venerdì 26 novembre 2004

Ai legali rimborsi automatici,

La Cassazione fa un passo indietro sul forfait delle spese generali

L'avvocato ha diritto alla liquidazione del rimborso forfettario del 10% dei diritti e degli onorari anche se non ne ha fatto richiesta. Nel calcolo delle spese processuali il giudice deve, quindi, liquidare anche l'importo previsto dall'articolo 15 della tariffa professionale. La norma apporta, infatti, una deroga all'articolo 1 della tariffa - secondo cui al legale è dovuto il «rimborso delle spese giustificate» - aggiungendo a queste l'importo delle spese generali di cui si prevede il rimborso senza richiedere per esse alcuna giustificazione o dimostrazione di reale sussistenza. Sono questi i principi seguiti dalla terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 11654/2002 che, privilegiando un orientamento nettamente minoritario nella giurisprudenza di legittimità, finisce per facilitare la posizione dell'avvocato della parte vittoriosa. Fino a oggi, infatti, la Suprema corte aveva seguito l'indirizzo secondo cui il rimborso forfettario non poteva essere liquidato d'ufficio dal magistrato senza la domanda del legale. La Suprema corte ha tuttavia deciso di invertire la rotta e, per fare questo, ha chiarito la natura e il fondamento del regolamento delle spese di lite. Secondo i giudici di legittimità la condanna alle spese è consequenziale e accessoria alla definizione del giudizio e può essere emessa, a carico del soccombente, anche in mancanza di una richiesta della parte vittoriosa, a meno che non risulti un'esplicita volontà di rinuncia. La prova di ciò risiede nel fatto che la mancata statuizione integra il vizio di «mancata pronuncia», anche se il difensore ha omesso di presentare la nota spese. Il giudice, poi, nel liquidare le spese è tenuto a

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