martedì 22 novembre 2005

Normativa regionale e libere professioni la Consulta si pronuncia

-Professioni - Illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50 (Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali), in riferimento agli articoli 33 e 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione, la Corte Costituzionale si è pronunciata dichiarando l'illegittimità costituzionale degli articoli citati, nonché delle restanti disposizioni della medesima legge.
(Corte Costituzionale Sentenza 03/11/2005, n. 405)

giovedì 17 novembre 2005

Posta elettronica certificata

Posta elettronica certificata - Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 02/11/2005, G.U. 15/11/2005, n. 266
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata.

lunedì 14 novembre 2005

responsabilità disciplinare del magistrato

Le sezioni unite si pronunciano in tema di responsabilità del Magistrato in relazione al ritardo nel deposito delle sentenze, confermando la decisione del CSM e rigettando il ricorso del magistrato.

convegno Privacy

Centro Studi di Informatica Giuridica
organizza il seminario

I crimini informatici e l’acquisizione digitale della prova nel processo penale aspetti investigativi e strategie di difesa
Roma venerdì 2 dicembre 2005
Ripetta - Sala Bernini -Via di Ripetta, 231 Roma.
il programma è nel link

giovedì 10 novembre 2005

Ricevo dall'avv. Giancarlo Russo Frattasi e pubblico volentieri

Riandando col pensiero al Congresso Nazionale Forense di Palermo (ottobre 2003) mi è tornato in mente il dialogo tra il celebre maggiordomo Jeeves ed il giovane aristocratico che si giovava delle sue geniali prestazioni lavorative. A questi, che si era fatto confezionare un vestito secondo i dettami dell?ultima moda, Jeeves aveva fatto capire, in maniera discreta ma ferma, la propria totale disapprovazione; e quando il giovane, piccato, gli aveva replicato che molti suoi amici gli avevano chiesto l?indirizzo del suo sarto, il maggiordomo aveva risposto: ?certo per evitarlo, signore?.
Ebbene, lo svolgimento del Congresso di Palermo merita di essere costatemente richiamato alla memoria, ma appunto al solo scopo di evitare di farne un altro simile; perché l?unico suo aspetto positivo, a modesto giudizio di chi scrive, è costituito dalla ospitalità, come sempre calda ed affettuosa, dei colleghi siciliani ai quali va rinnovato il più sincero ringraziamento. Quanto al resto, sarebbe bello tacerne, se non se ne imponesse invece l?analisi al fine sopra precisato.
Diciamolo chiaramente: così com?è oggi il Congresso non serve a niente, o meglio serve a chi voglia gestire la rappresentanza dell?Avvocatura secondo il proprio assoluto arbitrio (magari illuminato, magari brillantemente manageriale), ma senza l?intralcio ed il fastidio procurato da un dibattito, un contributo dialettico, una deliberazione assembleare appena diversa da una proclamazione di princìpi tanto generici da poter essere condivisi da tutti.
Perché il Congresso serva soltanto a rinsaldare il potere di chi già ce l?ha, il metodo è collaudato:
1)-si dà al Congresso una titolazione generica ed amplissima, tipo ?brevi cenni sull?universo?, tale da poter comprendere e giustificare relazioni ed interventi sui temi più disparati;
2)-si programmano le sessioni di lavoro, distribuendole nell?ambito dei tre giorni di (teorica) durata del Congresso, di modo che a ciascuna sessione tocchi discutere contemporaneamente, nello spazio di una mattinata o di un pomeriggio, tre o quattro argomenti, ciascuno dei quali richiederebbe ?per essere adeguatamente approfondito- almeno una settimana di intenso lavoro;
3)-si fa in modo che su ciascun argomento parlino i relatori (i quali normalmente non possono che richiamare e ribadire il contenuto delle rispettive relazioni, già stampate e distribuite), così utilizzando il 90% del tempo disponibile;
4)-si invitano molti uomini politici, esponenti del Governo o del Parlamento, che illustrino l?attività già compiuta e quella che intendono compiere sui temi della giustizia; e li si fa parlare tutti, senza interruzioni o limitazioni di tempo, che sarebbero scortesi nei confronti di ospiti di riguardo;
5)-si fa in modo che, contemporaneamente allo svolgimento degli interventi, la maggior parte dei delegati sia fuori aula perché impegnata dal contemporaneo svolgimento delle riunioni indette dalle rispettive associazioni di riferimento (ANF, Camere Civili, Aiga, ecc.), dalle delegazioni di appartenenza (circondariale e poi distrettuale), ed infine dalla votazione dei componenti OUA;
6)-al termine degli interventi, si evita ogni discussione (e tanto più ogni votazione) sulle mozioni presentate dai vari congressisti; e si compila un unico documento finale che riassuma, in termini quanto più possibile anodini, le conclusioni delle relazioni, con qualche piccola integrazione tratta dalle mozioni di cui sopra, quando non sia possibile eliminarle tutte inserendole nel limbo delle ?raccomandazioni? (sorta di triangolo delle Bermude in cui esse spariscono per sempre);
