venerdì 14 luglio 2006

schema di ricorso contro dl bersani


FORMULARIO DI RICORSO (da inviare per posta) ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO A STRASBURGO, PER IMPUGNARE IL DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n.223 CHE ABOLISCE L’OBBLIGATORIETA’ DEI MINIMI DELLA TARIFFA FORENSE. a cura di : Maurizio de Stefano avvocato in Roma
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
presso il Consiglio d'Europa
STRASBURGO - 67075- FRANCIA
Ricorso ex art. 34 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
nell’interesse di
CICERONE Marco Tullio, nato in Italia a Roma il 20/1/1949, cittadino italiano, professione avvocato libero professionista del foro di Roma (sesso maschile), residente in Italia, a (00100) ROMA, via Agorà, 33, (codice fiscale ……………………..), che si difende personalmente, domiciliato, ai fini della procedura in oggetto, nel proprio studio legale in Italia (00197 Roma) via Appia n. 20 (telefono 003906 6587945620 telefax 003906 9785462135874, e-mail avv.cicerone@tullio.it ).
- ricorrente
CONTRO
il GOVERNO ITALIANO.
OGGETTO DEL RICORSO:
PRIMO MOTIVO: Violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale (n. 1) alla Convenzione quanto alla violazione del diritto al rispetto dei propri beni, anche con riferimento alla privazione (a seguito dello jus superveniens) di un credito già maturato in forza di una normativa vigente da oltre sessantaquattro anni. Violazione dell’art. 6 della Convenzione ex latere dell’avvocato.
SECONDO MOTIVO: Violazione dell’art. 6 della Convenzione ex latere del cliente dell’avvocato, con riferimento alla qualità della difesa.
II - ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il ricorrente, quale avvocato libero professionista, attualmente ha assunto il patrocinio della difesa legale dei propri clienti nelle sottoindicate cause pendenti davanti alle giurisdizioni nazionali in Italia
Nome del cliente del ricorrente
controparte
Giurisdizione nazionale
Numero di ruolo generale ed anno di inizio della controversia
Prossima udienza
Migiurtina Paolo
Grippa Vittorio
Tribunale civile di Roma
89658/2001
28/09/2006
Veniero Alfredo
Anchise Francesco
Tribunale civile di Roma
64587/2002
28/09/2006
Felici Gabriella
Genutri Aldo
Tribunale civile di Roma
56321/2003
28/09/2006
Soc. Urbana s.r.l.
Tertulliano Caio
Tribunale civile di Milano
235489/2003
26/11/2006
Soc. Omega s.r.l.
Enea Liberato
Tribunale civile di Roma
57848/2004
18/10/2006
Pernacchiotti Federica
Soc. Ultima s.p.a.
Tribunale civile di Velletri
893657/2004
23/12/2006
Servili Mario
Centurione Plauto
Tribunale civile di Roma
578542/2005
21/11/2006
Centone Giuseppe
Otello Federico
Tribunale civile di Napoli
412547/2006
15/10/2006
Rossi Gesualdo
Bianchi Attilio
Corte d’appello civile di Napoli
32548/2003
24/05/2007
Albrizzi Nicola
Ferri Biagio
Corte d’appello civile di Roma
25486/2003
04/04/2007
Ferrisi Ada
Agrumi Elda
Corte d’appello civile di Roma
325987/2004
12/12/2006
Lumicini Piero
Soc. Esmeralda s.r.l.
Corte d’appello civile di L’Aquila
125548/2005
15/08/2008
Franchi Vittorio
Soc. Fenice s.r.l.
Corte d’appello civile di Roma
325489/2004
14/05/2007
Liso Pietro
Piercini Mario
Corte d’appello civile di Roma
5648/2005
25/07/2007
In tutti i predetti procedimenti giurisdizionali il ricorrente, al momento di ricevere il mandato difensivo, cioè nei rispettivi anni di inizio della procedura, non ha mai pattuito preventivamente con i propri clienti l’entità del proprio compenso professionale, peraltro scarsamente prevedibile nel suo complesso, in considerazione dell’incertezza dei tempi e della quantità delle prestazioni professionali richieste dallo svolgimento della procedura.
