisi dei punti di criticità e partiamo dall’abolizione della inderogabilità dei minimi di tariffa.
Se può apparire ragionevole l’affermazione che la sussistenza dei minimi di tariffa non è in sè segno di qualità della prestazione, è anche vero il contrario, e cioè che il minor prezzo in sè non permette l’identificabilità ex ante di una prestazione di qualità.
È difficile per la realtà professionale italiana, composta per la maggior parte da studi piccoli, come si ricava dal censimento ISTAT 2001 che indica in 600.000 le imprese attive nelle professioni prevalentemente con organizzazioni minime (445.000 su 600.000), sintetizzare nella mera esposizione del prezzo il costo necessitato per l’organizzazione dello studio (adeguamento alla privacy, investimento in tecnologia, ecc.) e per l’aggiornamento e la formazione continua.
Il vero limite della norma, però, consiste nella lesione del diritto di difesa, laddove, in materia giurisdizionale, si pone come oggettivo ostacolo all’accesso dei cittadini al processo, quindi alla tutela dei diritti, e, per altro aspetto, nella mancanza di garanzia per i non abbienti attraverso il gratuito patrocinio, ponendo così una questione di democrazia assai concreta.
In materia civile, infatti, il sistema è strutturato in modo che la parte vittoriosa, o il creditore, sia tenuto indenne, salvo motivata decisione contraria da parte del giudice, dalle spese di giustizia, rispondendo ciò, come più volte sostenuto dalla Cassazione, al dettato dell’art. 24 Costituzione.
Nell’assoluta mancanza di regolamentazione vi è il concreto pericolo che la Giustizia diventi privilegio di pochi per la possibilità di imporre al soccombente il pagamento di una parcella convenzionalmente stabilita tra l’Avvocato e il proprio rappresentato o, all’opposto, perché il Giudice, privo di riferimenti, liquidi una somma di molto inferiore a quella concordata tra la parte vittoriosa e il suo Avvocato.
Oltre a ciò si privilegiano i contraenti forti (banche, assicurazioni, grandi imprese, ecc.) che, utilizzando, come già parzialmente avviene ora (cosa nota!), avvocati convenzionati ai limiti inferiori di tariffa, possono permettersi resistenze giudiziarie strumentali nei confronti dei singoli cittadini che dovranno pagare quanto concordato con il proprio legale, aumentando così il proprio potere effettivo a scapito della collettività.
Occorre, pertanto, che almeno per le tariffe giudiziali vengano mantenuti i minimi, così da fornire all’Autorità giudiziaria i “binari”, secondo la definizione di Calamandrei, su cui indirizzare la scelta per un’equa parametrazione del costo di accesso e utilizzazione della Giustizia.
Questo corrisponde anche all’attualità di molti paesi europei, come in Francia e in Germania, mentre il richiamo all’Inghilterra è scorretto laddove non specfica la divisione delle funzioni tra solicitor e barrister: le regole più elastiche e liberali, come la possibilità di proporre assistenza legale nei supermercati, valgono per il primo, una sorta di consulente giuridico, ma non per il secondo, l’avvocato della difesa avanti alle Corti.
Appare, quindi, necessario che l’abrogazione dei minimi non riguardi le prestazioni giudiziarie degli avvocati per consentire al Giudice, al privato nel caso di recupero crediti o alla Pubblica Amministrazione l’indicazione esatta dei compensi spettanti per l’esercizio della difesa.
Lo stesso ragionamento è utilizzabile per il gratuito patrocinio, per garantire una prestazione dignitosa per gli assistiti e non un simulacro di difesa come avveniva nel passato per le difese d’ufficio gratuite.
Sempre che sia corretta l’interpretazione della norma in tal senso, appare inopportuna anche l’abrogazione del divieto del patto di quota lite che a tutt’oggi esiste tanto in Germania che in Francia.
Invero, il rischio della co-interessenza del difensore può essere a scapito dell’assistito perché allettato più dalla ricerca del tornaconto personale che dalla tutela integrale dei diritti della parte.
Se il divieto dovesse essere derogabile, andrebbe comunque contenuto nei limiti delle tariffe di cui sopra, in una misura percentuale massima prefissata, credito incedibile, con forma scritta obbligatoria.
Anche la pubblicità, se non accompagnata da una chiara indicazione dei limiti di carattere generale, può essere più un elemento di distorsione che di orientamento nella scelta del consumatore, per cui dovrebbero valere alcune indicazioni di minima come il divieto di nominare i clienti, di promettere risultati, di vantare specializzazioni non possedute o accertate, con modalità che siano pertinenti allo svolgimento della professione.