7)-si sottopone alla assemblea finale tale prolisso e generico documento (in gergo chiamato ?polpettone?) allo scadere dell?ultimo quarto d?ora del Congresso, evitando in particolare che si debba votare su documenti di contenuto alternativo, il che imporrebbe una scelta, e quindi una riflessione (fomentatrice di ulteriori interventi e dichiarazioni di voto) incompatibile con le esigenze della imminente partenza;
8)-ci si assicura che, al momento della votazione, l?assemblea sia sufficientemente esasperata, e desideri solo andarsi a fare una doccia e vestirsi per la cena di gala; si dà quindi spazio, per gli ultimi interventi, a colleghi affettuosamente noti come ?pazzi? (e che tali non sono affatto) in quanto affezionati maniacalmente a proprie teorie notoriamente superate dalla realtà storica e già ripetutamente bocciate in varie precedenti occasioni;
9)-si chiede quindi ai delegati se desiderano che si legga il documento prima di votarlo; si ottiene il previsto boato di ?nooo?; si assiste sorridendo all?uscita in massa dei delegati che agitano a mani alzate il foglietto verde in segno di voto favorevole;
10)-si fa dirigere il tutto da Maurizio De Tilla, invitandolo a sdrammatizzare l?atmosfera attraverso frequenti battute in napoletano, intervallate da comunicazioni relative a brillanti e benefiche iniziative assunte dalla Cassa di Previdenza, e da domande dirette a sollecitare l?attenzione critica degli ascoltatori (tipo: ?volete burro o cannoni??).
A questo punto il Congresso è brillantemente riuscito, secondo il punto di vista degli Organizzatori, del tutto irrilevante essendo la sensazione ?diametralmente opposta- di chi si aspettava magari che dai lavori emergesse una qualsiasi linea condivisa di politica giudiziaria, o almeno di politica forense. Quest?ultima continuerà ad essere gestita ?in maniera magari illuminata, ma certamente impropria- dagli organi istituzionali dell?avvocatura (Consigli degli Ordini e CNF, e perfino dalla Cassa Previdenza), spesso in disaccordo con le Associazioni di categoria (a loro volta configgenti l?una con l?altra), e comunque sempre scontando la mancanza di legittimazione e di autorevolezza che sole potrebbero derivare dal mandato di una assise generale della professione.
Terminata la parte facile (la critica), andrebbe affrontata la parte difficile: cioè la proposta. Scartate quelle di tipo radicale, ma irrealizzabili, come ?mangiare da piccoli gli aspiranti avvocati? (solo i comunisti vi sarebbero riusciti, ma si tratta di diceria storicamente non dimostrata), il discorso torna necessariamente al rapporto tra il Congresso Forense e l?OUA.
Nella visione utopistica di quei pochi disgraziati che hanno speso anni della loro vita per creare l?OUA, il Congresso Forense avrebbe dovuto costituire il coronamento del lavoro biennale svolto dal medesimo Organismo Unitario, oltre che la sede deputata al rinnovamento dei suoi componenti per il successivo biennio. In altre parole, il Congresso avrebbe dovuto consentire la verifica e la approvazione (o la eventuale sconfessione) della attività dell?OUA; ed al tempo stesso risolvere, attraverso la votazione, i nodi decisionali emersi attraverso la attività di studio e di approfondimento effettuata dall?Organismo Rappresentativo, sulla scorta delle proposte espresse dalle varie Associazioni o dai singoli Avvocati.
In altre parole, l?OUA avrebbe dovuto essere il crogiuolo dal quale, approfondite e discusse le varie proposte di politica forense, dovessero poi emergere le tesi da sottoporre al Congresso; e quest?ultimo avrebbe dovuto costituire la sede destinata alle scelte finali tra le varie possibili alternative, e quindi alla emersione di una linea politica condivisa dalla intera Avvocatura.
Ciò avrebbe evidentemente richiesto che il Congresso fosse organizzato dall?OUA, quanto meno limitatamente alle tesi da sottoporre a votazione; cosa verificatasi solo nei primi anni, e poi resa impossibile dalla contraria volontà degli Ordini, dalla cui ?generosità? dipende l?esistenza stessa dell?OUA, in mancanza di una norma che imponga loro di finanziare regolarmente l?Organismo Unitario.
In conclusione: oggi il Congresso non serve all?OUA, l?OUA non serve al Congresso, ed entrambi non servono all?Avvocatura, o quanto meno servono infinitamente meno di quanto avrebbero potuto, e dovuto, nelle intenzioni dei padri fondatori (uso iniziali minuscole, per modestia, in quanto mi ritengo uno di essi).
Una sola proposta mi sembra di poter rivolgere agli organizzatori: se il Congresso Nazionale Forense deve rimanere come è, ampliamone almeno la parte ludico-turistica: quella non delude mai.
Amaramente vostro
Giancarlo Russo Frattasi