Al momento del conferimento del mandato defensionale vigeva in Italia l’art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, che disciplina la professione di avvocato, ed in base a tale norma(gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili. Ogni convenzione contraria è nulla).
Le tariffe degli avvocati sono state sempre approvate con Decreto del Ministero della Giustizia a seguito di un lungo e complesso iter procedimentale, da ultimo vedi la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense (CNF) del 20 settembre 2002 ed il Decreto Ministeriale 8 aprile 2004 n. 127. La tariffa forense riguarda anche ed in particolar modo gli onorari per prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa e penale.
Ai sensi del citato Decreto Ministeriale, gli avvocati che svolgono la professione in Italia sono tenuti a fatturare i propri servizi sulla base di un elenco tassativo di prestazioni legali contenuto nel tariffario ed ancora l’art. 4, comma 1 della vigente tariffa (allegata al Decreto Ministeriale 127/2004) prevede: “Gli onorari minimi e i diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato sono inderogabili”.
Le sentenze delle Cassazione italiana hanno fissato il principio che i cosiddetti “diritti” (prima denominati --onorari e diritti di procuratore--) sono regolati dalla tariffa vigente al momento in cui l'opera è prestata, mentre per gli onorari è necessario considerare le tariffe vigenti al momento in cui l'attività difensiva si è esaurita.
Ove il compenso non sia stato preventivamente pattuito con il proprio cliente l’avvocato può adire lo stesso giudice del procedimento cui si riferiscono le prestazioni professionali oppure presentare un ricorso per ingiunzione ai sensi dell’art. 633, primo comma n. 1 del codice di procedura civile (c.p.c.), previo parere di congruità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
In ogni caso il parametro di riferimento sono le tariffe professionali ufficiali come sopra ricordate, ben potendo il giudice disattendere il parere di congruità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ma non potendo derogare alla soglia dei minimi e dei massimi ivi stabiliti.
Il ricorrente, quindi, con riferimento alle procedure sopra ricordate aveva maturato un diritto di credito nei confronti dei singoli propri clienti a vedersi liquidare dal giudice un compenso per l’opera prestata, quantomeno ragguagliato ai minimi della tariffa professionale forense e per quanto riguarda gli onorari secondo la tariffa vigente al momento dell’esaurimento della singola procedura.
Nelle more delle predette procedure il Governo italiano ha emanato il DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n.223
Tale Decreto, pur sottoposto alla conversione in legge entro 60 giorni, è entrato in vigore il 04 luglio 2006 e contiene l’art. 2, che così recita : <<>> omissis
L’abolizione del divieto di pattuire le tariffe minime non sembra formalmente ed apparentemente avere effetto un retroattivo, ma poiché la determinazione dell’onorario della singola procedura giudiziaria avviene sulla base delle tariffe vigenti al momento della conclusione della singola causa, l’effetto che produce tale Decreto n.223/2006 è quello di ridurre sensibilmente l’entità del compenso che il ricorrente quale avvocato aveva già maturato al momento dell’entrata in vigore del citato Decreto n. 223/2006, oltre alla diminuzione di quello che avrebbe maturato nel prosieguo della sua prestazione professionale.
Il citato Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del 5 Luglio 2006 ed ai sensi dell’art. 41 dello stesso Decreto è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
III) ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE E/O DEI PROTOCOLLI, NONCHE’ DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI.
EXPOSÉ DES VIOLATIONS DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES, AINSI QUE DES ARGUMENTS A’ L’APPUI . STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS, AND OF RELEVANT ARGUMENTS .