La sponsorizzazione di concerti, l’elencazione dei clienti, la presenza costante sui giornali sono forme anomale a cui assistiamo da parte di molti studi legali che si assumono prestigiosi, in ciò non censurati né richiamati, a quanto risulta, da nessuno al rispetto delle regole deontologiche.
Non è questo il corretto utilizzo della forma pubblicitaria.
Anche l’abrogazione del divieto di fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare trova il limite nella specificità della professione forense, legata comunque a un obbligo di rispetto del segreto professionale e di rapporto fiduciario con il cliente che mal si concilia con le altre professioni che questi obblighi non hanno.
Molte altre misure, poi, che riguardano la parte anti-elusione ed evasione si assommano alla distorsione sopra provocata dalla cosiddetta liberalizzazione del decreto Bersani, rendendo ancora più concreto il pericolo di mancata fruizione dei cittadini della giustizia, elemento caratterizzante il tasso di democraticità di un sistema politico.
In breve sintesi: l’obbligo del conto professionale, che già in precedenza esisteva per i contribuenti che avessero scelto la contabilità ordinaria, appare un grazioso omaggio al sistema bancario, questo sì non concorrenziale e privo di trasparenza; l’obbligo di non ricevere i pagamenti in contanti non ha alcun effetto pratico (non si diventa virtuosi per decreto) e danneggia la parte di popolazione meno abbiente o precaria (si pensi agli irregolari, ai clandestini ecc.) che non ha la possibilità di usufruire dei servizi bancari; l’aumento indiscriminato e non proporzionato dei contributi a carico delle parti, con l’estensione della solidarietà nel pagamento ai difensori, è disincentivante per l’assunzione della difesa di soggetti economicamente deboli e presenta anche dubbi di costituzionalità ove siano coinvolti diritti fondamentali.
Si potrebbe continuare: la diminuzione delle spese di giustizia, l’inefficienza dell’apparato giudiziario, eccetera, sono tutti aspetti che vedono l’avvocatura creditrice nei confronti dello Stato, incapace di dare una risposta rapida certa e ragionevole.
E allora domandiamo se veramente la liberalizzazione evocata sia tale; se veramente vi è un disegno riformatore serio del sistema giustizia; se veramente la risposta è finalizzata alla tutela dei consumatori.
Per avere una vera riforma dobbiamo modificare l’ordinamento professionale, creando dei meccanismi che rendano effettivi la verifica della professionalità, della qualità e del rispetto delle regole deontologiche da parte dei Consigli degli Ordini, che, abbandonata ogni velleità di rappresentanza politica e di confusione dei ruoli, devono rispondere in termini di efficienza all’interesse pubblico.
Vi è anche un grande spazio per le associazioni, specialistiche e non, che, attraverso percorsi formativi e di aggiornamento, possano certificare la qualità degli aderenti, e così legittimino, senza costituire cartello d’impresa, un sistema tariffario convenzionale collegato a una prestazione di accertata qualità con metodi trasparenti e di preordinata informazione del cliente.
Ai Consigli degli Ordini rimarrebbe il compito di valutare la correttezza e la concretezza delle prospettazioni delle associazioni accreditate, introducendo un elemento di controllo a monte in una concorrenza che avverrebbe poi a valle, nella pluralità delle offerte certificate in favore dei cittadini
Così si riuscirebbe a coniugare una spinta alla liberalizzazione senza sacrificare il diritto di difesa e di accesso alla Giustizia.
Come prima cosa è necessario cominciare da una ricognizione all’interno della professione e a riconoscere le specificità, ad esempio, tra la mera attività di consulenza e la difesa tecnica in giudizio in qualsiasi sede, pubblica o privata, e da qui elaborare il grado di tutela necessario nei singoli ambiti per la collettività, con una diversificazione delle regole sulla pubblicità, sulle tariffe, sulla deontologia, ecc.
Una riforma meditata, quindi, con l’invito rivolto anche ai sostenitori della liberalizzazione come panacea di tutti i mali di essere scevri da pregiudizi ideologici, ma accostarsi alle ragioni delle professioni, in primis quella forense, con disponibilità al dialogo e la sensibilità attenta ai valori costituzionali coinvolti.
Avv. Bruno Sazzini
Segretario Generale ANF