Congresso OUA mozione del delegato avv. Giuseppe Chiaia Noya

Premesso che:
le principali difficoltà operative dell’OUA rinvengono, soprattutto, dalla mancanza di rappresentatività assoluta dovuta alla mancata adesione di alcune associazioni, tra cui l’Unione delle Camere Penali e l’AIGA.
Appare, quindi, indispensabile ricondurre all’unità le varie associazioni forensi che si occupano di politica giudiziaria.
A tal fine, poiché è impensabile, salvo che non intervenga una legge idonea, obbligare tutte le associazioni di categoria a confluire nell’OUA ed a rispettarne le decisioni, l’unico rimedio potrebbe essere quello di offrire a tutte le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale (come indicate nella mozione 2) una quota di delegati al Congresso e di rappresentanti in Assemblea (in proporzione al numero degli iscritti) ed eventualmente una delega per i singoli settori (ad esempio il penale alle Camere Penali) in cambio dell’adesione all’OUA e dell’obbligo di ottemperanza ed accettazione dei deliberati.
In tal senso, andrebbero modificati gli artt. 3 e 7 dello statuto, nonché 1 e 3 della mozione 1 e la mozione 2, come segue:
Art. 3
Il Congresso è costituito:
dai Presidenti dei Consigli dell’Ordine;
dai delegati eletti da ciascun Ordine, in misura di un delegato per ogni duecento iscritti all’albo od elenco annesso, o frazione superiore a cento;
dai delegati eletti su base nazionale da ciascuna associazione forense maggiormente rappresentativa sul piano nazionale aderente all’OUA, in misura di un delegato per ogni duecento iscritti all’associazione, o frazione superiore a cento.
Art. 7
L’assemblea dell’Organismo unitario è composta da:
due rappresentanti per ciascun Distretto giudiziario sino a 3.000 (tremila) iscritti agli albi ed elenchi annessi degli Ordini aventi sede nel distretto nonché iscritti alla cassa di previdenza e da un ulteriore rappresentante per ogni successivi 3.000 (tremila) iscritti o frazione superiore a 1.500 (millecinquecento);
due rappresentanti eletti su base nazionale da ciascuna associazione forense maggiormente rappresentativa sul piano nazionale aderente all’OUA per ogni 3.000 (tremila) iscritti all’associazione e da un ulteriore rappresentante per ogni successivi 3.000 (tremila) iscritti o frazione superiore a 1.500 (millecinquecento).
Art. 10 bis (a cui andrà data una nuova numerazione)
Sono riconosciute, allo stato e con riserva di ulteriori deliberazioni congressuali, modificative o aggiuntive, come associazioni forensi maggiormente rappresentative sul piano nazionale aderenti all’OUA, le seguenti:
……..
Tali associazioni, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aderire all’OUA e si impegnano a rispettare le deliberazioni del Congresso Nazionale Forense e dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, nonché dei loro Organi.

Il delegato
Giuseppe Chiaia Noya

mercoledì 9 novembre 2005

ritardo nel rilascio di immobile locato

La sentenza n. 19139/05, qui consultabile, sancisce il principio secondo cui il locatore ha la facoltà ma non l'obbligo di porre in esecuzione anche contro il terzo occupante il titolo esecutivo ottenuto contro il conduttore, in quanto l'ordinaria diligenza richiestagli dall'art. 1227, 2 comma c.c. per evitare un suo concorso nella produzione del danno, non implica l'obbligo di compiere attività gravose o rischiose come la proposizione di un'azione di cognizione o esecutiva per ottenere il rilascio della cosa locata.
La fattispecie è singolare. Il proprietario di uno stabile con più unità abitative lo concede in locazione al Comune il quale stipula dei contratti di comodato gratuito ed a durata illimitata con diverse famiglie di sfollati senzatetto. Anni dopo, il proprietario, alla scadenza del contratto di locazione e conseguente estinzione dei contratti di comodato in quanto contratti derivati dal rapporto locatizio, ottiene convalida di sfratto di tali appartamenti e agisce giudizialmente nei confronti del Comune per il mancato rilascio degli immobili e per i danni da tardiva restituzione dei beni locati. L'Ente attivatosi all'inizio con delle infruttuose diffide affinché i senzatetto lasciassero gli appartamenti, a seguito di una erronea sentenza del giudice di merito, ritiene di avere adempiuto completamente ai propri obblighi e di non essere più tenuto ad alcunché nei confronti del proprietario. Al contrario, la Cassazione, contraddicendo il giudice di merito, riconosce in capo al Comune una responsabilità per ritardata riconsegna del bene escludendo, al contempo, che il proprietario fosse giuridicamente obbligato ad agire esecutivamente e direttamente nei confronti dei comodatari.

martedì 1 novembre 2005

note iscrizione a ruolo con codice a barre

SI ricorda che da poco tempo in Cancelleria del Tribunale di Bari è possibile iscrivere le cause a ruolo anche con modelli automatizzati.
Attualmente l'unico programma approvato dal Ministero è quello disponibile sul sito web al link quì sopra.
E' molto più veloce l'iscrizione con il modello stampato in modalità codice a Barre ed è efficace anche per le iscrizioni presso la Corte di Appello.
Si rammenta che è utile stampare i due moduli, quello in chiaro e quello con i codici, onde poter verificare otticamente eventuali errori.