PRIMO MOTIVO: Violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale (n. 1) alla Convenzione quanto alla violazione del diritto al rispetto dei propri beni, anche con riferimento alla privazione (a seguito dello jus superveniens) di un credito già maturato in forza di una normativa vigente da oltre sessantaquattro anni. Violazione dell’art. 6 della Convenzione ex latere dell’avvocato.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’ E DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO
Nel caso BEYELER c. Italia (sentenza principale del 5 gennaio 2000 -requête n° 33202/96) la Corte europea si è pronunciata sul rispetto del principio di legalità e sulla esigenza della certezza del diritto a fronte dell’ingerenza delle autorità nel diritto al rispetto dei beni garantito dall'articolo 1 del Protocollo n° 1. (vedi § 108).
La stessa Corte ha precisato (vedi § 109) che <> e che bisogna ricercare se : ( l'ingérence).
Nel successivo § 110, la Corte così conclude <<>>
Si ricorda che in base alla normativa vigente al momento dell’entrata in vigore del Decreto n. 223/2006 il ricorrente aveva conseguito il diritto a vedersi liquidare i propri onorari (ivi compresi quelli ancora da maturare fino alla definizione del giudizio), quantomeno sulla base del minimo fissato dalla tariffa che sarebbe stata vigente (nel futuro) al momento della definizione della singola procedura, senza la necessità di un preventivo patto con il cliente.
Ove il ricorrente pretendesse, oggi , all’indomani del Decreto n. 223/2006, di vincolare il suo cliente alla pattuizione di un compenso legato, quantomeno al minimo fissato dalla tariffa che sarebbe stata vigente (nel futuro) al momento della definizione della singola procedura, sarebbe , oggi , esposto al rischio della revoca del mandato che verrebbe probabilmente conferito ad un diverso avvocato che ben potrebbe accettare un compenso al di sotto della soglia minima degli onorari.
Il citato Decreto n. 223/2006, si presenta come una norma che va ad incidere ex novo su di una prassi ultra sessantennale e che rappresenta una radicale inversione (revirement) rispetto a quella che era una precedente formulazione delle norme già vigenti :
sia all’epoca dell’accettazione da parte del ricorrente-avvocato del mandato difensivo per tutte le procedure come sopra elencate davanti alle giurisdizioni nazionali, senza alcuna esigenza di pattuire alcun compenso predefinito, tra avvocato e cliente;
sia ancora alla data odierna in cui erano state già svolte parzialmente le prestazioni professionali.
Pertanto, il credito del ricorrente doveva considerarsi protetto dall'art.1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti umani.
La presente fattispecie ricorda per difetto, mutatis mutandis, quanto esaminato da Codesta Corte nell’ipotesi di una sentenza che abbia negato la distrazione ex articolo 93 del codice di procedura civile delle spese e degli onorari già maturati da un avvocato antistatario, maturati nel senso che le sue spese legali ed onorari relativi al processo di primo grado erano state già liquidate nelle rispettive sentenze e poi revocati nei successivi gradi di giudizio a seguito dell’applicazione dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell’art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) (vedi Corte Europea sentenza Ambruosi contro Italia del 19 ottobre 2000 , Ricorso n° 31227/1996).
L'emanazione come nel caso di specie di una nuova legge, in pendenza di una procedura giudiziale, rappresenta anche una violazione dell'equo processo (art. 6 della Convenzione). Parimenti, mutatis mutandis, possono applicarsi i principi espressi da Codesta Corte europea nella sentenza Scordino n. 1 c. Italia del 29 luglio 2004, confermata dalla GRANDE CAMERA sentenza del 29 marzo 2006, caso Scordino C. ITALIA (N1) Ricorso n. 36813/97, paragrafi, 126/133 in tema di equo processo.
SECONDO MOTIVO: Violazione dell’art. 6 della Convenzione ex latere del cliente dell’avvocato, con riferimento alla qualità della difesa.