giovedì 14 settembre 2006

Ordine Avvocati Bari assemblea 15 settembre

delibera del 26 luglio 2006 - Indetta assemblea degli Iscritti per il giorno 15 settembre 2006
Il consiglio nella seduta del 26 luglio 2006 ha deliberato di indire l'assemblea degli iscritti per il giorno 15 settembre 2006 ore 10.00, sala Consiglio dell'Ordine sul seguente ODG
INIZIATIVE CONSEGUENTI AD D.L. 223/20062.
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI ROMA DEL 21-24 SETTEMBRE 2006:
proposte dell'Ordine di Bari
L'assenza alla assemblea equivale a ratifica dell'operato dei partecipanti.............
avv. Giuseppe Santo Barile

venerdì 8 settembre 2006

Astensione udienze settembre

La Giunta dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana,
richiamate
le proprie precedenti deliberazioni del 5 luglio 2006 e del 21 luglio 2006, con le quali è stata deliberata l’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie rispettivamente per i giorni dal 10 al 21 luglio 2006 e per i giorni 24, 25 e 28 luglio 2006, in segno di protesta in relazione ai provvedimenti introdotti con il D.l. 4 luglio 2006, n. 223;
premesso,
che l’Assemblea generale degli Ordini Forensi riunitasi in Roma il 21 luglio 2006 ha deliberato l’astensione anche per i giorni 18, 19, 20, 21 e 22 settembre 2006, in difetto di sviluppi che avessero tenuto adeguatamente conto delle ragioni manifestate dall’Avvocatura;
ritenuto
che il D.l. n. 223/06 è stato successivamente convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con modificazioni ben lontane da quelle richieste ed attese dall’Avvocatura e comunque del tutto insoddisfacenti;
Ritenuto altresì
che, come emerso nell’Assemblea generale degli Ordini e delle Associazioni del 6 settembre 2006, si stanno moltiplicando iniziative assunte o preannunciate da esponenti di rilievo dell’attuale maggioranza di governo, connotate da una marginalizzazione ed uno svilimento della professione forense sempre più significativi, quali l’approvazione del regolamento di esecuzione del c.d. indennizzo diretto, la ripresa del progetto delle class actions, la pubblicazione della disciplina attuativa della normativa sulla conciliazione in materia societaria, nonché le minacce dell’autonomia e dell’indipendenza dell’apparato previdenziale forense;
preso atto
che nell’Assemblea generale degli Ordini e delle Associazioni del settembre 2006 è stata non solo ribadita la determinazione di riprendere le forme di protesta nei modi già individuati, ma è stato altresì deciso di protrarre l’astensione anche per il giorno 23 settembre 2006, al contempo reiterando le richieste e le iniziative volte alla più sollecita discussione ed approvazione della riforma delle professioni e dell’ordinamento professionale forense;
ritenuto
che occorre dunque procedere alla formale proclamazione della prosecuzione dello stato di agitazione dell’intera Avvocatura italiana e dell’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie per i giorni 18, 19, 20, 21, 22 e 23 settembre 2006, facendo naturalmente salva la trattazione degli affari civili, penali, amministrativi e tributari di cui agli artt. 4 e 5 della Regolamentazione citata;
delibera di proclamare
l’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie per i giorni 18, 19, 20, 21, 22 e 23 settembre 2006; è fatta salva la trattazione degli affari civili, penali, amministrativi e tributari di cui agli artt. 4 e 5 della Regolamentazione citata.

