domenica 12 dicembre 2004

Sul contributo unificato

La Giunta dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, riunita in Roma il 11 dicembre 2004,
preso atto
dello stato di approvazione della legge finanziaria 2005, ed in particolare dell’art. 37 circa le spese di giustizia che attualmente prevede significativi aumenti degli importi dovuti a titolo di contributo unificato e soprattutto la riproposta eliminazione della esenzione per le cause di valore inferiore ad € 1.100;
rilevato
con ancora maggiore disappunto l’emendamento recentemente apportato al comma 5, che destina il versamento dei maggiori introiti comunque al bilancio generale dello Stato, nonostante fosse stata propagandata inizialmente - a giustificazione degli aumenti medesimi - la loro destinazione specifica alle sole esigenze della giustizia;
riaffermata
la totale contrarietà dell’avvocatura, sin da subito e già per il passato espressa, ad aumenti dei costi tali da rendere intollerabilmente gravosi gli oneri a carico di chi pone la domanda di giustizia, in assoluto e, soprattutto, per relazione all’inefficienza del sistema;
ribadito
infatti, che la pretesa di ulteriormente appesantire i già elevati costi di accesso alla giustizia appare ancor più intollerabile in un contesto di persistente insufficienza delle risorse destinate al settore;
sottolineato nel merito dei provvedimenti adottandi:
che gli aumenti del contributo unificato si accompagnano al mantenimento degli esborsi per bolli, attualmente ancora previsti per la spedizione delle copie degli atti giudiziari, di talchè gli utenti sono costretti, nonostante l’assolvimento iniziale, a fastidiosi e ripetuti adempimenti, peraltro di modesto valore economico per l’intera annosa durata del processo;
che l’elevazione degli scaglioni per le cause di maggiore valore pare del tutto ingiustificata, specie in rapporto alla accresciuta mancanza di proporzionalità con le soglie più basse, quasi che la domanda di maggiore valore possa accompagnarsi ad una presunzione di maggiore agio economico dell’istante;
che l’eliminazione della esenzione, aldilà della natura balzellare rispetto alle cause di minore valore, appare di dubbia costituzionalità in relazione alla previsione, destinata a rimanere inalterata, della inappellabilità ex art. 113 II co. c.p.c. e, ancor più, dei provvedimenti resi a definizione dei procedimenti di opposizione ad ingiunzione amministrativa;
confermata
la più assoluta contrarietà anche alla previsione di eliminazione dell’opinamento dei Consigli dell’Ordine, unico baluardo di verifica preventiva e di orientamento, della liquidazione delle parcelle a favore dei difensori dei non abbienti e delle difese d’ufficio;
rilevata
la assoluta contraddittorietà dell’iniziativa politica in contestazione con i contestuali provvedimenti di alleggerimento fiscale, proposti dal medesimo Governo;
proclama
lo stato di agitazione della categoria riservando alla consultazione degli Ordini, delle associazioni e delle istituzioni forensi, i più opportuni provvedimenti di esternazione della protesta avverso tali deprecati provvedimenti legislativi;
invita ed impegna
il Governo, ed in particolare i Ministri di Giustizia e dell’Economia, i Presidenti ed i componenti delle Commissioni Bilancio, i responsabili Giustizia dei partiti della maggioranza di governo e dell’opposizione, i parlamentari tutti, a recepire i contenuti del presente deliberato e quindi a modificare la previsione legislativa nei sensi della eliminazione delle modifiche in corso di approvazione;
riserva
espressamente ogni e più incisiva iniziativa di opposizione e contrasto al riguardo, non escluse forme di boicottaggio fiscale.
Roma, 11 dicembre 2004

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