Sempre nel quadro dell’art. 6 della Convenzione, l’imposizione dei minimi tariffari per gli avvocati si giustifica con il principio dell’accesso alla giustizia ed il rispetto dei diritti della difesa quali esigenze inderogabili di interesse pubblico per una buona amministrazione della giustizia. Infatti la determinazione di tariffe professionali minime costituisce il requisito “minimo” del buon funzionamento della professione di avvocato e quindi una soglia “minima” di qualità della prestazione difensiva nell’interesse del cliente davanti al giudice, perché, in difetto, vi sarebbe il serio rischio che una concorrenza accanita tra avvocati si giochi esclusivamente sul campo della concorrenza dei prezzi più bassi, il che comporterebbe un sicuro scadimento della qualità dei servizi forniti, a danno delle parti rappresentate soggette alla giurisdizione. Si pensi , peraltro, che con lo stesso Decreto n. 223/2006 sono stati addirittura aumentati i costi delle spese dovute all’Amministrazione della Giustizia, nei processi davanti ai giudici amministrativi e che permangono elevati tutti gli altri costi nei processi sia civili che penali.
Tale rischio sarebbe ancora più grave in quanto il mercato dei servizi legali è caratterizzato da un’asimmetria tra avvocati e clienti sotto il profilo dell’informazione, dato che questi ultimi non possiedono gli elementi necessari per valutare la qualità dei servizi loro forniti. Inoltre, i tempi biblici (notori a Codesta Corte) della durata delle procedure in Italia, non consentono ai clienti di valutare tempestivamente la qualità del risultato della prestazione professionale dell’avvocato se non all’esito della procedura, allorquando i guasti sono ormai divenuti irreparabili .
Vedi all’uopo anche la Risoluzione del Parlamento europeo (dell’Unione Europea) sulle professioni legali e l'interesse generale nel funzionamento dei sistemi giuridici, del 23 marzo 2006 .
Ivi si legge testualmente:<<>> omissis…
IV) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL’ART. 35 § 1 DELLA CONVENZIONE. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION. STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION.
Nel caso di specie, la sentenza interna definitiva non è ancora intervenuta, per quanto riguarda il soddisfacimento del diritto di credito del ricorrente per i suoi onorari, essendo ancora pendente il processo presupposto da cui discende il diritto del ricorrente.
Se però, la decisione interna definitiva si dovesse identificare con il Decreto n. 223/2006, in tale astratta ipotesi, il ricorrente ricorda la decisione del 6 maggio 2004 con cui la Corte europea dei Diritti Umani ha dichiarato IRRICEVIBILE il ricorso n. 66432/2001, in un caso --pilota--, Miconi c. Italia, in cui il ricorrente aveva denunciato la Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n°1 Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 4.11.1950, sul diritto al rispetto dei beni, nell’ipotesi di una legge che abbia negato la distrazione ex articolo 93 del codice di procedura civile italiano delle spese e degli onorari già maturati da un avvocato antistatario. In quel caso, la Corte ha negato quella stessa tutela che aveva riconosciuto ad un altro avvocato antistatario (caso Ambruosi c. Italia sentenza del 19.10.2000), solo per la tardività di presentazione del ricorso a Strasburgo; infatti il dies a quo della decisione interna definitiva, prevista dall’art. 35 della Convenzione è stato identificato dalla Corte non con una sentenza del giudice nazionale, ma con l’entrata in vigore di una legge.
In questo caso, la legge contestata è entrata in vigore il 05 luglio 2006, quindi –ad oggi- non sono ancora trascorsi i sei mesi quale termine di decadenza per ricorrere a Codesta Corte.
Si ricorda che l’obbligo del previo esaurimento delle vie interne di ricorso giurisdizionale, prima di poter adire la Corte di Strasburgo, di cui all’art. 35 della Convenzione europea dei Diritti Umani, è modulato in rapporto alla effettività del rimedio giurisdizionale interno, nel senso che il ricorrente a Strasburgo non è obbligato ad esperire quei rimedi (pur in ipotesi possibili, il cui esito non fosse prevedibilmente positivo per lo stesso ricorrente
V) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN’EQUA SODDISFAZIONE.
EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUETE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE. STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION.
Il ricorrente, con il presente ricorso, chiede l’accertamento di tutte le violazioni sopra illustrate ed il risarcimento del danno (materiale e morale) a carico del Governo Italiano, nella misura che il ricorrente si riserva di quantificare nel corso della presente procedura.
DANNO MATERIALE
Al momento il ricorrente non è in grado di quantificare esattamente l’entità dei danni sofferti, ma essi possono stimarsi, con riferimento al danno materiale, in misura non inferiore agli importi differenziali tra le tariffe minime che saranno vigenti al momento della definizione della singola procedura e quanto verrà liquidato effettivamente, ma prevedibilmente in pejus dal giudice nei confronti del ricorrente-avvocato.
DANNO MORALE
Con riferimento al danno morale il ricorrente reclama una somma a titolo di risarcimento dell’inevitabile contenzioso che si andrà a determinare nei confronti dei propri clienti che potrebbe condurre anche alla revoca del mandato difensivo, (in caso di accanita concorrenza sui prezzi da parte di altri avvocati) con conseguente danno all’immagine dell’odierno ricorrente-avvocato.
SPESE LEGALI
Il ricorrente richiede anche il rimborso delle spese legali per la sua difesa davanti all’odierna Corte Europea (oltre tutto quanto possa essere dovuto a titolo di imposta sulle predette somme).
VI) ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA.
AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L’AFFAIRE. STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEDINGS.
Il ricorrente non ha sottoposto il suo caso ad alcun altra autorità internazionale.
VII) ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI .
Tutti in semplice copia fotostatica:
Biglietto di cancelleria o verbale dell’ultima udienza delle cause elencate nelle premesse.
VIII) LINGUA DELLA PROCEDURA DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.
Il ricorrente chiede di essere autorizzato all’uso della sua propria lingua italiana in tutti gli scritti difensivi e nell’eventuale dibattimento davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In via subordinata, la lingua sussidiaria di lavoro può essere il francese/o l’inglese.
IX) DICHIARAZIONE:
Dichiaro in fede e con lealtà che i dati che figurano nel presente ricorso sono esatti.
Roma 11 luglio 2006
Avv. Marco Tullio Cicerone Legge 13 giugno 1942, n. 794 (in Gazz. Uff., 23 luglio, n. 172). - Onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile.
Cassazione italiana civ., Sez. II, sentenza 07/03/2003, n.3432, Soc. U.V.D. Italia C. Lacaita, in Foro It., 2003, 1, 1759, --È nullo l'accordo con il quale l'avvocato e il cliente pattuiscono l'onorario spettante al professionista in deroga ai minimi della tariffa forense--.
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8 aprile 2004, n. 127, (in Suppl. ord. n. 95, alla Gazz. Uff., 18 maggio, 2004 n. 115). - Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in 20 settembre 2002, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e stragiudiziale.
Cassazione italiana terza sez. civile sentenza 10/06/1991 n. 6557; che richiama Cassazione n. 6275/88 e Cassazione n. 2961/83.
Legge 13 giugno 1942, n. 794 (in Gazz. Uff., 23 luglio 1942, n. 172). - Onorari di avvocato [e di procuratore] per prestazioni giudiziali in materia civile Articolo 28.
Art. 633. c.p.c. Condizioni di ammissibilità.
Su domanda [c.p.c. 638] di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili [c.p.c. 639], o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente [c.p.c. 637] pronuncia ingiunzione di pagamento [c.p.c. 658] o di consegna:
omissis 2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, ……, cancellieri, ufficiali giudiziari [c.p.c. 91] o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;--
Cass. civ., Sez. II, 04/06/2001, n.7487 Ventola Michele C. Martinez, in Mass. Giur. It., 2001 --nell'opposizione--
Vedi per tutte Corte Europea dei Diritti umani , caso BUCHE? c. République Tchèque (Requête no 36541/97) sentenza del 26 novembre 2002, § 49.

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