lunedì 10 ottobre 2005

583 cpp telefax e impugnazione

PROCESSO PENALE - Tassatività delle forme di presentazione e spedizione dell'impugnazione Ai sensi dell'art. 583 c.p.p. la spedizione dell'atto di impugnazione può avvenire solo con telegramma o con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice, essendo per ciò esclusa la trasmissione a mezzo telefax non idonea a garantire l'autenticità e la soggettiva provenienza dell'atto. (Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 19/08/2005, n. 31302)

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