venerdì 3 marzo 2006

Sinistri stradali

Il possessore è parificato al proprietario nel diritto ad ottenere il risarcimento da sinistro stradale
Cassazione - Sezione terza civile - sentenza 21 dicembre 2005-23febbraio 2006, n. 4003 03/03/2006
Con unico motivo il Ciccarelli eccepisce violazione degliarticoli 1140, 1168, 2043 e 2054 del Cc assumendo che erroneamente il GdPnon lo ha ritenuto legittimato ad agire per ottenere il risarcimento deldanno relativo all'auto danneggiata. Il ricorso è manifestamente fondato e, quindi, meritevole diaccoglimento. La sentenza impugnata ha respinto la domanda sul presupposto chespetti soltanto al proprietario dell'auto danneggiata in un sinistrostradale la legittimazione ad agire per ottenere il risarcimento delrelativo danno. Questa affermazione si pone in contrasto con i principiinformativi della materia risarcitoria e, quindi, è censurabile in sede dilegittimità anche nell'ipotesi di pronuncia secondo equità. Questa stessa sezione già in passato (Cassazione, Sezione terza,10843/97) ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno può spettareanche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitareun potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa,possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente daldiritto - reale o personale - che egli abbia all'esercizio di quel potere(nello stesso senso Cassazione, Sezione terza, 14232/99). Va, dunque, affermato il principio che è tutelabile in sederisarcitoria la posizione di chi eserciti nei confronti dell'autovetturadanneggiata una situazione di possesso giuridicamente qualificabile cometale ai sensi dell'articolo 1140 Cc. L'applicazione di tale principio ai singoli casi concreti imponeal giudice del merito di accertare che l'attore abbia rigorosamentedimostrato, sulla scorta di prove idonee, la esistenza a suo favore di unasituazione di possesso corrispondente a quella sopra descritta, nonché l'incidenza sul suo patrimonio del danno di cui chiede il ristoro. Pertanto la sentenza va cassata con rinvio ad altro GdP diNapoli che dovrà stabilire, con pienezza di indagine e di valutazione, se ilCiccarelli abbia dimostrato un possesso come sopra specificato. PQM Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, ancheper le spese del giudizio di cassazione, ad altro GdP di Napoli.

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