venerdì 16 settembre 2005

PROCESSO CIVILE:Effetti della violazione del principio di immodificabilità  del giudice della decisione

La violazione del principio di immutabilità del giudice nella fase della decisione della causa è causa di nullità , assoluta ed insanabile, della sentenza emanata, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. e rilevabile in ogni stato e grado del processo, ma fino al formarsi del giudicato. Conseguentemente il giudice dell'impugnazione che rilevi detta nullità , è tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, senza rimetterla al giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 cod. proc. civ., in particolare non essendo il vizio in questione assimilabile al difetto assoluto di sottoscrizione della sentenza, contemplato dall'art. 161, secondo comma, del codice di rito, che detta rimessione impone.

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