giovedì 7 settembre 2006

Decreto legge Bersani

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Osservazioni sulla interpretazione e applicazione del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2006),coordinato con la l. di conversione 4 agosto 2006, n. 248 (in G.U. n. 186 dell’11 agosto 2006 – Suppl. Ord. n. 183) recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.».
1.Premessa.
La nuova disciplina – al di là delle sue connotazioni di politica istituzionale e di politica del diritto, oltre che di carattere strutturale che investono direttamente la nostra professione – involge aspetti civilistici e aspetti deontologici riguardanti tra l’altro la determinazione del compenso professionale, il patto di quota lite, la pubblicità informativa, le associazioni e le società professionali.
La nuova disciplina dovrebbe avere natura transitoria, tenendo conto di tre fattori:
(i) le prossime pronunce della Corte di Giustizia riguardante la legittimità delle tariffe obbligatorie quale compenso per l’attività stragiudiziale forense e la legittimità del divieto della libera negoziazione del compenso professionale forense;
(ii) l’eventuale pronuncia della Corte costituzionale, ove essa fosse investita della questione di costituzionalità dell’art. 1 della l. di conversione e dell’art. 2 del decreto legge in epigrafe;
(iii) l’esito del processo di riforma della disciplina forense, che si avvierà con la ripresa autunnale dinanzi alle Camere,con gli esponenti governativi , anche sulla base degli esiti del Congresso di Roma.
Poiché è lecito ritenere che i tempi delle vicende sub (i),(ii),(iii) saranno tendenzialmente lunghi, occorre riflettere sulle questioni interpretative e applicative della disciplina entrata in vigore nel testo convertito.
2. Norme legislative e norme deontologiche
La premessa dell’analisi muove da un presupposto fondamentale: la coesistenza di norme di legge e di norme deontologiche; le norme di legge possono abrogare norme deontologiche (come quelle forensi) aventi natura di norme primarie, ma di origine consuetudinaria; in ogni caso, anche se si potesse sostenere la loro equiparazione totale, si dovrebbe applicare il principio della posteriorità della nuova disciplina rispetto alla normativa deontologica ( che data, nella sua ultima versione, dal 27 gennaio 2006). Le due categorie di norme non sono però tra loro sovrapponibili, in quanto la legge ordinaria, come quella in esame, ha effetti erga omnes, mentre le norme deontologiche riguardano soltanto i soggetti esercenti l’attività professionale forense. In più, le norme deontologiche, per loro natura, possono essere più restrittive delle norme ordinarie, in quanto riflettono valori etici il cui ambito di applicazione può essere più ampio di quello della norma ordinaria. .... (continua su) http://www.consiglionazionaleforense.it/files/4027/C-22%202006.pdf

martedì 8 agosto 2006

DPS Gratis grazie all'avv. Condello

Anche l'avv. Condello ha messo a disposizione di tutti un software che coadiuva il professionista anella redazione del Documento Programmatico della Sicurezza, così si può approfittare dell'estate per completare, o rivedere le misure di sicurezza adottate dal professionista per tutelare i propri clienti (e quindi i propri denari)
Avv. Giuseppe Santo Barile

Agenzia delle Entrate chiarimenti sul dl 223/06

Circolare n. 28 del 04.08.2006

Oggetto: Decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006

7 OBBLIGHI CONTABILI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (ART. 35, COMMA 12 E 12-BIS)L'articolo 35, comma 12, del decreto introduce modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli esercenti arti e professioni.

Più precisamente, come chiarito anche dalla relazione di accompagnamento al citato decreto, le nuove regole impongono i seguenti obblighi contabili:- i contribuenti esercenti arti e professioni devono tenere uno o più conti correnti bancari o postali utilizzati per la gestione dell'attività professionale. Tali conti devono essere utilizzati per compiere prelevamenti per il pagamento delle spese sostenute e per far affluire obbligatoriamente i compensi riscossi nell'esercizio della funzione professionale (nuovo comma 3 dell'articolo 19 del DPR n. 600 del 1973);- i compensi devono essere riscossi solo mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti, fatta eccezione per somme unitarie inferiori a 100 euro (nuovo comma 4 dell'articolo 19 del DPR n. 600. del 1973).In merito al limite dei 100 euro, si segnala che, il comma 12-bis, dell'articolo 35 in commento, inserito dal Senato in sede di conversione del provvedimento, prevede che detto limite si applichi solo a partire dal 1 luglio 2008.Dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sino al 30 giugno 2007 il limite al di sotto del quale i compensi possono essere incassati in contanti è fissato in 1000 euro.Per il periodo compreso tra il 1 luglio 2007 e il 30 giugno 2008, infine, il limite è stabilito in 500 euro.Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto, è da ritenere che l'obbligo di riscuotere i compensi in argomento mediante strumenti finanziari "tracciabili", nei limiti appena richiamati, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione. Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione in commento, si fa presente che gli strumenti finanziari utilizzabili per la riscossione dei compensi conseguiti nell'esercizio dell'attività professionale sono quelli appositamente individuati dall'articolo 35, comma 12, ovvero:- gli assegni non trasferibili;- i bonifici;- le altre modalità di pagamento bancario o postale;- i sistemi di pagamento elettronico.Per quanto attiene, invece, all'ambito soggettivo di applicazione della norma, si fa presente che i soggetti obbligati a tenere uno o più conti bancari o postali sono quelli di cui al primo comma dell'articolo 19 del DPR n. 600 del 1973, ovvero "Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13...".L'articolo 13 del DPR n. 600 del 1973 fa riferimento alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'articolo 53, commi primo e secondo del TUIR, e alle società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'articolo 5, lettera c), del TUIR.I conti correnti bancari o postali, da tenere obbligatoriamente sia per il prelievo di somme finalizzate al pagamento delle spese sostenute sia per il versamento dei compensi riscossi, non necessariamente devono essere "dedicati" esclusivamente all'attività professionale, ma possono eventualmente essere utilizzati anche per operazioni non afferenti l'esercizio dell'arte o della professione. Né la eventuale annotazione nei conti di operazioni riconducibili nella sfera familiare o extra - professionale è di ostacolo alla corretta applicazione della norma di cui all'articolo 32, primo comma, n. 2), del DPR n. 600 del 1973, secondo cui anche i "prelevamenti" dai predetti conti sono presi a base della rettifica come "compensi" qualora il contribuente non dimostri che gli stessi non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito.Invero, i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall'onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all'entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra - professionale.

