mercoledì 26 luglio 2006

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE degli Avvocati di BARI

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

RILEVATO

Che la II sezione penale del Tribunale di Bari, con provvedimento del 12.7.2006, richiamato il comunicato della Commissione di Garanzia del 6 luglio 2006, ha ritenuto che “ la dichiarata astensione dalle udienze non è causa di un legittimo impedimento dei difensori ai sensi dell’art.420 ter c.p.c. per le modalità dell’esercizio dell’astensione” ed ha quindi rigettato la richiesta di rinvio avanzata dai difensori stessi;
che di tale provvedimento è stato dato ampio rilievo dagli organi di informazione, ingenerando, peraltro, equivoche interpretazioni:

OSSERVA

Che. L’art. 2, primo comma, della Regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria (Reg. provv.), adottata dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera 02/137 nella seduta del 4.7.2002, prevede che l’astensione venga proclamata con preavviso di almeno dieci giorni.
Il terzo comma dello stesso art. 2 stabilisce che l’obbligo di preavviso possa non essere rispettato “nei soli casi in cui l’astensione venga proclamata in difesa dell’ordine costituzionale ovvero per gravi attentati ai diritti fondamentali dei cittadini e alle garanzie essenziali del processo”.
Il quarto comma della stessa norma soggiunge che la prima astensione non possa eccedere la durata di sette giorni.
E che le limitazioni di durata “non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione dell’astensione senza preavviso”.
Che L’art. 13, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge), e successive modifiche, stabilisce che la Commissione di garanzia “indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima … e può invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione …”.
L’art. 4, comma 4-quater della stessa legge prevede che la Commissione di garanzia possa aprire “il procedimento di valutazione del comportamento … delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis”, con provvedimento notificato alle parti, al quale fa seguito il procedimento stesso.
Che. l’Assemblea generale degli Ordini Forensi in data 5.7.2006, visto l’art. 2, terzo comma, Reg. provv. sopra richiamato e ritenuto “che vista l’indubbia gravità della situazione determinata dall’approvazione del Decreto Legge n. 223/06 e dalle violazioni di diritti e prerogative anche costitituzionalmente protetti, si giustifichi l’esclusione del preavviso”, ha deliberato “un piano generale di mobilitazione dell’Avvocatura che preveda l’astensione dalle udienze civili, penali e amministrative .., dando mandato all’Organismo Unitario dell’Avvocatura ed alle Associazioni Forensi di procedere alla immediata proclamazione della stessa”.
Che. in esecuzione di tale deliberazione l’Organismo Unitario dell’Avvocatura, il 5.7.2006, ha proclamato l’astensione dalle udienze senza preavviso, ai sensi dell’art. 2, terzo comma Reg. provv., nonché senza le limitazioni di cui al quarto comma dello stesso art. 2, “ritenuta la lesività costituzionale, in relazione – principalmente – agli artt. 1, 2, 3, 24, 36 , 41 e 111 Cost., delle disposizioni citate, nonché il grave pregiudizio di diritti fondamentali dei cittadini e la compromissione delle garanzie essenziali del giusto processo, anche con riferimento all’intollerabile ulteriore riduzione degli stanziamenti per il comparto Giustizia, che incide sul processo e sull’esercizio della giurisdizione, riverberandosi negativamente sulla durata dei processi e sull’effettività della garanzie”.

RILEVA INOLTRE

Che, con nota del 6.7.06 la Commissione di Garanzia ha indicato, in via d’urgenza, ai sensi dell’art.17 Lett.d), L.146/90 e successive modifiche, il mancato rispetto del termine di preavviso, non ricorrendo le condizioni per l’esonero dell0o stesso, ed il mancato rispetto del limite di durata di sette giorni, ed ha invitato i soggetti proclamanti a revocare l’astensione ed eventualmente a riproclamarla nel rispetto di tali regole;
che il 7 luglio 2006 vi è stata una audizione del Presidente dell’O.U.A., Avv.Michelina Grillo, presso il Presidente della Commissione di Garanzia e in tale occasione l’Avv.Grillo ha ribadito la legittimità dell’astensione proclamata;
- che successivamente la Commissione di garanzia, ha deliberato di richiedere informazioni in ordine alle astensioni collettive degli Avvocati dalle udienze e dall’attività giudiziaria in corso dal 10 luglio e ha rinviato alla seduta del 19 luglio 2006 la decisione definitiva in ordine alle aperture del procedimento di valutazione;

TANTO PREMESSO

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari ritiene, allo stato, che l’esercizio del diritto di astensione dalle udienze da parte degli Avvocati, costituisca legittimo impedimento a parteciparvi e che solo la Commissione di Garanzia è organo titolare del potere di valutazione in ordine alla proclamata astensione.
Ritiene quindi la legittimità delle iniziative di protesta

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