domenica 16 gennaio 2005

realta' forense on line

E cosi' e' successo: all'intervista ha fatto seguito la circolare. Già al Convegno Nazionale di Polizia Locale di Riccione l'Ing. Mazziotta - dirigente del Ministero - aveva lanciato l'allarme.

ATTENZIONE: nessuno dei dispositivi attualmente utilizzati per rilevare la velocita' senza la presenza degli operatori di polizia stradale e' regolare! La precisazione prendeva spunto dal decreto legge 27 giugno 2003 n.151 (convertito con legge 1 agosto 2003 n.114), laddove si precisava che"nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
La disposizione fa riferimento alla possibilita' di utilizzare - nei posti previsti da decreto prefettizio - dispositivi per rilevare le infrazioni alle norme di cui all'articolo 142 e 148 senza contestazione e senza obbligodi presenza degli accertatori sul posto. A dire il vero pero' la stessa normativa prevede che "Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285." E qui sta l'arcano. L'omologazione! Trattandosi di una disposizione di legge entrata in vigore nell'agosto 2003, tutte le omologazioni precedentemente rilasciate non possono essere considerate valide per le "postazioni fisse". In pratica occorre una nuova omologazione. Perche' se e' vero che quelle attrezzature per il controllo della velocita' sono omologate e probabilmente affidabili, quando furono omologate, le prove fatte tenevano conto della presenza del verbalizzante sul posto, con compiti di annotare eventuali errori evidenti della macchina. Quindi non vi e' il divieto di utilizzare queste apparecchiature dentro i cosidetti gabbiotti, ma se la strumentazione non e' stata omologata di nuovo e per tale specifico uso, nel gabbiotto deve starci anche l'agente, cosa praticamente impossibile. L'intervista rilasciata dall'Ing. Mazziotta, pur pubblicata su quotidiano giuridico finanziario, non ha avuto l'effetto dirompente temuto. Ora pero'arriva la circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti dove, in risposta ad uno specifico quesito formulato dalla Polizia Municipale di Treviso, si precisa, questa volta su carta, che "gli attuali dispositivi di controllo della velocita' non possono essere adoperati in assenza dell'operatore di polizia. Sono attualmente al vaglio di questo ufficio richieste di omologazione di dispositivi che prevedono tale funzione, il cui iter comunque NON e' ancora stato ultimato Che dire.... prepariamoci ai ricorsi ed alle conseguenti variazioni di bilancio. (tratto da www.sulpm.net)

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