avv. Giuseppe Santo Barile

lunedì 7 agosto 2006

spetta esclusivamente alla Corte costituzionale il Giudizio di Legittimità

Ancora un buco nell'acqua la difesa dell'avvocatura dalla scure governativa, ad onta delle richieste della classe forense, il Presidente sbatte la porta in faccia all'Organismo Unitario della Avvocatura, in nome della Costituzione....
Il Presidente della Repubblica, sen. Giorgio Napolitano, ha risposto al documento inviato dall’Oua nel quale si avanzavano dubbi di costituzionalità sul decreto Bersani (Dl 223/2006).
Il Presidente ha informato l’Oua di aver attentamente valutato le tesi avanzate ma di aver ritenuto che non vi fossero i presupposti richiesti dalla Costituzione, né per la mancata promulgazione del decreto legge né per il rinvio alle Camere della legge di conversione.
Nella lettera inviata dal Quirinale si sottolinea come il giudizio definitivo sulla legittimità costituzionale delle norme, nonché sui procedimenti attraverso i quali sono state introdotte nel nostro ordinamento, spetta esclusivamente alla Corte costituzionale.
Michelina Grillo, presidente Oua: «Ringraziamo il Presidente della Repubblica per la sensibilità dimostrata nei confronti delle richieste dell’avvocatura. In particolare, sottolineiamo come il Capo dello Stato abbia ribadito la necessità di prevedere ulteriori approfondimenti e sedi di confronto pacato per assicurare una corretta interpretazione e attuazione delle disposizioni più controverse. Non possiamo che fare nostro il messaggio inviatoci dal Presidente della Repubblica, con l’auspicio che anche il governo mostri attenzione alle parole del Capo dello Stato e instauri un dialogo finora mai attuato nei confronti dell’avvocatura».

lunedì 31 luglio 2006

Nuovo sito web dell?Ordine degli Avvocati di Bari

E' on line in forma sperimentale e ancora non completamente attivo il nuovo sito web dell'Ordine delgi avvocati di Bari.
Una nuova apertura alla comunicazione, che modifica lo standard attuale nella speranza di una comunicazione più rapida ed efficente con gli iscritti.
Andate, verificate, e soprattutto comunicate ciò che vi piuace e ciò che non vi piace.

mercoledì 26 luglio 2006

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE degli Avvocati di BARI

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

RILEVATO

Che la II sezione penale del Tribunale di Bari, con provvedimento del 12.7.2006, richiamato il comunicato della Commissione di Garanzia del 6 luglio 2006, ha ritenuto che “ la dichiarata astensione dalle udienze non è causa di un legittimo impedimento dei difensori ai sensi dell’art.420 ter c.p.c. per le modalità dell’esercizio dell’astensione” ed ha quindi rigettato la richiesta di rinvio avanzata dai difensori stessi;
che di tale provvedimento è stato dato ampio rilievo dagli organi di informazione, ingenerando, peraltro, equivoche interpretazioni:

