mercoledì 5 ottobre 2005

ALBI PROFESSIONALI competenza statale

PROFESSIONI - Invalicabile la riserva statale nell'istituzione degli albi professionali Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, secondo e terzo comma e 3 della legge della regione Abruzzo n. 17/2003 nella parte in cui fissano i requisiti per l'iscrizione nel registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, istituito ai sensi dell'art. 1 e dispongono che l'attività di amministratore di condominio, nella regione, sia preclusa a chi non sia iscritto nel registro stesso. Esula, infatti, dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di professioni l'istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale. (Corte Costituzionale Sentenza 30/09/2005, n. 355)

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