mercoledì 9 novembre 2005

ritardo nel rilascio di immobile locato

La sentenza n. 19139/05, qui consultabile, sancisce il principio secondo cui il locatore ha la facoltà ma non l'obbligo di porre in esecuzione anche contro il terzo occupante il titolo esecutivo ottenuto contro il conduttore, in quanto l'ordinaria diligenza richiestagli dall'art. 1227, 2 comma c.c. per evitare un suo concorso nella produzione del danno, non implica l'obbligo di compiere attività gravose o rischiose come la proposizione di un'azione di cognizione o esecutiva per ottenere il rilascio della cosa locata.
La fattispecie è singolare. Il proprietario di uno stabile con più unità abitative lo concede in locazione al Comune il quale stipula dei contratti di comodato gratuito ed a durata illimitata con diverse famiglie di sfollati senzatetto. Anni dopo, il proprietario, alla scadenza del contratto di locazione e conseguente estinzione dei contratti di comodato in quanto contratti derivati dal rapporto locatizio, ottiene convalida di sfratto di tali appartamenti e agisce giudizialmente nei confronti del Comune per il mancato rilascio degli immobili e per i danni da tardiva restituzione dei beni locati. L'Ente attivatosi all'inizio con delle infruttuose diffide affinché i senzatetto lasciassero gli appartamenti, a seguito di una erronea sentenza del giudice di merito, ritiene di avere adempiuto completamente ai propri obblighi e di non essere più tenuto ad alcunché nei confronti del proprietario. Al contrario, la Cassazione, contraddicendo il giudice di merito, riconosce in capo al Comune una responsabilità per ritardata riconsegna del bene escludendo, al contempo, che il proprietario fosse giuridicamente obbligato ad agire esecutivamente e direttamente nei confronti dei comodatari.

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