OSSERVA

Che. L’art. 2, primo comma, della Regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria (Reg. provv.), adottata dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera 02/137 nella seduta del 4.7.2002, prevede che l’astensione venga proclamata con preavviso di almeno dieci giorni.
Il terzo comma dello stesso art. 2 stabilisce che l’obbligo di preavviso possa non essere rispettato “nei soli casi in cui l’astensione venga proclamata in difesa dell’ordine costituzionale ovvero per gravi attentati ai diritti fondamentali dei cittadini e alle garanzie essenziali del processo”.
Il quarto comma della stessa norma soggiunge che la prima astensione non possa eccedere la durata di sette giorni.
E che le limitazioni di durata “non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione dell’astensione senza preavviso”.
Che L’art. 13, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge), e successive modifiche, stabilisce che la Commissione di garanzia “indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima … e può invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione …”.
L’art. 4, comma 4-quater della stessa legge prevede che la Commissione di garanzia possa aprire “il procedimento di valutazione del comportamento … delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis”, con provvedimento notificato alle parti, al quale fa seguito il procedimento stesso.
Che. l’Assemblea generale degli Ordini Forensi in data 5.7.2006, visto l’art. 2, terzo comma, Reg. provv. sopra richiamato e ritenuto “che vista l’indubbia gravità della situazione determinata dall’approvazione del Decreto Legge n. 223/06 e dalle violazioni di diritti e prerogative anche costitituzionalmente protetti, si giustifichi l’esclusione del preavviso”, ha deliberato “un piano generale di mobilitazione dell’Avvocatura che preveda l’astensione dalle udienze civili, penali e amministrative .., dando mandato all’Organismo Unitario dell’Avvocatura ed alle Associazioni Forensi di procedere alla immediata proclamazione della stessa”.
Che. in esecuzione di tale deliberazione l’Organismo Unitario dell’Avvocatura, il 5.7.2006, ha proclamato l’astensione dalle udienze senza preavviso, ai sensi dell’art. 2, terzo comma Reg. provv., nonché senza le limitazioni di cui al quarto comma dello stesso art. 2, “ritenuta la lesività costituzionale, in relazione – principalmente – agli artt. 1, 2, 3, 24, 36 , 41 e 111 Cost., delle disposizioni citate, nonché il grave pregiudizio di diritti fondamentali dei cittadini e la compromissione delle garanzie essenziali del giusto processo, anche con riferimento all’intollerabile ulteriore riduzione degli stanziamenti per il comparto Giustizia, che incide sul processo e sull’esercizio della giurisdizione, riverberandosi negativamente sulla durata dei processi e sull’effettività della garanzie”.

RILEVA INOLTRE

Che, con nota del 6.7.06 la Commissione di Garanzia ha indicato, in via d’urgenza, ai sensi dell’art.17 Lett.d), L.146/90 e successive modifiche, il mancato rispetto del termine di preavviso, non ricorrendo le condizioni per l’esonero dell0o stesso, ed il mancato rispetto del limite di durata di sette giorni, ed ha invitato i soggetti proclamanti a revocare l’astensione ed eventualmente a riproclamarla nel rispetto di tali regole;
che il 7 luglio 2006 vi è stata una audizione del Presidente dell’O.U.A., Avv.Michelina Grillo, presso il Presidente della Commissione di Garanzia e in tale occasione l’Avv.Grillo ha ribadito la legittimità dell’astensione proclamata;
- che successivamente la Commissione di garanzia, ha deliberato di richiedere informazioni in ordine alle astensioni collettive degli Avvocati dalle udienze e dall’attività giudiziaria in corso dal 10 luglio e ha rinviato alla seduta del 19 luglio 2006 la decisione definitiva in ordine alle aperture del procedimento di valutazione;

TANTO PREMESSO

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari ritiene, allo stato, che l’esercizio del diritto di astensione dalle udienze da parte degli Avvocati, costituisca legittimo impedimento a parteciparvi e che solo la Commissione di Garanzia è organo titolare del potere di valutazione in ordine alla proclamata astensione.
Ritiene quindi la legittimità delle iniziative di protesta

lunedì 24 luglio 2006

Avvocati in Piazza contro il DL Bersani

Da Diritto e Giustizia (articolo completo sul link in alto)
Gli avvocati scendono in piazza e confermano la linea dura

