lunedì 10 gennaio 2005

C'è una logica in tutto questo? di Patrizio Galeotti

Voglio portare a vostra conoscenza alcune riflessioni scritte da un giurista che non vuole apparire e quindi faccio mie. Riguardano i problemi della riforma penale che si sta delineando all'orizzonte.
avv. Patrizio Galeotti


ESEMPIO n. 1: furto con strappo placche antitaccheggio di una mutanda e suo occultamento in borsa schermata ( 624-625 n. 2 ) , ovvero furto con scasso di auto parcheggiata per strada, 624-625 nn. 2 e 7 cp, da parte di chi nei 5 anni precedenti è stato già condannato due volte per furto d'auto o di motorino o ricettazione degli stessi, o per altro furto in negozio ( caso notoriamente raro): essendovi per il nuovo 4° comma dell'art. 69 cp"divieto di prevalenza" ( questo l'italiese usato) tra recidiva reiterata ed attenuanti, il Giudice Buonista, anche "dimenticandosi" il 133 cp ed i precedenti giudiziari ed applicando il minimo, dovrà irrogare con generiche equivalenti minimo sei mesi di reclusione oltre alla multa, con aumento per la recidiva ex nuovo 4° comma del 99 cp che potrà essere "di due terzi" .

ESEMPIO n. 2 :

rapina consumata di cento euro da parte di soggetto armato di coltellino e con casco a travisarlo, in danno della cassiera del supermercato ( 628 1° e 3° comma n. 1 c.p. ). L'imputato ha condanne per due furti negli ultimi cinque anni ( altro caso notoriamente rarissimo ).

Trattandosi di recidivo reiterato specifico infraquinquennale scatta il "divieto di prevalenza" sulle aggravanti delle circostanze generiche ed ex 62 n. 4 cp concesse dal Giudice ( nuovo 69 4° comma cp ). Con tali attenuanti equivalenti il minimo della pena applicabile (dal solito Giudice dimentico del 133 cp e dei precedenti penali che dovrebbero fargli irrogare di più ) sarà quindi di tre anni di reclusione. Essendo il reato ex art. 628 1°-3° comma n. 1 uno di quelli di cui all'art. 407 comma 2 lettera a) cpp, l'aumento per la recidiva di due terzi -- v. nuovo 99 4° comma cp -- "è obbligatorio " ( nuovo 99 u.c. c.p. ): pena minima cinque anni.

ESEMPIO n. 3 :

spaccio di una dose -- una -- di eroina da parte del tossicodipendente che spaccia per potersi drogare , già condannato due volte per fatto analogo nell'ultimo quinquennio ( caso talmente raro da non aversene memoria nelle nostre periferie).
Ritenuto il 5° comma dell'art. 73 T.U. stupefacenti, pena minima applicabile dal solito Giudice Buonista che dimentica il 133 cp ed i precedenti penali dell'imputato: oltre la multa , un anno, ridotta , con altra botta di indulgenzialismo, a otto mesi per le generiche. Trattandosi di recidivo specifico infraquinquennale, l'aumento per la recidiva , se applicato, dovrà essere di due terzi.

ESEMPIO n. 4 :

Per il nuovo 81 4° comma c.p., "se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono stati commessi "da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 quarto comma c.p. " ( sempre loro: i recidivi reiterati , si badi bene anche semplici, quelli cioè non specifici o reiterati o infraquinquennali , che commettono un terzo reato continuato dopo due commessi dieci anni prima), "l'aumento della quantità della pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave".
Addio aumenti di quindici giorni od un mesetto del nostro Giudice Buonista.
Il rapinatore dell'esempio n. 2 vedrà crescere i suoi 5 anni di un altro terzo , se avrà lesionato la commessa, o resistito a pubblico ufficiale. Senza che il giudice possa valutare che un terzo è troppo per un graffio. Si può obiettare che astrattamente è norma uguale per tutti i recidivi reiterati .
Chiedo ai tecnici colleghi, su mille certificati penali, quanti recidivi reiterati per corruzione o bancarotta fraudolenta si rinvengono, e quanti per furto, rapina, spaccio? A quali gruppi sociali appartengono nel nostro Belpaese i recidivi reiterati anche non specifici o reiterati o infraquinquennali?
A chi si applicherà questo diritto penale per TIPO D'AUTORE

Nuovo art. 99 cp.

Quali reati avranno commesso, a quali gruppi sociali apparterranno i recidivi semplici per i quali l'aumento per la recidiva sale da un sesto ad un terzo, quelli specifici o infraquinquennali ai quali l'aumento per la recidiva potrà essere applicato non più "fino ad un terzo" ma "fino alla metà", quelli specifici-infraquinquennali per i quali l'aumento non sarà più "fino alla metà" ma , secco, senza discrezionalità, "della metà", e così via aggravando ?
Si tratterà di truffatori ai danni dell'Unione Europea, di falsificatori di bilanci, di mafiosi e camorristi ?
Nasce la nuova attenuante comune -- nuovo 62 n. 7 c.p. -- dell'essere l'imputato "persona che, al momento della commissione del fatto abbia compiuto settanta anni di età e che, al momento della sentenza, non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 99 del c.p. ".
Lasciamo stare le insinuazioni dei soliti-maligni-che- vogliono-buttarla-in-politica circa le ragioni che hanno presieduto alla introduzione di tale inedita simpatica attenuante.
Non chiediamoci neanche quale possa essere la logica , e l'interesse della collettività , nel regalare uno sconto di pena agli over settanta -- soggetti spesso più arzilli di certi ventenni nel rimorchiare in palestra ed uccidere magari l'amante per gelosia -- , per il solo fatto di essere tali, e quale possa essere la logica di far dipendere l'attenuante oltre che dall'età, dal fatto -- dipendente da una serie infinita di fattori tutti estrinseci al reato ed al reo , tutti "casuali" -- che l'imputato, al momento della sentenza , "non si trovi" nelle condizioni di recidivo anche semplice ( magari perchè un PM in altro processo si è dimenticato di contestare la recidiva , o perchè i reati che avrebbero reso recidivo il soggetto si sono estinti per via dei nuovi termini di prescrizione ).
Chiediamoici invece ancora: essendosi pensato agli over settanta e non ad es. agli under venticinque, quali categorie di imputati, quali rei di quali delitti di quali gruppi sociali usciranno avvantaggiati da tale creativa soluzione ?
E si potrà ancora dire, in sentenza, che si valuta in bonam partem la giovane età del reo, quando vi è un dato positivo che valorizza invece l'aver commesso il reato da persona anziana, carica di esperienza ? E' più facile che a settant'anni "si trovi" non recidivo l'ex tossicodipendente che ha strappato l'esistenza lavorando e rubacchiando o l'usuraio e grande evasore fiscale che è sempre riuscito ad evitare ogni condanna?
C'è una logica in questo ?
Risposta: c'è.
Forti coi deboli. Sempre. Non per singoli casi. In generale. Aumentare l'applicazione diseguale del diritto penale, e non diminuirla. Questo sì che è un legiferare chiaro.
C'è poi la riforma della prescrizione.

Ma questo è un altro discorso: li la legge diventa debole con i forti.

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