Altri cinque giorni di sciopero a settembre ma le modalità della protesta dividono il mondo forense. Legnini: non si poteva fare di più. Brutti conferma che il dialogo resterà aperto anche se i toni saranno accesi

Gli avvocati scendono in piazza e scelgono la linea dura contro le liberalizzazioni del decreto Bersani. Dopo il corteo spontaneo sotto le finestre del Governo, l'Avvocatura ha deciso di scioperare fino al 25 luglio prossimo, quindi ha deciso di proseguire l'astensione dopo la pausa estiva con cinque giorni di astensione dal 18 al 22 settembre, in concomitanza con il Congresso nazionale forense, in programma a Roma dal 21 al 24 settembre. "Per il governo contiamo meno di panettieri e tassisti. - ha detto Michelina Grillo presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura - Oggi (venerdì, ndr) non hanno trovato il tempo di riceverci. Gli faremo cambiare idea. Intanto ci asterremo fino al 25 luglio e poi dalla prossima settimana non garantiremo più tutti quei servizi che non sono di nostra competenza, ma che lo Stato non è in grado di fornire per far funzionare la macchina giustizia. Così sarà chiaro a tutti che la vera astensione non è quella degli avvocati, ma quella dello Stato nei confronti dei cittadini".
Le modifiche approvate in commissione Bilancio al Senato non hanno fermato la protesta degli avvocati che venerdì scorso si sono dapprima riuniti al cinema Adriano per l'assemblea nazionale, quindi sono letteralmente scesi in piazza dando vita ad un corteo verso Palazzo Chigi. La protesta si è sviluppata durante le due ore di assemblea (talmente affollata che molti avvocati sono restati fuori) fino ad arrivare alla decisione di recarsi davanti a Palazzo Chigi. Alla testa del corteo si distinguevano gli esponenti di An Gianni Alemanno e Giuseppe Valentino che hanno appoggiato, dopo quella dei tassisti, anche la protesta degli avvocati. Con loro anche l'ex vicepresidente della Camera Alfredo Biondi (Fi) che al grido di "libertà" ha guidato gli avvocati davanti al palazzo del Consiglio dei ministri. Tra gli esponenti del mondo forense si distingueva il presidente della Cassa forense, Maurizio de Tilla, che nonostante il caldo non ha mai abbandonato la toga nera, il presidente e il vicepresidente dell'Oua Michelina Grillo e Renato Veneruso, il presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati Valter Militi. Nonostante l'intervento di Alemanno e Valentino, i delegati non sono stati ricevuti dall'esecutivo che ha rimandato ad altra data l'incontro.
Il corteo si è sviluppato spontaneamente ma probabilmente è stato "pensato" il giorno prima all'insaputa dei vertici, come ha ammesso un giovane avvocato della capitale: "già da ieri sera ci eravamo sentiti pensando ad un corteo verso Palazzo Chigi, perché questo decreto sta distruggendo l'avvocatura e lo vogliamo dire forte e chiaro a questo governo" ha detto l'anonimo professionista. Meno convinti della protesta di piazza non autorizzata i vertici: "credo che il decreto Bersani vada contrastato in ogni modo - ha affermato Renato Veneruso - ma non dovevamo arrivare al corteo". Valter Militi, dell'Aiga, poco prima all'Adriano aveva spiegato che "l'astensione dalle udienze rappresenta l'ultimo disperato grido d'allarme dei giovani che, lungi dall'essere arroccati su posizioni conservatrici o neocon, auspicano un effettivo processo riformatore, svincolato da ideologici preconcetti, che possa consentire un rilancio delle professionalità del Paese". Ma alla domanda se fosse d'accordo con un corteo non organizzato, Militi ha allargato le braccia rispondendo "per l'unitarietà dell'avvocatura...". Bruno Sazzini, segretario generale dell'Associazione nazionale forense, ha criticato l'iniziativa spontanea non concordata: "Adesso la protesta dovrà coinvolgere tutte le professioni ma si dovranno avanzare proposte, perché anche i cinque giorni di sciopero a settembre non serviranno a fermare il decreto Bersani che a giorni sarà convertito in legge. Sarà importante il congresso di Roma, che speriamo non sarà gestito come questa assemblea e che speriamo faccia riconquistare dignità ai delegati Oua per arrivare ad una decisione democratica condivisa da tutte le componenti dell'avvocatura".
(continua)